L'ASSESSORE
      ai beni culturali ambientali e della pubblica istruzione

  Visto lo statuto della regione siciliana;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637,   recante  norme  di  attuazione  dello  statuto  della  regione
siciliana  in  materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle
arti;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del governo e
dell'amministrazione  della  regione siciliana, approvato con decreto
del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1o agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 8 agosto 1985 n. 431;
  Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni  culturali  e  ambientali,  a  norma  dell'art.  1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n.
490, che ha abrogato la legge 29 ottobre 1939, n. 1497;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  approvato con regio decreto
3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  il decreto amministrativo n. 5008 del 7 gennaio 1995, con il
quale si e' ricostituita per il quadriennio 1995/1999, la commissione
provinciale  per  la  tutela delle bellezze naturali e panoramiche di
Agrigento;
  Visto  il  decreto  amministrativo  n.  5563  del 23 febbraio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 18 del 3
aprile  1993  e i successivi decreti amministrativi di proroga del 29
marzo  1995  e  del 7 aprile 1997, con cui l'area denominata "Serrone
Cipollazzo"  ricadente  nel  comune  di  Menfi  e'  stata  dichiarata
temporaneamente  immodificabile,  ai  sensi  della legge regionale 30
aprile 1991, n. 15;
  Esaminato il verbale n. 48 redatto nella seduta del 2 dicembre 1997
nella  quale  la commissione provinciale per la tutela delle bellezze
naturali   di   Agrigento   ha   proposto  di  sottoporre  a  vincolo
paesaggistico,  ai  sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'area
denominata  "Serrone Cipollazzo" ricadente nel territorio comunale di
Menfi delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale
stesso  a  cui  si  rimanda  e  che  fa parte integrante del presente
decreto;
  Accertato  che  il  verbale del 2 dicembre 1997 e' stato pubblicato
all'albo  pretorio  del  comune  di  Menfi dal 31 dicembre 1997 al 31
marzo  1998  e  depositato nella segreteria del comune stesso, per il
periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;
  Viste  le opposizioni avanzate verso la sopra riportata proposta di
vincolo paesaggistico, e in particolare:
    1)  ricorso  in  opposizione datato 27 marzo 1998, a firma Sutera
Leonardo ed altri, pervenuto il 30 marzo 1998 presso gli uffici della
soprintendenza   di   Agrigento,  tramite  il  quale  gli  opponenti,
proprietari   di  terreni  ricadenti  nell'area  denominata  "Serrone
Cipollazzo",  affermano  che  la  stessa  non puo' definirsi bellezza
d'insieme,  avente  interesse  pubblico,  e cio' ne' sotto il profilo
naturalistico,  ne'  sotto  quello  faunistico-floristico,  ne' sotto
quello  panoramico,  essendo  i  fondi de quibus siti in un tratto di
campagna  in  cui il dato squisitamente naturalistico ha al contrario
da tempo ceduto il passo agli edificati ed all'opera dell'uomo.
  Gli  immobili  dei  ricorrenti,  tutti  ubicati nella parte sud-est
dell'area vincolata, a ridosso del lato perimetrale orientale (che si
fa  coincidere  con  una  strada,  la  regia  trazzera Maragani), non
integrano una realta' che ignora la presenza dell'uomo.
  Si  tratta invero di fondi che fino a non molti anni addietro erano
destinati all'agricoltura e coltivati prevalentemente a vigneto, come
testimoniato dai dati catastali.
  Tali  terreni oggi serviti da stradelle mantengono traccia visibile
delle colture che vi insistevano.
  A  fianco  delle  aree  dei  ricorrenti  (lato  ovest) sorge poi un
complesso  di  edifici, denominato "Villaggio Greco"; trattasi di una
lottizzaione  convenzionata  ad  alto grado di cementificazione dalla
quale si diparte, in direzione del mare e fino a lambire la battigia,
una  strada  in  asfalto,  che  arriva  fino  ad uno spiazzale ove si
rinviene un vecchio fortilizio del periodo bellico ed altro manufatto
in  cemento.  Gli  immobili  che  si  appartengono  agli opponenti si
trovano  tra quella lottizzazione e la "regia trazzera Maragani"; non
si  riesce a comprendere da parte degli opponenti medesimi come dette
proprieta'  possano  essere  dichiarate  di  interesse paesaggistico,
elemento  quest'ultimo che verrebbe messo subito di fronte al cemento
di  quegli  edificati,  e  non invece come ritenuto nella proposta di
vincolo,  dopo  gli  immobili  degli opponenti e cioe' di fronte alla
"regia trazzera Maragani".
