IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO ed IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 8-bis, comma 9, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, il quale prevede che con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, siano stabilite tariffe e modalita' delle spese, a carico del richiedente, relative alla richiesta di riconoscimento della riservatezza di cui ai commi 3 e 8 del medesimo art. 8-bis; Ritenuto necessario determinare la misura delle tariffe; Decreta: Art. 1. Determinazione della tariffa 1 . Il produttore o il suo mandatario o il soggetto per conto del quale e' fabbricato un prodotto cosmetico, o il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di un prodotto cosmetico importato che, per motivi di riservatezza, intende ottenere la non iscrizione di uno o piu' ingredienti di un prodotto cosmetico nell'elenco di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, e' tenuto al pagamento di una tariffa fissata nella somma di lire duemilioni. 2. Al pagamento della medesima tariffa e' altresi' tenuto chi intende otterere una proroga, non superiore a tre anni, del riconoscimento della riservatezza.