IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza
                               statale

  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera  San  Giovanni  Battista di Torino in data 6 giugno 2000,
intesa  ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita'
di trapianto di intestino da cadavere, a scopo terapeutico, presso le
sale   operatorie   del   reparto   operatorio   di  chirurgia  ABEGG
dell'azienda medesima;
  Vista  la  relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita',
in data 7 agosto 2000, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Sentito  il  parere  dalla  sezione  II  del Consiglio superiore di
sanita'  espresso nella seduta del 27 settembre 2000, favorevole alla
concessione  dell'autorizzazione  all'espletamento delle attivita' di
trapianto  di  intestino da cadavere presso l'azienda ospedaliera San
Giovanni  Battista  di  Torino,  a titolo di esperienza pilota, della
durata di un triennio, orientata al transito della suddetta tipologia
di   trapianto   dalla   fase  sperimentale  a  quella  di  ordinaria
applicazione  clinica  ed i cui risultati dovranno essere valutati da
un'apposita commissione operante presso lo stesso Consiglio superiore
di sanita';
  Atteso  che  la legge regionale 12 dicembre 1997, n. 6l, relativa a
"Norme  per  la  programmazione  sanitaria  e  per il piano sanitario
regionale  per  il  triennio  1997-1999",  pubblicata  nel bollettino
ufficiale   della   regione   Piemonte,   prevede  espressamente  che
nell'azienda  ospedaliera San Giovanni Battista di Torino si dovranno
promuovere,  nel  corso  del  triennio,  attivita' di programmazione,
formazione,  studio  e sperimentazione per il trapianto di pancreas e
di intestino;
  Considerato  che  in  base  agli  atti  istruttori  nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di esecuzione della sopraccitata
legge;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista l'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita', che ha
disposto in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni
ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
  Viste  le  ordinanze  31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro
della sanita', che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza
di cui sopra;
  Ritenuto  di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione ad
un   triennio  dalla  data  del  presente  decreto  e,  comunque,  in
conformita'  alle  disposizioni recate dall'ordinanza 1o giugno 1999,
convalidate   dalle   precitate  ordinanze  ministeriali,  fino  alle
determinazioni  di  competenza  che  la regione Piemonte adottera' ai
sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda   ospedaliera   San   Giovanni   Battista  di  Torino  e'
autorizzata  ad  espletare  attivita'  di  trapianto  di intestino da
cadavere,  a  scopo  terapeutico,  prelevato  in  Italia  o importato
gratuitamente dall'estero, a titolo di esperienza pilota della durata
di  un  triennio,  orientata  al transito della suddetta tipologia di
trapianto  dalla fase sperimentale a quella di ordinaria applicazione
clinica,  i  cui  risultati  dovranno  essere valutati da un'apposita
commissione operante presso lo stesso Consiglio superiore di sanita'.