IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, ed in
particolare  l'art.  6  nel  testo sostituito dall'art. 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
    Vista  la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art.
3;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 6
luglio  1999,  registrato  alla  Corte  dei  conti il 30 luglio 1999,
registro  n.  2 Presidenza, foglio n. 277, con il quale sono state da
ultimo  rideterminate  e  contestualmente ripartite, tra le strutture
centrali  e  gli uffici giudiziari appartenenti ai singoli distretti,
le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione giudiziaria
nei  limiti  di  quelle  individuate  dal  decreto del Presidente del
Consiglio   dei  Ministri  31  gennaio  1997  in  n.  49.780  unita',
incrementate di n. 770 unita' per effetto della legge 22 luglio 1997,
n. 276, per un totale complessivo di n. 50.550 unita';
    Vista la proposta formulata dal Ministro della giustizia con nota
prot.  n.  291/DG/00  in  data  3 agosto 2000, con allegata relazione
tecnica,  come integrata con note prot. n. 320/DG/00 del 18 settembre
2000  e  prot.  n.  322/DG/00  del  19 settembre  2000  e, da ultimo,
riformulata  con nota prot. n. 331/dg04/00 in data 26 settembre 2000,
con   la   quale  e'  stata  rappresentata  l'esigenza  di  procedere
all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previsto  dall'art.  6,  comma  2,  u.p.,  del  decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n. 29, al fine di adeguare le dotazioni organiche al
mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula
del  contratto  collettivo  integrativo  dell'Amministrazione stessa,
prevedendo  la  rimodulazione  dei  contingenti di personale ascritti
alle  ex  qualifiche  funzionali  IX,  VIII,  VI,  V,  IV  e III, ora
rispettivamente  corrispondenti,  per  effetto  del nuovo ordinamento
professionale,  alle  posizioni economiche 3 e 2 dell'area funzionale
"C",  alle  posizioni economiche 3, 2 e 1 dell'area funzionale "B" ed
alla posizione economica 1 dell'area funzionale "A";
    Considerato  che  tale  proposta  comporta l'incremento di n. 313
posti nella posizione economica C3, di n. 1.900 posti nella posizione
economica  C2, di n. 1.145 posti nella posizione economica B3 e di n.
93  posti  nella B2, per un totale complessivo di n. 3.451 posti, con
contestuale  riduzione,  in  compensazione,  di  n.  230  posti nella
posizione  economica B3 e di n. 1.629 posti nella posizione economica
B2, ma appartenenti a profili professionali diversi da quelli portati
in  aumento  nelle  stesse  posizioni  economiche  B3  e  B2, ed alla
contestuale  riduzione di n. 1.479 posti nella posizione economica Bl
e  di  n.  250  posti  nella  posizione  economica  Al, per un totale
complessivo di n. 3.588 posti;
    Considerato altresi' che l'operazione di rimodulazione come sopra
prospettata   dal   Ministero   della   giustizia  -  Amministrazione
giudiziaria,  nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, comporta
esclusivamente  passaggi  tra  posizioni economiche all'interno delle
aree funzionali interessate;
    Visto  l'art. 19, comma 1, u.p., della legge 23 dicembre 1999, n.
488;
    Preso  atto che la consistenza numerica del personale presente in
servizio  alla  data  del  31 dicembre  1999,  escluso  il  personale
appartenente  alle qualifiche dirigenziali, e' di n. 43.725 unita', e
che  la  proposta  operazione  di rimodulazione comporta, rispetto al
costo  dello  stesso  personale  presente  in  servizio  a tale data,
valutabile   in   L. 2.339.271.900.000,   un maggior   onere   di  L.
36.634.998.000,  alla  cui  copertura si provvede, ai sensi dell'art.
19,  comma  1,  della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, mediante
corrispondente riduzione, per un identico importo, del fondo unico di
amministrazione  costituito  ai  sensi  dell'art.  30  del  contratto
collettivo integrativo stipulato il 5 aprile 2000;
    Considerato  che per l'Amministrazione giudiziaria lo stesso art.
30  del predetto contratto integrativo ha destinato risorse del fondo
di  amministrazione  per  l'anno  2000  fino  ad  un  massimo  di  L.
59.500.000.000 finalizzate al finanziamento dei passaggi di posizione
economica interni alle aree funzionali;
    Ritenuto  che quanto sopra assicuri l'osservanza del principio di
invarianza  della  spesa  rispetto  agli oneri per spese di personale
riferito   alle   unita'   effettivamente  presenti  in  servizio  al
31 dicembre  dell'anno  precedente  (escluse quelle appartenenti alle
qualifiche  dirigenziali), come stabilito dall'art. 6, comma 2, u.p.,
del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, per l'adozione del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri previsto dalla
stessa  disposizione,  richiesto  dal Ministro della giustizia con le
sopra citate note;
    Visto  il  Contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
del  personale  dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio
1999  e  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n. 41 alla Gazzetta
Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999;
    Visto  il  contratto  collettivo  integrativo di amministrazione,
stipulato  in data 5 aprile 2000, pubblicato nel bollettino ufficiale
del Ministero della giustizia n. 12 del 30 giugno 2000;
    Visto  il  parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento
del  concerto  previsto  dall'art.  6,  comma  2,  u.p.,  del decreto
legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  con  foglio  n.  47312  del
29 settembre  2000  dal  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  in  ordine  alla  proposta  formulata  dal
Ministro della giustizia;
    Preso   atto   che  sono  state  consultate  dall'Amministrazione
proponente  le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
come  risulta  dal  protocollo  d'intesa  pubblicato  a  pag.  30 del
bollettino  ufficiale  del  Ministero  della  giustizia  n. 12 del 30
giugno 2000;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
8 maggio  2000,  con il quale il Ministro per la funzione pubblica e'
stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego;
                              Decreta:
    1. Le  dotazioni organiche delle aree funzionali, delle posizioni
economiche  e  dei  profili professionali del personale del Ministero
della  giustizia  -  Amministrazione  giudiziaria,  fermo restando il
contingente  appartenente  all'area  della dirigenza, sono rimodulate
secondo  l'allegata  tabella A, che sostituisce la tabella A - quadri
1,  1/bis  e  1/ter, allegata al decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  6 luglio 1999 nelle parti riguardanti le ex qualifiche
funzionali, e che costituisce parte integrante del presente decreto.
    2. Con successivo provvedimento, anche in relazione alla esigenza
di  assicurare  la  necessaria  flessibilita'  di  adeguamento  delle
consistenze   organiche   di   personale  alle  effettive  necessita'
operative   dell'Amministrazione   giudiziaria,   il  Ministro  della
giustizia  procedera'  alla ripartizione della dotazione organica del
personale   come   sopra   rimodulata   nelle  strutture  centrali  e
periferiche in cui si articola l'Amministrazione stessa.
    3. Il  provvedimento  adottato  in  attuazione  del comma 2 sara'
tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
-  Dipartimento  della  funzione pubblica ed al Ministero del tesoro,
del  bilancio  e  della programmazione economica - Dipartimento della
ragioneria   generale  dello  Stato  per  essere  recepito,  ai  fini
ricognitivi,  in  apposito  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
    Il  presente  decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
      Roma, 4 ottobre 2000
                                          p. Il Presidente: Bassanini
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 345