Con provvedimento n. 01730 dell'8 novembre 2000 l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  175,  il nuovo testo dello statuto sociale della
"Padana  assicurazioni  S.p.a.",  con le modifiche deliberate in data
25 maggio  2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative
ai  seguenti articoli: art. 3 (Riformulazione dell'articolo: "Secondo
le  vigenti  disposizioni di legge la societa' potra' istituire sedi,
agenzie,  rappresentanze ed uffici in Italia ed all'estero", in luogo
della  precedente  previsione statutaria: "Con delibera del consiglio
di  amministrazione  possono  essere  istituite  succursali, agenzie,
rappresentanze  in  Italia  ed  all'estero");  art. 4 (Riformulazione
dell'articolo e nuova disciplina in materia di durata della societa':
"La  durata  della societa' e' stabilita al 31 dicembre 2100 e potra'
essere  prorogata, una o piu' volte, con deliberazione dell'assemblea
degli  azionisti",  in  luogo della precedente previsione statutaria:
"La  societa'  avra' termine alla data del 31 dicembre 2100"); art. 9
(Modifica delle modalita' di convocazione dell'assemblea ordinaria ai
fini  dell'approvazione  del bilancio: "... almeno una volta all'anno
entro  quattro  mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale", in luogo
della  precedente  previsione  statutaria:  "L'assemblea ordinaria e'
convocata  almeno  una  volta  all'anno  entro  i termini di legge" e
introduzione  della possibilita' di prorogare tale termine sino a sei
mesi   qualora   particolari  esigenze  lo  richiedessero);  art.  10
(Riformulazione   dell'articolo   in   materia   di   formalita'   di
convocazione   dell'assemblea:   "... In  mancanza  delle  formalita'
predette  valgono le norme stabilite in materia dell'art. 2366, terzo
comma,  del  codice  civile,  in  luogo  della  precedente previsione
statutaria:  "... In  mancanza  delle  formalita' predette valgono le
norme  stabilite  dal terzo e quarto comma dello stesso art. 2366 del
codice civile"); art. 12 (In materia di validita' delle deliberazioni
assembleari,  abrogazione,  dal  testo, dei seguenti periodi: "Per la
nomina  degli  amministratori  e dei sindaci, qualora non avvenga per
acclamazione,  ogni  azione  da'  diritto ad esprimere il voto per la
nomina  di  un  solo membro. Risultano eletti i candidati che avranno
riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti sara'
fatto uno scrutinio di ballottaggio e in caso di ulteriori parita' si
procedera' per anzianita'"); art. 19 (Introduzione della possibilita'
di  raduno  del  consiglio  di  amministrazione  per videoconferenza:
condizioni   ed   effetti.  In  materia  di  soggetti  preposti  alla
convocazione    del    consiglio,    con    particolare   riferimento
all'attivazione  della  riunione  consiliare  da  parte  dei sindaci,
introduzione  del  rinvio alle modalita' previste dal successivo art.
25, commi 5 e 6. Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio
sindacale,  da  parte  degli  amministratori, sull'attivita' svolta e
sulle   operazioni   di  maggior  rilievo  economico,  finanziario  e
patrimoniale   effettuate   dalla  societa'  e  dalle  sue  eventuali
controllate  ed,  in  particolare,  sulle  operazioni  in  potenziale
conflitto     di    interesse:    modalita'.    Introduzione    della
"partecipazione",   data   ai   sindaci,  di  ogni  convocazione  del
consiglio);  art.  25  (Riformulazione  dell'articolo  in  materia di
composizione  del  collegio  sindacale:  "Il  collegio  sindacale  si
compone  di un numero di membri effettivi non inferiore a tre e di un
numero  di  membri  supplenti  non  inferiore  a due", in luogo della
precedente  previsione  statutaria: "Il collegio sindacale si compone
di  tre  sindaci  effettivi e due supplenti e funzionanti ai sensi di
legge".  Nuova disciplina in materia di: a) determinazione del numero
dei  sindaci:  modalita';  b)  nomina  del  presidente  del  collegio
sindacale:  modalita';  c)  estensione,  in  capo  al  presidente del
collegio  sindacale,  dei requisiti gia' previsti statutariamente per
gli  altri  membri  del collegio; d) limiti al cumulo degli incarichi
per i membri del collegio sindacale: effetti; e) possibilita', per il
collegio   sindacale,  di  convocare  l'assemblea,  il  consiglio  di
amministrazione e, ove nominato, il comitato esecutivo: modalita'; f)
possibilita'  di  convocazione,  di  cui  alla precedente lettera e),
anche  da parte di almeno due membri del collegio sindacale); art. 26
(Riformulazione  dell'articolo  in materia di redazione del bilancio:
"Il   bilancio   di  esercizio  viene  redatto  in  conformita'  alle
disposizioni  generali  di legge e alle particolari norme legislative
riguardanti  le  imprese di assicurazione", in luogo della precedente
previsione statutaria: "Il conto dei profitti e perdite e il bilancio
saranno  redatti in conformita' alle disposizioni generali di legge e
alle   particolari   norme   legislative   riguardanti   societa'  di
assicurazioni    e    alle   istruzioni   ministeriali");   art.   27
(Riformulazione  dell'articolo  e  nuova  disciplina  in  materia  di
destinazione degli utili di bilancio: "Accertato l'utile netto, sara'
prelevata una quota da destinare alla riserva legale in conformita' a
quanto  prescrive  l'art.  2430  del  codice  civile", in luogo della
precedente  previsione  statutaria:  "Accertato  l'utile netto, sara'
prelevata la quota per il fondo di riserva ordinaria in conformita' a
quanto prescrive l'art. 2428 del codice civile". Soppressione dell'ex
comma   finale:   "Gli   utili  residuati  saranno  distribuiti  agli
azionisti,   salvo   la   facolta'   dell'assemblea   di   deliberare
stanziamenti  per  riserve  straordinarie");  art. 30 (Riformulazione
dell'articolo:  "Per  tutto  cio' che non e' espressamente previsto o
diversamente  regolato dal presente statuto, si applicano le norme di
legge  vigenti  in  materia",  in  luogo  della precedente previsione
statutaria:  "Per  tutto  cio'  che  non e' espressamente preveduto o
diversamente  regolato dal presente statuto, devesi farsi riferimento
alle norme di legge vigenti in materia").