L'ASSESSORE ai beni culturali ambientali e della pubblica istruzione Visto lo statuto della regione siciliana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1o agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 8 agosto 1985 n. 431; Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 ottobre 1939, n. 1497; Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Visto il decreto amministrativo n. 5008 del 7 gennaio 1995, con il quale si e' ricostituita per il quadriennio 1995/1999, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento; Visto il decreto amministrativo n. 5563 del 23 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 18 del 3 aprile 1993 e i successivi decreti amministrativi di proroga del 29 marzo 1995 e del 7 aprile 1997, con cui l'area denominata "Serrone Cipollazzo" ricadente nel comune di Menfi e' stata dichiarata temporaneamente immodificabile, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; Esaminato il verbale n. 48 redatto nella seduta del 2 dicembre 1997 nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Agrigento ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'area denominata "Serrone Cipollazzo" ricadente nel territorio comunale di Menfi delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale stesso a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto; Accertato che il verbale del 2 dicembre 1997 e' stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Menfi dal 31 dicembre 1997 al 31 marzo 1998 e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939; Viste le opposizioni avanzate verso la sopra riportata proposta di vincolo paesaggistico, e in particolare: 1) ricorso in opposizione datato 27 marzo 1998, a firma Sutera Leonardo ed altri, pervenuto il 30 marzo 1998 presso gli uffici della soprintendenza di Agrigento, tramite il quale gli opponenti, proprietari di terreni ricadenti nell'area denominata "Serrone Cipollazzo", affermano che la stessa non puo' definirsi bellezza d'insieme, avente interesse pubblico, e cio' ne' sotto il profilo naturalistico, ne' sotto quello faunistico-floristico, ne' sotto quello panoramico, essendo i fondi de quibus siti in un tratto di campagna in cui il dato squisitamente naturalistico ha al contrario da tempo ceduto il passo agli edificati ed all'opera dell'uomo. Gli immobili dei ricorrenti, tutti ubicati nella parte sud-est dell'area vincolata, a ridosso del lato perimetrale orientale (che si fa coincidere con una strada, la regia trazzera Maragani), non integrano una realta' che ignora la presenza dell'uomo. Si tratta invero di fondi che fino a non molti anni addietro erano destinati all'agricoltura e coltivati prevalentemente a vigneto, come testimoniato dai dati catastali. Tali terreni oggi serviti da stradelle mantengono traccia visibile delle colture che vi insistevano. A fianco delle aree dei ricorrenti (lato ovest) sorge poi un complesso di edifici, denominato "Villaggio Greco"; trattasi di una lottizzaione convenzionata ad alto grado di cementificazione dalla quale si diparte, in direzione del mare e fino a lambire la battigia, una strada in asfalto, che arriva fino ad uno spiazzale ove si rinviene un vecchio fortilizio del periodo bellico ed altro manufatto in cemento. Gli immobili che si appartengono agli opponenti si trovano tra quella lottizzazione e la "regia trazzera Maragani"; non si riesce a comprendere da parte degli opponenti medesimi come dette proprieta' possano essere dichiarate di interesse paesaggistico, elemento quest'ultimo che verrebbe messo subito di fronte al cemento di quegli edificati, e non invece come ritenuto nella proposta di vincolo, dopo gli immobili degli opponenti e cioe' di fronte alla "regia trazzera Maragani". Inoltre alle spalle delle aree degli opponenti insiste un altro consistente nucleo di fabbricati, e dietro il Villaggio Greco, c'e' un'altra imponente schiera di fabbricati. Per quanto sopra esposto, gli opponenti negano che possano essere considerati di notevole interesse paesaggistico dei terreni agrari che sono attraversati da stradelle, che trovano alla propria sinistra una lottizzazione convenzionata (Villaggio Greco), alla propria destra una strada (regia trazzera Maragani) ed ancora alle proprie spalle un'altra schiera di fabbricati. Si aggiunge che il litorale, le cui peculiarita' sono state decantate nel provvedimento di vincolo di immodificabilita' temporanea, e' stato abbandonato per diversi anni ad un fenomeno di graduale