  Inoltre  alle  spalle  delle  aree degli opponenti insiste un altro
consistente  nucleo  di fabbricati, e dietro il Villaggio Greco, c'e'
un'altra  imponente  schiera di fabbricati. Per quanto sopra esposto,
gli  opponenti  negano  che  possano  essere  considerati di notevole
interesse  paesaggistico  dei terreni agrari che sono attraversati da
stradelle,  che  trovano  alla  propria  sinistra  una  lottizzazione
convenzionata  (Villaggio  Greco),  alla  propria  destra  una strada
(regia  trazzera  Maragani)  ed  ancora  alle proprie spalle un'altra
schiera   di   fabbricati.  Si  aggiunge  che  il  litorale,  le  cui
peculiarita'  sono  state  decantate  nel provvedimento di vincolo di
immodificabilita'  temporanea,  e' stato abbandonato per diversi anni
ad  un  fenomeno  di graduale erosione, probabilmente a cagione della
costruzione  del  vicino  porto  e del conseguente sconvolgimento dei
moti e delle correnti.
  Il  popolamento vegetale insediato nell'area esaminata, avrebbe poi
un valore fitogeografico piuttosto limitato: si tratterebbe, infatti,
di  specie ad ampia distribuzione (alcune diffuse in tutto il mondo),
le  quali  concorrono alla costituzione di espressioni di vegetazione
piuttosto  frequenti nei litorali del Mediterraneo. In particolare le
entita'  rilevate  in  prossimita' del mare sono quelle tipiche delle
spiagge  sabbiose  di tutto il mediterraneo. Nella parte retrostante,
alcune  specie,  come  la  vite, rappresentano traccia degli impianti
colturali  che  in  un passato certamente non lontano si trovavano in
questo   tratto  di  campagna.  Cio'  e'  peraltro  rafforzato  dalla
constatazione  che  nel  tratto in esame, a parte alcuni esemplari di
tamerice,  propria degli ambienti litorali mediterranei, e di pioppo,
di  chiara  origine  colturale,  non  e' stata rilevata alcuna specie
arbustiva  od arborea nativa della Sicilia. Del resto anche le piante
spontanee  appartengono  alle  comunita'  sinantropiche  dei  coltivi
abbandonati  e  specialmente  dei  vigneti. In questo contesto assume
particolare  rilievo una specie di canna di probabile origine esotica
che,  utilizzata  in passato come pianta frangivento, con l'abbandono
del  vigneto  si  e'  diffusa in tutto il litorale di Porto Palo come
anche lungo le coste della Sicilia meridionale.
  Pertanto,  concludendo,  per  tutti  i  motivi  sopra  esposti, gli
opponenti  affermano  che  l'area denominata "Serrone Cipollazzo" sia
una  zona  ormai  compromessa  che  non  possiede  alcun particolare,
aspetto di notevole interesse pubblico paesistico.
    2) Opposizione presentata dalla sig.ra Lia Bongiovanni spedita il
30 marzo 1998 e pervenuta presso la soprintendenza dei beni culturali
e  ambientali  di  Agrigento  l'1  aprile  1998,  tramite la quale la
ricorrente fa presente che con atto in notar Palermo, rep. n. 28/9/47
del  2  febbraio  1978,  ha acquistato un lotto di suolo edificatorio
sito  in  Menfi  partita  14804,  foglio 83, part. 205 e 226, facente
parte    di    un   villaggio   turistico   residenziale   denominato
urbanizzazione  Torrenova  nel  quale e' distinto con il numero 6. La
lottizzazione  relativa  al  predetto villaggio e' stata regolarmente
autorizzata anche dall'assessorato regionale dello sviluppo economico
e  con  atto  rep.  205  dell'8  giugno  1977,  rogato dal segretario
comunale  di  Menfi e' stata stipulata la relativa convenzione con il
comune  di  Menfi.  Con la convenzione sono stati tra l'altro poste a
carico  del  lottizzante tutte le spese di urbanizzazione primaria ed
e' stata imposta la volumetria e la tipologia unica dei fabbricati da
realizzare nel costruendo villaggio.
