IL DIRETTORE GENERALE
             PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITA'
                    DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
                        IL DIRETTORE GENERALE
                       DEI RAPPORTI DI LAVORO
         DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione
della  direttiva  n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi
di protezione individuale;
  Visto il decreto 14 febbraio 1996, con cui la societa' "Centrocot -
Centro  tessile  cotoniero e abbigliamento S.p.a.", con sede in Busto
Arsizio  (Varese),  piazza  Sant'Anna  n.  2,  e' stata autorizzata a
certificare  taluni dispositivi di protezione individuale di cui alla
direttiva n. 89/686/CEE;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la societa' "Centrocot S.p.a." in
forza   del  citato  decreto  legislativo  ha  richiesto  il  rinnovo
dell'autorizzazione   di   cui   al   decreto   14 febbraio  1996,  e
l'estensione   ad  altre  categorie  di  dispositivi  individuali  di
protezione;
  Rilevato  che  la  documentazione  allegata all'istanza e' conforme
alla   direttiva   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998;
  Tenuto  conto  che  l'esame  della  documentazione presentata dalla
societa' "Centrocot S.p.a." ha consentito l'accertamento del possesso
dei  previsti  requisiti  per  il  rilascio della autorizzazione alla
certificazione CE;
  Considerato   che  la  societa'  "Centrocot  S.p.a.",  ha  ottenuto
l'accreditamento SINAL 0033;
                             Decretano:
                           Articolo unico
  1.   La   societa'   "Centrocot   -   Centro  tessile  cotoniero  e
abbigliamento S.p.a." e' autorizzata al rilascio di certificazioni ed
attestati per i prodotti e le categorie a fianco indicate:
    Cat. 2
    indumenti di segnalazione ad alta visibilita';
    indumenti  di  protezione,  guanti ed accessori, contro il freddo
(fino a -- 50oC);
    indumenti  di  protezione, guanti ed accessori, per operazioni di
saldatura e similari;
    indumenti  di  protezione da utilizzarsi in presenza di rischi di
impigliamento con parti in movimento;
    guanti di protezione contro rischi meccanici;
    indumenti  di  protezione, guanti e accessori con caratteristiche
di antistaticita';
    indumenti di protezione, guanti ed accessori per uso sportivo;
    indumenti  di  protezione,  guanti  ed  accessori  contro  rischi
biologici;
    indumenti  di  protezione,  guanti  ed  accessori  contro  rischi
chimici;
    indumenti di protezione contro rischi meccanici.
    Cat. 3
    indumenti  di  protezione,  guanti ed accessori, contro il freddo
(oltre -- 50oC);
    indumenti  di  protezione,  guanti  ed  accessori, per lavoratori
esposti al calore;
    indumenti di protezione per vigili del fuoco;
    indumenti di protezione contro rischi meccanici;
    indumenti  di  protezione,  guanti  ed  accessori  contro  rischi
chimici;
    indumenti  di  protezione,  guanti  ed  accessori  contro  rischi
biologici;
    indumenti di protezione, guanti ed accessori per uso sportivo.
  2. La "Societa' Centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a." e'
altresi'  autorizzata  ad  attestare  la  conformita'  del sistema di
qualita'  delle  aziende  produttrici  dei  dispositivi di protezione
elencati  al  precedente  punto  1 ai sensi dell'art. 11, lettera A),
della direttiva citata.
  3.  Le  certificazioni  e  gli  attestati  devono essere effettuati
secondo  le  forme,  modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti
articoli  della  direttiva  n.  89/686/CEE  e  del  relativo  decreto
legislativo  di  attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita'
trimestrale,  copia  delle  certificazioni  rilasciate  dovra' essere
inviata, su supporto magnetico, all'ispettorato tecnico del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  4.  Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei
requisiti   previsti   dal   decreto   ministeriale   22 marzo  1993,
l'autorizzazione   puo'   essere   rinnovata   su  specifica  istanza
dell'organismo.
  5.  Entro  il  periodo  di validita' della presente autorizzazione,
l'ispettorato  tecnico  del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  ed  il  Ministero  del  lavoro  possono procedere a
verificare   in   concreto   lo   svolgimento   delle   procedure  di
certificazione.
  6. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale,
la  presente  autorizzazione  viene  sospesa  con  effetto immediato,
dandosi  luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa fino a
quel  momento effettuata. Nei casi di particolare gravita' si procede
alla revoca.
  7.  La  presente  autorizzazione ha validita' triennale ed entra in
vigore   il  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale.
  8.   Gli   oneri   relativi   al   rilascio   ed   al  mantenimento
dell'autorizzazione  sono  a  carico  del "Centrocot - Centro tessile
cotoniero e abbigliamento S.p.a.".
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 ottobre 2000
                                  Il direttore generale
                       per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
                                         Visconti
Il direttore generale
dei rapporti di lavoro
        Ferraro