erosione, probabilmente a cagione della costruzione del vicino porto e del conseguente sconvolgimento dei moti e delle correnti. Il popolamento vegetale insediato nell'area esaminata, avrebbe poi un valore fitogeografico piuttosto limitato: si tratterebbe, infatti, di specie ad ampia distribuzione (alcune diffuse in tutto il mondo), le quali concorrono alla costituzione di espressioni di vegetazione piuttosto frequenti nei litorali del Mediterraneo. In particolare le entita' rilevate in prossimita' del mare sono quelle tipiche delle spiagge sabbiose di tutto il mediterraneo. Nella parte retrostante, alcune specie, come la vite, rappresentano traccia degli impianti colturali che in un passato certamente non lontano si trovavano in questo tratto di campagna. Cio' e' peraltro rafforzato dalla constatazione che nel tratto in esame, a parte alcuni esemplari di tamerice, propria degli ambienti litorali mediterranei, e di pioppo, di chiara origine colturale, non e' stata rilevata alcuna specie arbustiva od arborea nativa della Sicilia. Del resto anche le piante spontanee appartengono alle comunita' sinantropiche dei coltivi abbandonati e specialmente dei vigneti. In questo contesto assume particolare rilievo una specie di canna di probabile origine esotica che, utilizzata in passato come pianta frangivento, con l'abbandono del vigneto si e' diffusa in tutto il litorale di Porto Palo come anche lungo le coste della Sicilia meridionale. Pertanto, concludendo, per tutti i motivi sopra esposti, gli opponenti affermano che l'area denominata "Serrone Cipollazzo" sia una zona ormai compromessa che non possiede alcun particolare, aspetto di notevole interesse pubblico paesistico. 2) Opposizione presentata dalla sig.ra Lia Bongiovanni spedita il 30 marzo 1998 e pervenuta presso la soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Agrigento l'1 aprile 1998, tramite la quale la ricorrente fa presente che con atto in notar Palermo, rep. n. 28/9/47 del 2 febbraio 1978, ha acquistato un lotto di suolo edificatorio sito in Menfi partita 14804, foglio 83, part. 205 e 226, facente parte di un villaggio turistico residenziale denominato urbanizzazione Torrenova nel quale e' distinto con il numero 6. La lottizzazione relativa al predetto villaggio e' stata regolarmente autorizzata anche dall'assessorato regionale dello sviluppo economico e con atto rep. 205 dell'8 giugno 1977, rogato dal segretario comunale di Menfi e' stata stipulata la relativa convenzione con il comune di Menfi. Con la convenzione sono stati tra l'altro poste a carico del lottizzante tutte le spese di urbanizzazione primaria ed e' stata imposta la volumetria e la tipologia unica dei fabbricati da realizzare nel costruendo villaggio. Quest'ultimo e' stato realizzato da tempo, quasi interamente, e cioe' 23 case su 25, e sono rimaste da edificare soltanto due lotti tra cui quello della ricorrente, per il quale e' stata rilasciata dal comune di Menfi la concessione dilizia prot. n. 5191 del 20 ottobre 1978. Si fa presente che l'indice di edificabilita' e' stato concesso nella misura di 0,75 mc/mq per come e' disposto dall'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976 n. 78, lettera b). Per quanto precede, l'opponente rileva l'illegittimita' del provvedimento impugnato per violazione della legge e per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorieta' e della carenza dei presupposti legittimanti. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991 all'amministrazione competente e' dato individuare anche al di fuori delle specifiche zone di cui all'art. 82 decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, le aree di interesse paesistico in cui sono vietate modificazioni del territorio ed attivita' edilizie fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici. Assolvendo la predetta attivita' provvedimentale ad una specifica funzione preventiva di salvaguardia, presupposto essenziale della stessa e' che l'interesse paesistico sia evidente e specifico rispetto ai suoli da vincolare. Nell'ipotesi in esame e' stata individuata un'ampia zona di possibile interesse paesaggistico ed ambientale nella quale e' stato compreso l'intero villaggio (urbanizzazione Torrenova) da tempo realizzato legittimamente e di cui due lotti sono ancora da edificare. L'esistenza del villaggio, regolarmente autorizzato e di gia' realizzato, esclude di per se' che sul suolo in cui lo stesso e' insediato sussista l'asserito interesse paesaggistico ed ambientale che si intende tutelare con il provvedimento impugnato. Quest'ultimo si riferisce infatti a dune di sabbia e selvaggi canneti certamente non rinvenibili nel sito del villaggio che e' sorto su un terreno argilloso, sul quale erano impiantati vigneti come risulta da certificati catastali del 1977, e che mai ha avuto le caratteristiche descritte nei provvedimenti impugnati. Il provvedimento impugnato pertanto, oltre che contraddittorio, e' erroneo e carente di presupposti legittimanti. Dall'imposizione del vincolo deriva danno grave e irreparabile alla ricorrente che vede bloccata per anni l'edificazione del proprio lotto. 