  Quest'ultimo  e'  stato  realizzato  da tempo, quasi interamente, e
cioe'  23  case su 25, e sono rimaste da edificare soltanto due lotti
tra cui quello della ricorrente, per il quale e' stata rilasciata dal
comune  di  Menfi la concessione dilizia prot. n. 5191 del 20 ottobre
1978.
  Si  fa  presente  che  l'indice di edificabilita' e' stato concesso
nella  misura  di  0,75 mc/mq per come e' disposto dall'art. 15 della
legge regionale 12 giugno 1976 n. 78, lettera b). Per quanto precede,
l'opponente  rileva  l'illegittimita' del provvedimento impugnato per
violazione della legge e per eccesso di potere sotto il profilo della
contraddittorieta' e della carenza dei presupposti legittimanti.
  Ai   sensi   dell'art.   5   della   legge   regionale  n.  15/1991
all'amministrazione  competente e' dato individuare anche al di fuori
delle specifiche zone di cui all'art. 82 decreto del Presidente della
Repubblica  n.  616/1977, le aree di interesse paesistico in cui sono
vietate  modificazioni  del  territorio  ed  attivita'  edilizie fino
all'approvazione  dei  piani  territoriali  paesistici. Assolvendo la
predetta   attivita'   provvedimentale   ad  una  specifica  funzione
preventiva  di  salvaguardia,  presupposto essenziale della stessa e'
che l'interesse paesistico sia evidente e specifico rispetto ai suoli
da vincolare.
  Nell'ipotesi  in  esame  e'  stata  individuata  un'ampia  zona  di
possibile  interesse paesaggistico ed ambientale nella quale e' stato
compreso  l'intero  villaggio  (urbanizzazione  Torrenova)  da  tempo
realizzato   legittimamente  e  di  cui  due  lotti  sono  ancora  da
edificare.  L'esistenza  del villaggio, regolarmente autorizzato e di
gia' realizzato, esclude di per se' che sul suolo in cui lo stesso e'
insediato  sussista  l'asserito interesse paesaggistico ed ambientale
che  si intende tutelare con il provvedimento impugnato. Quest'ultimo
si  riferisce  infatti a dune di sabbia e selvaggi canneti certamente
non  rinvenibili  nel  sito  del villaggio che e' sorto su un terreno
argilloso,  sul  quale  erano  impiantati  vigneti  come  risulta  da
certificati catastali del 1977, e che mai ha avuto le caratteristiche
descritte nei provvedimenti impugnati.
  Il  provvedimento impugnato pertanto, oltre che contraddittorio, e'
erroneo  e  carente di presupposti legittimanti. Dall'imposizione del
vincolo  deriva  danno  grave e irreparabile alla ricorrente che vede
bloccata per anni l'edificazione del proprio lotto.
