IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali

  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
dell'attivita'  sementiera  ed  in  particolare l'art. 19 che prevede
l'istituzione,  per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse;
  Vista  la  legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la
citata  legge  n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono  la  suddivisione  dei  registri  di  varieta' di specie di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 luglio  1976, che istituisce i
registri delle varieta' di specie di piante ortive;
  Visti  i  registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi
del citato art. 19 della legge n. 1096/1971, le varieta' di specie di
piante  ortive  le cui denominazioni e relativi decreti di iscrizione
sono indicate nel dispositivo;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984,
n.   27,   che  modifica  il  regolamento  d'esecuzione  della  legge
25 novembre 1971, n. 1096, ed in particolare l'art. 12, di cui l'art.
17-bis, che prevede la cancellazione di una varieta' su richiesta del
responsabile della conservazione in purezza;
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,  inerenti  alla  razionalizzazione  dell'organizzazione delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Viste  le richieste dei responsabili della conservazione in purezza
delle  varieta'  indicate  nel  dispositivo,  volte  ad  ottenere  la
cancellazione delle varieta' medesime dai registri nazionali;
  Considerato  che  le  varieta'  delle  quali  e'  stata  chiesta la
cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;
  Considerato  che  la  Commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971,  nella  riunione  del 4 ottobre 2000 ha
espresso  parere  favorevole alla cancellazione dai relativi registri
delle  varieta'  indicate  nel  dispositivo, come risulta dal verbale
della riunione stessa;
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  8 ottobre  1973, n. 1065, inserito dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le
sotto  elencate  varieta',  iscritte  nei  registri  nazionali  delle
varieta'  di  specie  di  piante  ortive  con  i  decreti a fianco di
ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

=====================================================================
            |                  |                  | D.M. di rinnovo
   Specie   |     Varietà      |D.M. di iscrizione| dell'iscrizione
=====================================================================
anguria     |Samos             |11 giugno 1988    |4 febbraio 1999
---------------------------------------------------------------------
fagiolo nano|Rubino            |22 ottobre 1980   |5 ottobre 1991
---------------------------------------------------------------------
pomodoro    |Extradurmande     |21 novembre 1990  |
---------------------------------------------------------------------
pomodoro    |Marzanpeel        |5 ottobre 1989    |
---------------------------------------------------------------------
            |Gigante d'inverno |                  |
porro       |2                 |22 giugno 1991    |

  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 13 ottobre 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio

   Il  decreto  non  e'  soggetto al visto di controllo preventivo di
legittimita'  da  parte  della  Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.