3) Opposizione datata 30 marzo 1998, a firma di Marco Bursi, pervenuta il 2 aprile 1998 presso gli uffici della soprintendenza beni culturali ambientali di Agrigento, tramite la quale l'opponente premesso che: e' proprietario di un appezzamento di terreno (particella n. 25 del foglio di mappa n. 83) sito nel c.d. "Serrone Cipollazzo", ricadente nel territorio costiero del comune di Menfi; con verbale n. 48 del 2 dicembre 1997, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ha approvato la proposta di sottoporre a vincolo paesaggistico il Serrone Cipollazzo, sito nel territorio comunale di Menfi; in detto atto, viene espressamente richiamato il decreto amministrativo n. 5563 del 23 febbraio 1993, avente ad oggetto: dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio costiero del comune di Menfi, denominato "Serrone Cipollazzo", con il quale e' stato fatto divieto, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione di detto decreto, di porre in essere qualsiasi modificazione dell'assetto del territorio, nonche' qualsiasi opera edilizia; la sopra citata commissione provinciale, sulla scorta delle motivazioni poste a base del citato decreto, ha sottoposto a vincolo, ai sensi della legge n. 1497/1939, la fascia costiera ricadente nel territorio comunale di Menfi, ivi compresa l'area denominata "Serrone Cipollazzo"; con il verbale n. 48 si sono, di fatto, superati i limiti posti dal decreto amministrativo sopra citato, che ha posto un temporaneo divieto di modificabilita' dello stato dei luoghi della fascia costiera in esame a causa delle peculiarita' paesaggistiche e naturalistiche della stessa, tant'e' che, come sopra cennato, la detta misura e' stata adottata nelle more dell'approvazione, da parte delle competenti autorita', del piano territoriale paesistico e, comunque, per un periodo non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del decreto amministrativo. Si sono, pertanto, in ogni caso, caducati gli effetti di cui al piu' volte citato decreto, sia perche' nessun piano paesistico e' stato adottato dalla data di pubblicazione dello stesso ad oggi, sia soprattutto, perche' e' abbondantemente scaduto il termine di due anni fissato nel decreto amministativo del 23 febbraio 1993 richiamato nel verbale n. 48; anche tale verbale, redatto dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, e' inficiato dal vizio di eccesso di potere sotto il profilo del travisamento del fatto, avendo ritenuto le aree in esso indicate sottoposte a tutela per effetto del decreto amministrativo n. 5563/1993 mentre, come gia' detto, i vincoli temporanei imposti dal decreto, al momento della redazione del verbale, erano abbondantemente caducati e, quindi, non erano idonei a sottoporre l'area a regime di salvaguardia; invero, lo stato dei luoghi, benche' nessun intervento sia mai stato eseguito sul fondo, e' ben diverso, dal punto di vista naturalistico, rispetto a quanto prospettato con il decreto anzidetto non rivestendo il fondo de quo, ne' quelli circostanti, alcuna peculiarita' naturalistica; il vincolo imposto va a comprimere il gia' limitato diritto di proprieta' dell'opponente, atteso che grava, altresi', sul fondo un vincolo di inedificabilita' ex art. 15 legge regionale n. 12 giugno 1976 n. 78 che prevede che le costruzioni devono arretrarsi di m 150 dalla battigia; da ultimo, il verbale in oggetto e' viziato da una grave irregolarita' formale, dal momento che lo stesso porta la data del 2 dicembre 1997 ed incredibilmente risulta depositato e protocollato al comune di Menfi in data 29 novembre 1997 (ben tre giorni prima di essere stato scritto!); infine, l'opponente non ha mai usufruito dello speciale contributo, a cui avrebbe diritto, previsto dall'art. 16 della legge n. 1497/1939, per i casi di divieto assoluto