    3)  Opposizione  datata  30  marzo  1998, a firma di Marco Bursi,
pervenuta  il  2  aprile  1998 presso gli uffici della soprintendenza
beni  culturali ambientali di Agrigento, tramite la quale l'opponente
premesso che:
      e' proprietario di un appezzamento di terreno (particella n. 25
del  foglio  di  mappa  n.  83)  sito  nel c.d. "Serrone Cipollazzo",
ricadente nel territorio costiero del comune di Menfi;
      con   verbale  n.  48  del  2  dicembre  1997,  la  commissione
provinciale  per  la  tutela delle bellezze naturali e panoramiche di
Agrigento   ha   approvato   la  proposta  di  sottoporre  a  vincolo
paesaggistico  il Serrone Cipollazzo, sito nel territorio comunale di
Menfi;
      in  detto  atto,  viene  espressamente  richiamato  il  decreto
amministrativo  n.  5563  del  23  febbraio  1993, avente ad oggetto:
dichiarazione  di notevole interesse pubblico del territorio costiero
del comune di Menfi, denominato "Serrone Cipollazzo", con il quale e'
stato  fatto  divieto,  fino  all'approvazione del piano territoriale
paesistico  e,  comunque, non oltre il termine di anni due dalla data
di  pubblicazione  di  detto  decreto,  di  porre in essere qualsiasi
modificazione  dell'assetto  del  territorio, nonche' qualsiasi opera
edilizia;
      la  sopra  citata  commissione  provinciale, sulla scorta delle
motivazioni poste a base del citato decreto, ha sottoposto a vincolo,
ai  sensi  della legge n. 1497/1939, la fascia costiera ricadente nel
territorio comunale di Menfi, ivi compresa l'area denominata "Serrone
Cipollazzo";
      con il verbale n. 48 si sono, di fatto, superati i limiti posti
dal  decreto  amministrativo sopra citato, che ha posto un temporaneo
divieto  di  modificabilita'  dello  stato  dei  luoghi  della fascia
costiera  in  esame  a  causa  delle  peculiarita'  paesaggistiche  e
naturalistiche  della  stessa,  tant'e'  che,  come sopra cennato, la
detta misura e' stata adottata nelle more dell'approvazione, da parte
delle  competenti  autorita',  del  piano  territoriale paesistico e,
comunque,  per  un  periodo  non  superiore  a due anni dalla data di
pubblicazione del decreto amministrativo.
  Si  sono,  pertanto,  in  ogni caso, caducati gli effetti di cui al
piu'  volte  citato  decreto,  sia perche' nessun piano paesistico e'
stato  adottato dalla data di pubblicazione dello stesso ad oggi, sia
soprattutto,  perche'  e'  abbondantemente  scaduto il termine di due
anni   fissato   nel  decreto  amministativo  del  23  febbraio  1993
richiamato nel verbale n. 48;
      anche  tale  verbale, redatto dalla commissione provinciale per
la  tutela  delle  bellezze  naturali  e panoramiche di Agrigento, e'
inficiato  dal  vizio  di  eccesso  di  potere  sotto  il profilo del
travisamento  del  fatto,  avendo  ritenuto  le aree in esso indicate
sottoposte  a  tutela  per  effetto  del  decreto  amministrativo  n.
5563/1993  mentre,  come gia' detto, i vincoli temporanei imposti dal
decreto,    al   momento   della   redazione   del   verbale,   erano
abbondantemente  caducati  e,  quindi,  non erano idonei a sottoporre
l'area a regime di salvaguardia;
  invero,  lo  stato  dei  luoghi,  benche' nessun intervento sia mai
stato  eseguito  sul  fondo,  e'  ben  diverso,  dal  punto  di vista
naturalistico, rispetto a quanto prospettato con il decreto anzidetto
non  rivestendo  il  fondo  de  quo,  ne'  quelli circostanti, alcuna
peculiarita' naturalistica;
  il  vincolo  imposto  va  a  comprimere il gia' limitato diritto di
proprieta'  dell'opponente,  atteso che grava, altresi', sul fondo un
vincolo  di  inedificabilita' ex art. 15 legge regionale n. 12 giugno
1976  n. 78 che prevede che le costruzioni devono arretrarsi di m 150
dalla battigia;
  da   ultimo,  il  verbale  in  oggetto  e'  viziato  da  una  grave
irregolarita'  formale, dal momento che lo stesso porta la data del 2
dicembre 1997 ed incredibilmente risulta depositato e protocollato al
comune  di  Menfi  in  data 29 novembre 1997 (ben tre giorni prima di
essere stato scritto!);
  infine, l'opponente non ha mai usufruito dello speciale contributo,
a   cui  avrebbe  diritto,  previsto  dall'art.  16  della  legge  n.
1497/1939,  per i casi di divieto assoluto di costruzione, ne' ha mai
utilizzato  il  terreno  di  sua  proprieta'  secondo la destinazione
urbanistica dello stesso (attivita' agricola).
  Tutto  cio' premesso, chiede che il terreno (particella n. 25, fgl.
