IL DIRETTORE GENERALE
del  Dipartimento  delle dogane e delle imposte indirette - Direzione
                    centrale dei servizi doganali
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
doganale  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;
  Visto  in  particolare  l'art.  9-bis  del  citato  testo unico che
conferisce   la  facolta'  di  accentrare  presso  talune  dogane  le
operazioni   doganali   di  importazione  e  di  esportazione,  anche
temporanea,  relative  a  determinate merci o a merci trasportate con
determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 aprile  1990,  n.  105,  che in
attuazione  della  legge  10 ottobre  1989,  n.  349, ha provveduto a
disciplinare      l'organizzazione      centrale     e     periferica
dell'amministrazione   delle  dogane  e  delle  imposte  indirette  e
l'ordinamento del relativo per-sonale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13 novembre  1994, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  304  del 30 dicembre 1994, concernente il riordinamento
del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
  Vista  la  convenzione  sul  commercio  internazionale delle specie
animali  e  vegetali  in  via  di estinzione, firmata a Washington il
3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre
1996  che  ha  soppresso il regolamento 3626/82 del 31 dicembre 1982,
modificato   da   ultimo   dal  regolamento  (CE)  n.  1476/99  della
Commissione del 6 luglio 1999;
  Visto il regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio
1997, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97
del Consiglio;
  Visto  il  decreto  ministeriale 4 settembre 1992, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 210 del 7 settembre
1992,  che  ha  dettato  le modalita' relative ai controlli in ambito
doganale  in  attuazione  dell'art. 8, comma 2 della legge 7 febbraio
1992,  n. 150, concernente l'applicazione in Italia della convenzione
di Washington del 3 marzo 1973;
  Visto   il   decreto  ministeriale  3 luglio  1996  riguardante  la
concentrazione  presso  alcuni  uffici  doganali  delle operazioni di
importazione  ed  esportazione  delle specie di animali e vegetali in
via di estinzione di cui alla convenzione di Washington;
  Vista la ministeriale protocollo n. 97029801 del 27 giugno 1997 del
Ministero  per  le politiche agricole con la quale si impartiscono le
disposizioni  d'applicazione  del  regolamento n. 338/97, convenute a
seguito  della  conferenza  di  servizi  tenutasi presso il Ministero
dell'ambiente il 19 giugno 1996;
  Visti  gli  articoli 3,  comma  2,  4  e 16 del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni e integrazioni,
concernenti  l'esercizio  dei  poteri e le attribuzioni dei dirigenti
generali;
  Ritenuta  la  necessita'  di dovere aggiornare, in base alle mutate
esigenze  operative, l'elenco di dogane abilitate al compimento delle
citate operazioni doganali;
  Attesi  i pareri favorevoli del Ministero per le politiche agricole
e   del   Ministero   dell'ambiente  resi  rispettivamente  con  note
protocollo  n.  9805559 del 21 dicembre 1998 e protocollo n. 7219 del
21 ottobre  1998  per la dogana di Alessandria, protocollo n. 9904067
dell'8  settembre  1999 e protocollo n. 16122 del 21 ottobre 1998 per
la  dogana  di  Catania,  protocollo  n. 9901598 del 12 aprile 1999 e
protocollo  n.  7629  del  28 aprile  1999  per la dogana di Salerno,
protocollo n. 9703195 del 24 luglio 1997 e protocollo n. 14069 del 10
ottobre  1997  per  la  dogana  di Venezia II - aeroporto Marco Polo,
nonche',  infine,  protocollo  n.  9904980  del  27  ottobre  1999  e
protocollo n. 19795 del 9 novembre 1999 per la dogana aeroportuale di
Punta Raisi;
  Atteso  il  parere  favorevole  del  comitato di gestione, espresso
nella seduta del 4 settembre 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le   operazioni   di   importazione  definitiva  e  temporanea,  di
esportazione  definitiva  e  temporanea  e  di  riesportazione  degli
esemplari  di  flora  e  fauna  selvatiche indicati negli allegati al
regolamento  (CE)  n.  338/97,  citato  in  premessa,  possono essere
effettuate  esclusivamente  presso  le dogane di Alessandria, Ancona,
Bari,  Bologna-Borgo  Panigale (aeroporto), Catania, Chiasso, Genova,
Genova  II (aeroporto Cristoforo Colombo), Milano, Segrate (aeroporto
Linate),  Somma  Lombardo  (aeroporto  Malpensa),  Napoli,  Napoli II
(aeroporto  Capodichino),  Palermo,  Palermo-Punta Raisi (aeroporto),
Pisa,  Ponte  Chiasso,  Roma  II,  Salerno, Tarvisio, Torino, Caselle
Torinese, Trieste, Venezia II (aeroporto Marco Polo), Verona.