di costruzione, ne' ha mai utilizzato il terreno di sua proprieta' secondo la destinazione urbanistica dello stesso (attivita' agricola). Tutto cio' premesso, chiede che il terreno (particella n. 25, fgl. 83) di sua proprieta' sia escluso dai vincoli di cui al richiamato verbale e, in via subordinata, ove si volesse imporre tale vincolo, che questo sia limitato alla fascia dei 150 metri dalla battigia, essendo il resto del terreno privo di pregio paesaggistico e naturalistico e, per sua stessa vocazione, di interesse turistico-alberghiero; 4) opposizioni presentate dai Sigg.ri: Barbera Leonardo + 3, Cacioppo Giuseppe + 4, Barbera Leonardo e Barbera Caterina, Lo Dico Vito + 3, tutti spediti il 31 marzo 1998, e pervenuti presso la soprintendenza beni culturali ed ambientali di Agrigento il 2 aprile 1998, tramite i quali gli opponenti affermano la nullita' del verbale in argomento per: mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo agli interessati; mancato rispetto delle norme sul contraddittorio e sulla partecipazione al procedimento amministrativo; Sotto il primo profilo va evidenziato che gli odierni opponenti non hanno mai ricevuto alcuna comunicazione che era stato avviato il procedimento amministrativo inerente l'apposizione del vincolo amministrativo ex legge n. 1497/1939. Considerato che tale vincolo produce effetti nei confronti dei privati fin dalla compilazione dell'elenco e dalla correlativa pubblicazione negli albi comunali, la soprintendenza avrebbe avuto l'obbligo di effettuare tale comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e degli articoli n. 8 e 9 della legge regionale n. 10/1991. Ne discende la violazione degli obblighi di legge circa la partecipazione del privato al procedimento amministrativo per la tutela dei propri interessi legittimi e, conseguentemente, il vizio del verbale. Ancora, sia la legge n. 241/1990, sia la legge regionale n. 10/1991, prescrivono l'obbligo generale di motivare il provvedimento amministrativo. Nel caso di specie, l'adozione del vincolo da parte della soprintendenza e l'inclusione nel perimetro di tale vincolo delle proprieta' degli opponenti non sono motivati, apparendo assolutamente insuffficiente e approssimativo il generico richiamo nel verbale per relationem a quanto contenuto in altri provvedimenti amministrativi di natura generale ed emessi, per giunta, da altro organo. Pertanto, il verbale si appalesa non motivato e, conseguentemente viziato. Il verbale cui ci si oppone nel merito, appare viziato, altresi', da eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e carenza dei presupposti legittimanti l'adozione di provvedimenti di vincolo. L'area del "Cipollazzo", invero, e' largamente urbanizzata ed antropizzata. Vi si riscontra la presenza di insediamenti a basso impatto ambientale, stagionali, con un flusso turistico di media densita', ma costante nel tempo. Tale circostanza impedisce di considerare il "Serrone Cipollazzo" un'area "vergine" sotto il profilo ambientale e paesaggistico, in quanto antropizzata da diversi decenni. Il Comune di Menfi, da tempo, ha avviato, inoltre, una ferma e decisa azione di recupero degli agglomerati abusivi che pure insistono nella zona e che necessitano - per il loro recupero - della realizzazione di opere di urbanizzazione gia' previste ed in parte pure presenti sul territorio. Inoltre, la quasi totalita' delle aree libere del Serrone Cipolazzo sono asservite ad una agricoltura di tipo "intensivo", che ha a servizio insediamenti residenziali ed opere di bonifica, presenti sul territorio da diversi decenni. L'aspetto di tali aree risulta obiettivamente soggetto alla rotazione delle colture ed alla destinazione produttiva impressa con buona pace dell'"immodificabilita' dell'aspetto esteriore". Ancora, va sottolineata l'assoluta assenza sulla porzione di territorio interessata di peculiarita' morfologiche, archeologiche, faunistiche e di vegetazione. Nell'area del Serrone Cipollazzo, anticamente coltivata a viti, ha preso presto il sopravvento la c.d. "cannuccia infestante" che originariamente era stata impiantata dai proprietari dei terreni (non si tratta dunque di una vegetazione autoctona) per riparare le vigne dal forte vento di scirocco. Con la cannuccia hanno trovato il loro habitat ideale alcuni piccoli roditori (topi comuni di campagna) ed altre piante che stentano nella crescita a causa del parassita vegetale principale costituito proprio dalla "cannuccia". La