83)  di  sua  proprieta' sia escluso dai vincoli di cui al richiamato
verbale  e,  in via subordinata, ove si volesse imporre tale vincolo,
che  questo  sia  limitato  alla fascia dei 150 metri dalla battigia,
essendo  il  resto  del  terreno  privo  di  pregio  paesaggistico  e
naturalistico   e,   per   sua   stessa   vocazione,   di   interesse
turistico-alberghiero;
    4)  opposizioni  presentate  dai  Sigg.ri:  Barbera Leonardo + 3,
Cacioppo  Giuseppe  + 4, Barbera Leonardo e Barbera Caterina, Lo Dico
Vito  +  3,  tutti  spediti  il  31 marzo 1998, e pervenuti presso la
soprintendenza  beni culturali ed ambientali di Agrigento il 2 aprile
1998, tramite i quali gli opponenti affermano la nullita' del verbale
in argomento per:
    mancata  comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo
agli interessati;
    mancato   rispetto   delle  norme  sul  contraddittorio  e  sulla
partecipazione al procedimento amministrativo;
  Sotto il primo profilo va evidenziato che gli odierni opponenti non
hanno  mai  ricevuto  alcuna  comunicazione  che era stato avviato il
procedimento   amministrativo   inerente  l'apposizione  del  vincolo
amministrativo ex legge n. 1497/1939.
  Considerato  che  tale  vincolo  produce  effetti nei confronti dei
privati  fin  dalla  compilazione  dell'elenco  e  dalla  correlativa
pubblicazione  negli  albi  comunali, la soprintendenza avrebbe avuto
l'obbligo  di effettuare tale comunicazione ai sensi degli articoli 7
e  8  della  legge  n. 241/1990 e degli articoli n. 8 e 9 della legge
regionale  n.  10/1991.  Ne  discende la violazione degli obblighi di
legge   circa   la   partecipazione   del   privato  al  procedimento
amministrativo  per  la  tutela  dei  propri  interessi  legittimi e,
conseguentemente, il vizio del verbale.
  Ancora,  sia  la  legge  n.  241/1990,  sia  la  legge regionale n.
10/1991,  prescrivono l'obbligo generale di motivare il provvedimento
amministrativo.
  Nel   caso  di  specie,  l'adozione  del  vincolo  da  parte  della
soprintendenza  e  l'inclusione  nel  perimetro di tale vincolo delle
proprieta' degli opponenti non sono motivati, apparendo assolutamente
insuffficiente  e approssimativo il generico richiamo nel verbale per
relationem  a  quanto contenuto in altri provvedimenti amministrativi
di natura generale ed emessi, per giunta, da altro organo.
  Pertanto,  il  verbale si appalesa non motivato e, conseguentemente
viziato.
  Il  verbale  cui ci si oppone nel merito, appare viziato, altresi',
da  eccesso  di  potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e
carenza  dei  presupposti legittimanti l'adozione di provvedimenti di
vincolo.
  L'area  del  "Cipollazzo",  invero,  e'  largamente  urbanizzata ed
antropizzata.
  Vi  si  riscontra  la  presenza  di  insediamenti  a  basso impatto
ambientale, stagionali, con un flusso turistico di media densita', ma
costante  nel  tempo.  Tale  circostanza  impedisce di considerare il
"Serrone  Cipollazzo" un'area "vergine" sotto il profilo ambientale e
paesaggistico, in quanto antropizzata da diversi decenni.
  Il  Comune  di  Menfi,  da  tempo, ha avviato, inoltre, una ferma e
decisa   azione  di  recupero  degli  agglomerati  abusivi  che  pure
insistono nella zona e che necessitano - per il loro recupero - della
realizzazione  di  opere  di urbanizzazione gia' previste ed in parte
pure presenti sul territorio.
  Inoltre, la quasi totalita' delle aree libere del Serrone Cipolazzo
sono  asservite  ad  una  agricoltura  di  tipo "intensivo", che ha a
servizio insediamenti residenziali ed opere di bonifica, presenti sul
territorio  da  diversi  decenni.  L'aspetto  di  tali  aree  risulta
obiettivamente   soggetto   alla  rotazione  delle  colture  ed  alla
destinazione      produttiva      impressa     con     buona     pace
dell'"immodificabilita' dell'aspetto esteriore".
