IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                 ed
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  8-bis, comma 9, della legge 11 ottobre 1986, n. 713,
come  modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e
dal  decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, il quale prevede che
con  decreto  del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e con il Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, siano
stabilite  tariffe e modalita' delle spese, a carico del richiedente,
relative  alla  richiesta di riconoscimento della riservatezza di cui
ai commi 3 e 8 del medesimo art. 8-bis;
  Ritenuto necessario determinare la misura delle tariffe;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Determinazione della tariffa
  1  .  Il produttore o il suo mandatario o il soggetto per conto del
quale   e'  fabbricato  un  prodotto  cosmetico,  o  il  responsabile
dell'immissione  sul  mercato  comunitario  di  un prodotto cosmetico
importato  che,  per  motivi di riservatezza, intende ottenere la non
iscrizione  di  uno  o  piu'  ingredienti  di  un  prodotto cosmetico
nell'elenco  di  cui  all'art.  8,  comma  1, lettera h), della legge
11 ottobre  1986,  n.  713,  e successive modificazioni, e' tenuto al
pagamento di una tariffa fissata nella somma di lire duemilioni.
  2.  Al  pagamento  della  medesima  tariffa  e' altresi' tenuto chi
intende   otterere  una  proroga,  non  superiore  a  tre  anni,  del
riconoscimento della riservatezza.