IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale,
in  attuazione della delega contenuta all'art. 7 della legge 3 aprile
1997,  n.  94,  sono state dettate le disposizioni per l'unificazione
del  Ministero  del  tesoro  e  del  Ministero  del  bilancio e della
programmazione economica;
  Vista  la  legge  30 giugno  1998,  n. 208, che - per assicurare la
prosecuzione  degli  interventi  di  cui all'art. 1 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 -
autorizza  la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire (6.300,774
milioni  di  euro)  per  il  periodo  1999-2004,  specificando che le
predette  risorse  affluiscono al fondo di cui al decreto legislativo
n.  96/1993  e  demandando a questo Comitato il riparto delle risorse
stesse,   sentite   le  indicazioni  di  priorita'  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999),
che,  nel  rifinanziare  la  predetta  legge n. 208/1998, prevede, in
tabella C, autorizzazioni di spesa per complessivi 11.100 miliardi di
lire (5.732,672 milioni di euro), finalizzati alla prosecuzione degli
interventi nelle aree depresse;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, tra l'altro, istituisce
nell'ambito   di  questo  Comitato  l'unita'  tecnica  -  finanza  di
progetto,  con  il  compito di diffondere all'interno delle pubbliche
amministrazioni   l'utilizzo   di   tecniche   di   finanziamento  di
infrastrutture  con  ricorso a capitale privato e di fornire supporto
alle  commissioni costituite nell'ambito di questo Comitato stesso su
materie  inerenti al finanziamento di infrastrutture, e che individua
gli studi di fattibilita' quale momento centrale per la formazione di
un'effettiva  progettualita',  prevedendone  l'obbligatorieta' per le
opere  di importo superiore ai 20 miliardi di lire (10,329 milioni di
euro);
  Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000),
che,  all'art.  27,  comma  16,  fornisce  indicazioni in ordine alla
nozione  di  "aree  depresse"  e che rifinanzia la prosecuzione degli
interventi   in  dette  aree,  recando  a  tale  fine  in  tabella  D
autorizzazioni  di  spesa  per  complessivi  12.000  miliardi di lire
(6.197,483  milioni  di  euro),  dei  quali  2.000  miliardi  di lire
(1.032,914  milioni di euro) per l'anno 2000 e 5.000 miliardi di lire
(2.582,284 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2001 e 2002;
  Vista  la  delibera  in  data 9 luglio 1998, n. 63/1998 (pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  199 del 27 agosto 1998), con la quale
questo   Comitato,   in  attuazione  del  disposto  dell'art.  1  del
menzionato  decreto legislativo n. 430/1997, ha proceduto ad adeguare
il  proprio  regolamento  interno,  demandando  a successive delibere
l'istituzione   di   apposite   commissioni   per  l'esercizio  delle
attribuzioni  riferite  a questioni di particolare rilevanza generale
ed  intersettoriale  ed  annoverando tra le istituende commissioni la
commissione  infrastrutture,  e  vista  la  propria  delibera in data
5 agosto  1998,  n.  79/1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
241  del  15 ottobre  1998),  con  la  quale  sono state istituite le
suddette commissioni e ne sono stati definiti compiti, composizione e
strutture di supporto;
  Viste  le  delibere  con  le  quali questo Comitato ha proceduto al
riparto  delle  risorse recate dal richiamato provvedimento normativo
n. 208/1998;
  Vista  l'ordinanza n. 2948 (e successive modifiche ed integrazioni)
emanata  in  data  25 febbraio  1999  dal Ministro dell'interno, che,
all'art.  13,  prevede che il commissario delegato - Presidente della
regione  -  si avvalga per interventi urgenti di rifunzionalizzazione
degli  impianti  campani, della SOGESID che concorre per l'importo di
104,953  miliardi  di  lire  (54,204  milioni  di euro) sulle risorse
assegnate  da  questo  Comitato  medesimo a carico del fondo previsto
dall'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
  Vista  la  delibera  in data 6 agosto 1999, n. 142/1999 (pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 266 del 12 novembre 1999), con la quale
sono  stati  dettati  criteri per l'utilizzo dei fondi destinati alle
infrastrutture  a  valere sugli stanziamenti di cui alla citata legge
n. 449/1998 e nella quale veniva, tra l'altro, posto il principio che
l'onere   di   copertura   di  provvedimenti  intesi  a  fronteggiare
situazioni  di  rischio o di emergenza, se imputato sulle risorse per
le  aree  depresse,  e'  da  considerare un'anticipazione sulle quote
spettanti    alla   regione   interessata   nel   settore   specifico
d'intervento;
  Vista  la  propria  delibera  in  data  6 agosto  1999, n. 164/1999
(pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1999),
con  la quale questo Comitato ha autorizzato la SOGESID ad utilizzare
le  disponibilita'  finanziarie  ad  essa in precedenza assegnate per
aumentare il capitale sociale nella misura massima di 100 miliardi di
lire  (51,646  milioni  di  euro)  ed  a  presentare  il programma di
attivita' aggiornato;
  Vista  la delibera in data 15 febbraio 2000, n. 14/2000 (pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  96  del 26 aprile 2000), con la quale
questo Comitato ha assegnato l'importo complessivo di 12.000 miliardi
di  lire  (6.197,483  milioni  di euro), recato dalla citata legge n.