  Ancora,  va  sottolineata  l'assoluta  assenza  sulla  porzione  di
territorio  interessata  di peculiarita' morfologiche, archeologiche,
faunistiche e di vegetazione.
  Nell'area  del Serrone Cipollazzo, anticamente coltivata a viti, ha
preso  presto  il  sopravvento  la  c.d.  "cannuccia  infestante" che
originariamente era stata impiantata dai proprietari dei terreni (non
si  tratta dunque di una vegetazione autoctona) per riparare le vigne
dal forte vento di scirocco.
  Con  la  cannuccia  hanno  trovato  il  loro  habitat ideale alcuni
piccoli  roditori  (topi  comuni  di  campagna)  ed  altre piante che
stentano  nella  crescita  a  causa del parassita vegetale principale
costituito proprio dalla "cannuccia".
  La   soprintendenza   si  e'  sempre  rifiutata  di  effettuare  un
sopralluogo   in   contraddittorio   con  i  proprietari  della  zona
interessata,  proprio  perche'  ha palese difficolta' di sostenere le
assurde   e   fantasiose   motivazioni   che  ha  posto  a  base  dei
provvedimenti  di  vincolo, quali ad esempio la presunta esistenza di
"ville  romane" o siti archeologici e, con l'apposizione del vincolo,
intende  solo  soddisfare  le  pressanti richieste indebite di alcune
frange  ambientalistiche  locali  che,  da  tempo  hanno  impedito ed
impediscono  ogni  tentativo  di recupero urbanistico e paesaggistico
del  litorale  menfitano,  che  versa  da  decenni  in  condizioni di
degrado,  paralizzando  volutamente ogni iniziativa economica volta a
valorizzare   dal  punto  di  vista  turistico  le  risorse  naturali
menfitane.
  Viste  le  controdeduzioni della soprintendenza ai beni culturali e
ambientali  di Agrigento prodotte con le note nn. 296, 297, 298 e 299
del 23 giugno 1998;
  Ritenuto  che  le  osservazioni  e opposizioni sopra menzionate non
sono supportate da congrue e legittime motivazioni.
  In  ordine  all'opposizione  di  cui  al punto 1) si rileva che, la
proposta   della   commissione  costituisce  espressione  della  c.d.
discrezionalita'  tecnica  e  non  integra  apprezzamenti  di merito,
sfuggendo,   pertanto,   sotto   tale  profilo,  a  censure  che  non
afferiscono  alla  coerenza  logico-motivazionale  del  provvedimento
(Tribunale amministrativo regionale, Lazio, I Sez., 6 maggio 1995, n.
389),   tanto   piu'   che  le  peculiarita'  relative  all'interesse
paesaggistico,  naturalistico  e  panoramico  dell'intera  area  sono
sufficientemente  descritte nel decreto amministrativo n. 5563 del 23
febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale regione Sicilia n.
18  del  3  aprile  1993,  richiamato in premessa e nella proposta di
vincolo.
  La   presenza   di   sporadici  episodi  edificatori  entro  l'area
complessiva  della  quale  si propone il vincolo non inficia con anzi
ancor  piu'  legittimita'  la  richiesta  che sia tutelata tale zona,
affinche'  siano garantite le migliori condizioni di salvaguardia che
valgano  ad impedire ulteriori trasformazioni a danno delle limitrofe
zone di particolare e specifico pregio paesaggistico.
  La  proposta  di  vincolo riguarda il riconoscimento della bellezza
panoramica  considerata  come  quadro  naturale d'insieme, in cui gli
aspetti  storico-culturali  si  fondono  con  quelli naturalistici. A
nulla dunque puo' valere la constatazione del degrado a seguito della
forte  pressione antropica presente in una ristretta zona d'influenza
e della inesistenza, in un'area limitata, di particolari singolarita'
naturalistiche.  La  giurisprudenza  ha  al riguardo affermato che la
tutela   ambientale   e'  coessenzialmente  tutela  d'insieme  e  non
esclusivamente  dei singoli elementi maggiormente caratterizzanti che
compongono  l'ambiente, per cui la mancanza di questi in alcune parti
di un'area complessivamente considerata per il suo carattere unitario
non  esclude  l'estensione  di  tale  forma  di tutela anche a queste
parti. (Cons. di stato, IV Sez., 6 maggio 1996, n. 566).