soprintendenza si e' sempre rifiutata di effettuare un sopralluogo in contraddittorio con i proprietari della zona interessata, proprio perche' ha palese difficolta' di sostenere le assurde e fantasiose motivazioni che ha posto a base dei provvedimenti di vincolo, quali ad esempio la presunta esistenza di "ville romane" o siti archeologici e, con l'apposizione del vincolo, intende solo soddisfare le pressanti richieste indebite di alcune frange ambientalistiche locali che, da tempo hanno impedito ed impediscono ogni tentativo di recupero urbanistico e paesaggistico del litorale menfitano, che versa da decenni in condizioni di degrado, paralizzando volutamente ogni iniziativa economica volta a valorizzare dal punto di vista turistico le risorse naturali menfitane. Viste le controdeduzioni della soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Agrigento prodotte con le note nn. 296, 297, 298 e 299 del 23 giugno 1998; Ritenuto che le osservazioni e opposizioni sopra menzionate non sono supportate da congrue e legittime motivazioni. In ordine all'opposizione di cui al punto 1) si rileva che, la proposta della commissione costituisce espressione della c.d. discrezionalita' tecnica e non integra apprezzamenti di merito, sfuggendo, pertanto, sotto tale profilo, a censure che non afferiscono alla coerenza logico-motivazionale del provvedimento (Tribunale amministrativo regionale, Lazio, I Sez., 6 maggio 1995, n. 389), tanto piu' che le peculiarita' relative all'interesse paesaggistico, naturalistico e panoramico dell'intera area sono sufficientemente descritte nel decreto amministrativo n. 5563 del 23 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale regione Sicilia n. 18 del 3 aprile 1993, richiamato in premessa e nella proposta di vincolo. La presenza di sporadici episodi edificatori entro l'area complessiva della quale si propone il vincolo non inficia con anzi ancor piu' legittimita' la richiesta che sia tutelata tale zona, affinche' siano garantite le migliori condizioni di salvaguardia che valgano ad impedire ulteriori trasformazioni a danno delle limitrofe zone di particolare e specifico pregio paesaggistico. La proposta di vincolo riguarda il riconoscimento della bellezza panoramica considerata come quadro naturale d'insieme, in cui gli aspetti storico-culturali si fondono con quelli naturalistici. A nulla dunque puo' valere la constatazione del degrado a seguito della forte pressione antropica presente in una ristretta zona d'influenza e della inesistenza, in un'area limitata, di particolari singolarita' naturalistiche. La giurisprudenza ha al riguardo affermato che la tutela ambientale e' coessenzialmente tutela d'insieme e non esclusivamente dei singoli elementi maggiormente caratterizzanti che compongono l'ambiente, per cui la mancanza di questi in alcune parti di un'area complessivamente considerata per il suo carattere unitario non esclude l'estensione di tale forma di tutela anche a queste parti. (Cons. di stato, IV Sez., 6 maggio 1996, n. 566). In ordine all'opposizione di cui al punto 2), si puo' affermare che l'esigenza della tutela ambientale scaturisce proprio dal riconoscimento del rischio di trasformazioni urbanistiche non compatibili con le valenze naturalistiche, la bellezza e la suggestione del paesaggio nell'area di cui si propone il vincolo. Ne' va sottaciuto che attraverso l'imposizione del vincolo previsto ai sensi della legge n. 1497/1939, non si vieta ogni uso del suolo, ma si pone solo la necessita' della verifica della compatibilita' dei progettati interventi di trasformazione del territorio con quello pubblico alla conservazione delle risorse estetico-ambientali del territorio medesimo. In riferimento, poi, all'opposizione di cui al punto 3) si evidenzia che il riconoscimento della esigenza di tutela ambientale del territorio in oggetto, con la conseguente proposta di vincolo ex legge n. 1497/1939, non puo' essere inficiato dalla decadenza della misura cautelare prevista dall'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, misura questa del tutto distinta funzionalmente. Il fatto che nel timbro di ingresso, al comune di Menfi della proposta di vincolo sia riportata una data palesemente errata e' un vizio che non si riverbera in alcun modo sul verbale effettivamente formato il 2 dicembre 1997 ne' sulla sua pubblicazione. Il verbale n. 48 del 2 dicembre 1997, della commissione provinciale beni naturali provinciali di Agrigento