488/1999  secondo  l'articolazione,  per tipologia sia di spesa e per
annualita',  indicata nel prospetto allegato alla delibera stessa, ed
ha in particolare destinato 6.000 miliardi di lire (3.098,741 milioni
di  euro)  alle agevolazioni alle attivita' produttive, disponendo un
accantonamento  del  3,66% a carico della quota ripartibile anche tra
le  regioni  del  centro-nord  e  riservando  510,3  miliardi di lire
(263,548  milioni  di euro) alle medesime regioni per agevolazioni di
cui  al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge
19 dicembre  1992,  n.  488,  ed  ha  finalizzato  l'importo di 4.500
miliardi  di lire (2.324,056 milioni di euro) alle infrastrutture nel
quadro   delle  intese  istituzionali  di  programma,  prevedendo  un
accantonamento  del  10%  per  il  finanziamento  di  grandi progetti
infrastrutturali a valenza nazionale o di raccordo internazionale e/o
per  operazioni di riequilibrio e ripartendo l'importo residuo tra le
macroaree   del   centro-nord   e   del   Mezzogiorno  nella  misura,
rispettivamente, del 15% e dell'85%;
  Vista  la  delibera  n. 83/2000, assunta in pari data, con la quale
vengono  stabilite  le modalita' attuative del "Quadro comunitario di
sostegno delle regioni obiettivo 1" per gli anni 2000-2006, approvato
dalla Commissione europea in data 1o agosto 2000;
  Visto  il  documento  di  programmazione  economica  e  finanziaria
2001-2004  che  -  nel ribadire l'importanza delle tecniche di projet
financing  per  la realizzazione e gestione di attivita' e servizi di
pubblica  utilita',  gia' evidenziata nell'analogo documento relativo
al  periodo  2000-2003 - quantifica gli importi di spesa pubblica per
investimenti  che  saranno  sostituiti  da  capitale privato in 2.000
miliardi  di  lire  (1.032,914  milioni  di  euro) per il 2002, 6.000
miliardi  di  lire  (3.098,741  milioni di euro) per il 2003 e 10.000
miliardi di lire (5.164,569 milioni di euro) per il 2004;
  Considerato  che questo Comitato, nella citata delibera n. 14/2000,
prevedeva  che  il riparto delle risorse riservate al Mezzogiorno per
infrastrutture   venisse  effettuato  sulla  base  delle  percentuali
concordate  in  sede di Conferenza Stato-regioni e che il riparto tra
le  regioni  del centro-nord avvenisse secondo un metodo coerente con
quello  cosi'  adottato  per  l'altra macroarea e tenendo conto delle
indicazioni  emergenti  dalla  nuova  zonizzazione  dell'obiettivo 2,
allora in corso;
  Considerato  che, nella riunione del 24 luglio 2000, la commissione
infrastrutture  ha formulato proposte in ordine ai criteri di riparto
e  di  finalizzazione  dell'accantonamento  di cui al punto 1 e delle
risorse di cui al punto 3 della delibera n. 14/2000;
  Considerato  che,  nella  riunione  preliminare tenuta il 1o agosto
2000  in vista dell'odierna seduta, e' emersa altresi' l'opportunita'
di  procedere  al  riparto  dell'importo  di  510,3  miliardi di lire
(263,548 milioni di euro) riservato alle regioni del centro-nord, per
agevolazioni  ex  lege  n.  488/1992,  al  punto 1.1 della piu' volte
menzionata delibera n. 14/2000;
  Ritenuto  di  condividere  l'opportunita'  di destinare parte degli
accantonamenti sulle quote riservate, rispettivamente, alle attivita'
produttive  ed alle infrastrutture ad un'operazione di riequilibrio a
favore   delle  aree  del  centro-nord  non  ricomprese  nella  nuova
zonizzazione  ex  obiettivo  2,  suddividendo  tale operazione in due
tranches,  di  cui la seconda a valere sulle eventuali risorse che la
legge  finanziaria  2001 riservera' alle aree depresse, ed escludendo
vincoli di uso sulle quote cosi' attribuite a titolo di compensazione
in  modo  da consentire alle regioni di prevedere, nel rispetto della
normativa   comunitaria,   l'utilizzo   piu'   opportuno  nei  comuni
destinatari dell'intervento;
  Ritenuto  necessario  stabilire  un  termine  entro  cui le regioni
interessate  dall'operazione di riequilibrio comunichino le modalita'
di  utilizzo delle risorse di cui sopra, in modo che il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica possa procedere
alle relative variazioni di bilancio;
  Ritenuto   di  condividere  l'opportunita'  di  effettuare  analoga
operazione di riequilibrio a favore dell'Abruzzo, contenendo peraltro
l'operazione stessa in unica tranche;