  In ordine all'opposizione di cui al punto 2), si puo' affermare che
l'esigenza   della   tutela   ambientale   scaturisce   proprio   dal
riconoscimento   del   rischio  di  trasformazioni  urbanistiche  non
compatibili   con   le  valenze  naturalistiche,  la  bellezza  e  la
suggestione del paesaggio nell'area di cui si propone il vincolo. Ne'
va  sottaciuto  che  attraverso l'imposizione del vincolo previsto ai
sensi  della  legge n. 1497/1939, non si vieta ogni uso del suolo, ma
si  pone  solo  la necessita' della verifica della compatibilita' dei
progettati  interventi  di  trasformazione  del territorio con quello
pubblico  alla  conservazione  delle  risorse estetico-ambientali del
territorio medesimo.
  In  riferimento,  poi,  all'opposizione  di  cui  al  punto  3)  si
evidenzia  che  il riconoscimento della esigenza di tutela ambientale
del  territorio in oggetto, con la conseguente proposta di vincolo ex
legge  n.  1497/1939, non puo' essere inficiato dalla decadenza della
misura  cautelare  prevista  dall'art.  5  della  legge  regionale n.
15/1991,  misura  questa  del tutto distinta funzionalmente. Il fatto
che  nel  timbro  di  ingresso,  al comune di Menfi della proposta di
vincolo sia riportata una data palesemente errata e' un vizio che non
si  riverbera  in  alcun modo sul verbale effettivamente formato il 2
dicembre  1997  ne'  sulla  sua pubblicazione. Il verbale n. 48 del 2
dicembre   1997,   della   commissione   provinciale   beni  naturali
provinciali  di  Agrigento  e'  stato trasmesso al comune di Menfi in
data  16  dicembre  1997 ed affisso all'albo comunale dal 31 dicembre
1997 al 31 marzo 1997, cosi' come si deduce dalla copia contenente la
certificaziorie   dell'avvenuta   pubblicazione   all'albo  comunale,
prodotta dal comune di Menfi, che si conserva agli atti d'ufficio.
  Infine, riguardo alle opposizioni di cui al punto 4) si rileva che,
ai  sensi  delle  norme che regolamentano l'attivita' di tutela delle
bellezze  naturali  e  panoramiche  la  comunicazione  dell'avvio del
procedimento   amministrativo,  consiste  nella  pubblicazione  della
proposta  della  commissione  per  le bellezze naturali e panoramiche
all'albo del comune interessato, che consente ai privati proprietari,
possessori  o  detentori di aree oggetto della proposta di vincolo di
potere,  entro  i  limiti  temporali prescritti, opporsi e presentare
proposte  in  merito.  Sara' successivamente l'Assessore regionale ai
beni  culturali e ambientali e P.I. esaminata tutta la documentazione
relativa  alla  proposta  di vincolo ex lege n. 1497/1939, nonche' le
controdeduzioni   rimesse   dalla   soprintendenza   in  merito  alle
opposizioni  dei privati, a valutare se esistano le condizioni per la
dichiarazione di notevole interesse pubbblico dell'area oggetto della
proposta di vincolo.
  E'  stato  al  riguardo  osservato che l'imposizione del vincolo di
bellezza  naturale e' atto generale, e non plurimo, in quanto rivolto
ad  una  pluralita' di soggettiindeterminati, aventi una qualsivoglia
relazione  con  la  parte  di  territorio  vincolato; pertanto, non e
applicabile  al  relativo  procedimento  la  disciplina  in  tema  di
partecipazione  al  procedimento  di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241 (T.A.R. Lombardia, Milano, 11 febbraio 1995, n. 159).