e' stato trasmesso al comune di Menfi in data 16 dicembre 1997 ed affisso all'albo comunale dal 31 dicembre 1997 al 31 marzo 1997, cosi' come si deduce dalla copia contenente la certificaziorie dell'avvenuta pubblicazione all'albo comunale, prodotta dal comune di Menfi, che si conserva agli atti d'ufficio. Infine, riguardo alle opposizioni di cui al punto 4) si rileva che, ai sensi delle norme che regolamentano l'attivita' di tutela delle bellezze naturali e panoramiche la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, consiste nella pubblicazione della proposta della commissione per le bellezze naturali e panoramiche all'albo del comune interessato, che consente ai privati proprietari, possessori o detentori di aree oggetto della proposta di vincolo di potere, entro i limiti temporali prescritti, opporsi e presentare proposte in merito. Sara' successivamente l'Assessore regionale ai beni culturali e ambientali e P.I. esaminata tutta la documentazione relativa alla proposta di vincolo ex lege n. 1497/1939, nonche' le controdeduzioni rimesse dalla soprintendenza in merito alle opposizioni dei privati, a valutare se esistano le condizioni per la dichiarazione di notevole interesse pubbblico dell'area oggetto della proposta di vincolo. E' stato al riguardo osservato che l'imposizione del vincolo di bellezza naturale e' atto generale, e non plurimo, in quanto rivolto ad una pluralita' di soggettiindeterminati, aventi una qualsivoglia relazione con la parte di territorio vincolato; pertanto, non e applicabile al relativo procedimento la disciplina in tema di partecipazione al procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (T.A.R. Lombardia, Milano, 11 febbraio 1995, n. 159). Inoltre il Piano territoriale paesistico - come pure i vincoli paesaggistici - costituisce un atto a contenuto generale e, pertanto, si sottrae gia' solo per tale aspetto al generale obbligo di motivazione (C.G.A. Trento, 14 dicembre 1992, n. 456; Consiglio di Stato, sezione IV, 15 marzo 1992, n. 511). E' noto altresi' che l'apposizione del vincolo paesaggistico comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente soprintendenza per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Ed e' proprio in quella sede, e non al momento dell'imposizione del vincolo, che e' dato comparare l'interesse pubblico alla conservazione dei luoghi ad altri interessi, pubblici o privati, eventualmente lesi o pretermessi (Consiglio di Stato, IV sezione, 10 marzo 1965, n. 276); Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 2 dicembre 1997, a supporto della proposta di salvaguardia paesaggistica e gia' evidenziate in occasione dell'adozione del vincolo di temporanea immodificabilita', sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni e degrado irreversibili; Rilevato che la proposta avanzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento giunge a definire come di rito il vincolo paesaggistico dell'area medesima, gia' dichiarato giusta D.A. n. 5563 del 23 febbraio 1993, contestualmente al divieto di temporanea immodificabilita' di quel medesimo territorio ai sensi dell'art. 5 legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalita' le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Agrigento nel verbale della seduta del 2 dicembre 1997 e correttamente approfondite nelle planimetrie sub. "A", "B" e "C" allegate al verbale stesso, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto; Ritenuto pertanto, che, nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezza naturale rivestita dai luoghi che suggeriscono l'opportunita' di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area denominata "Serrone Cipollazzo" ricadente nel territorio comunale di Menfi, in conformita' alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento nella seduta del 2 dicembre 1997; Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza beni culturali e ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, l'area denominata "Serrone Cipollazzo", in agro di Menfi descritta nel verbale n. 48 del 2 dicembre 1997, della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, delimitata nelle planimetrie sub. "A", "B" e "C" allegate, che insieme al verbale formano parte integrante del presente decreto, e dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 lettere C) e D) del Testo unico approvato con decreto legge 29 ottobre 1999, n. 490 che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.