  Inoltre  il  Piano  territoriale  paesistico  - come pure i vincoli
paesaggistici - costituisce un atto a contenuto generale e, pertanto,
si  sottrae  gia'  solo  per  tale  aspetto  al  generale  obbligo di
motivazione  (C.G.A.  Trento,  14 dicembre 1992, n. 456; Consiglio di
Stato, sezione IV, 15 marzo 1992, n. 511).
  E'  noto  altresi'  che  l'apposizione  del  vincolo  paesaggistico
comporta   soltanto   l'obbligo   per  i  proprietari,  possessori  o
detentori,  a  qualsiasi  titolo, degli immobili ricadenti nella zona
vincolata  di  acquisire  preventivamente  la relativa autorizzazione
della competente soprintendenza per i beni culturali e ambientali, ai
sensi  dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Ed e' proprio
in quella sede, e non al momento dell'imposizione del vincolo, che e'
dato  comparare l'interesse pubblico alla conservazione dei luoghi ad
altri interessi, pubblici o privati, eventualmente lesi o pretermessi
(Consiglio di Stato, IV sezione, 10 marzo 1965, n. 276);
  Ritenuto  che  le  motivazioni  riportate nel succitato verbale del
2 dicembre   1997,   a   supporto   della  proposta  di  salvaguardia
paesaggistica  e  gia'  evidenziate  in  occasione  dell'adozione del
vincolo di temporanea immodificabilita', sono sufficienti e congrue e
testimoniano  di  un  ambiente  singolarissimo  che  presenta tutti i
requisiti  per  essere  oggetto di una studiata e corretta tutela che
impedisca  alle  bellezze  naturali  e  paesaggistiche  della zona in
questione di subire alterazioni e degrado irreversibili;
  Rilevato che la proposta avanzata dalla commissione provinciale per
la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento giunge a
definire  come  di  rito il vincolo paesaggistico dell'area medesima,
gia'   dichiarato   giusta   D.A.  n.  5563  del  23  febbraio  1993,
contestualmente  al  divieto  di temporanea immodificabilita' di quel
medesimo  territorio  ai  sensi dell'art. 5 legge regionale 30 aprile
1991, n. 15;
  Considerato,  quindi,  nel  confermare  la  proposta  di vincolo in
argomento  di potere accogliere nella loro globalita' le motivazioni,
espresse   in   maniera   sufficiente  e  congrua  dalla  commissione
provinciale  per  la  tutela delle bellezze naturali di Agrigento nel
verbale della seduta del 2 dicembre 1997 e correttamente approfondite
nelle  planimetrie  sub.  "A",  "B" e "C" allegate al verbale stesso,
documenti  ai  quali  si  rimanda  e che formano parte integrante del
presente decreto;
  Ritenuto  pertanto,  che, nella specie ricorrono evidenti motivi di
pubblico  interesse,  per  il cospicuo carattere di bellezza naturale
rivestita  dai luoghi che suggeriscono l'opportunita' di sottoporre a
vincolo   paesaggistico   l'area   denominata   "Serrone  Cipollazzo"
ricadente  nel  territorio  comunale  di  Menfi,  in conformita' alla
proposta  verbalizzata  dalla  commissione  provinciale per la tutela
delle  bellezze  naturali e panoramiche di Agrigento nella seduta del
2 dicembre 1997;
  Rilevato  che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo
per  i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli
immobili   ricadenti   nella   zona  vincolata,  di  presentare  alla
competente   soprintendenza  beni  culturali  e  ambientali,  per  la
preventiva  autorizzazione,  qualsiasi  progetto  di  opere che possa
modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per le motivazioni espresse in premessa, l'area denominata "Serrone
Cipollazzo",  in  agro  di  Menfi  descritta  nel  verbale  n. 48 del
2 dicembre  1997,  della  commissione provinciale per la tutela delle
bellezze  naturali  e  panoramiche  di  Agrigento,  delimitata  nelle
planimetrie  sub.  "A",  "B"  e  "C" allegate, che insieme al verbale
formano  parte  integrante  del  presente  decreto,  e  dichiarata di
notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139
lettere  C)  e  D)  del  Testo  unico  approvato  con  decreto  legge
29 ottobre  1999,  n. 490 che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n.
1497 e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357.