  Ritenuto   di  condividere  l'opportunita'  di  dedicare  specifica
attenzione  alle regioni Umbria e Marche, interessate dai noti eventi
tellurici,  attribuendo  l'importo  residuo  dell'accantonamento  del
3,66%  disposto  a carico della quota per agevolazioni alle attivita'
produttive      e      mantenendo      l'originaria      destinazione
dell'accantonamento,  e  ritenuto,  altresi',  di  prevedere  che  il
riparto  avvenga,  giusta quanto richiesto dalle regioni interessate,
sulla base di percentuali stabilite d'intesa tra le medesime entro il
31 dicembre 2000;
  Ritenuto    di    condividere   le   proposte   della   commissione
infrastrutture  per  cio'  che  concerne il riparto delle risorse per
infrastrutture nell'ambito delle macroaree, in quanto coerenti con le
indicazioni di cui alla piu' volte menzionata delibera n. 14/2000;
  Ritenuto  di  concordare  altresi' sulle proposte di finalizzazione
delle  risorse  di cui sopra, confermando la destinazione prioritaria
ai  due  assi  della  "mobilita'  sostenibile" e del "ciclo integrato
dell'acqua  e  del  riassetto  idrogeologico"  e richiamandosi per il
resto  alla  medesima  impostazione adottata nella citata delibera n.
142/1999;
  Ritenuto   peraltro   di   prevedere   che   in  sede  di  concreta
utilizzazione   delle   risorse   sia   necessario   approfondire  le
possibilita'  di ricorso alle tecniche del project financing, al fine
di  concorrere  al  conseguimento  degli obiettivi di risparmio nella
spesa   pubblica   per   investimenti   indicati   nel  documento  di
programmazione   2001-2004,   e   ritenuta   funzionale  a  tal  fine
l'attivita'  dell'unita'  tecnica  -  finanza  di progetto, istituita
nell'ambito di questo Comitato dalla legge n. 144/1999;
  Ritenuto di adottare, per il riparto dell'importo di 510,3 miliardi
di  lire  (263,548  milioni  di  euro)  riservato  alle  regioni  del
centro-nord  per  agevolazioni  ai  sensi della legge n. 488/1992, le
stesse  percentuali  utilizzate  per il riparto della quota destinata
alla medesima macroarea per infrastrutture;
  Preso  atto  delle valutazioni formulate, nella seduta del 3 agosto
2000,  dalla  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano, che ha, tra
l'altro,  raccomandato  di  dedicare specifica attenzione ad Umbria e
Marche   anche  ai  fini  del  riparto  della  quota  destinata  alle
infrastrutture;
  Preso  atto  del piano triennale 2000-2002 presentato dalla SOGESID
nella   stesura   trasmessa   in   data  25 maggio  2000  e  rilevata
l'opportunita',  al  fine di meglio assicurare l'attuazione del piano
stesso, di prevedere forme di parziale compensazione dell'onere posto
dalle citate ordinanze a carico dei finanziamenti gia' assegnati alla
SOGESID,   fermo   restando  che  la  societa'  medesima,  giusta  la
disponibilita' manifestata nella nota del 3 agosto 2000, provvedera',
in occasione dell'aggiornamento del piano, a finalizzare l'importo di
35  miliardi  di lire (18,076 milioni di euro) per l'attuazione degli
interventi   urgenti   di   rifunzionalizzazione  degli  impianti  di
depurazione della Campania;
  Preso atto di esigenze prioritarie nel settore delle infrastrutture
da   ultimo  segnalate  dal  Ministero  dell'ambiente  con  nota  del
1o agosto  2000,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici  con nota del
2 agosto  2000  e  dal  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica con nota in pari data;
  Udita  la  relazione  del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  che condivide l'opportunita' di dar corso
alle  suddette  richieste  nell'ambito  delle  disponibilita' residue
dell'accantonamento  previsto  al punto 3 ultimo comma della delibera
n. 14/2000, demandando alle competenti commissioni di questo Comitato
la valutazione delle caratteristiche dei relativi programmi, e che in
particolare  concorda  sull'opportunita'  di  disporre  un  ulteriore
finanziamento   per   la   prosecuzione  dei  lavori  di  adeguamento
dell'autostrada   Salerno-Reggio  Calabria,  al  fine  di  assicurare
continuita'  nei lavori stessi in relazione alla rilevanza dell'opera
e  nelle  more  del completamento della procedura prevista all'art. 9
della menzionata legge n. 144/1999;
                              Delibera:
1. Finalizzazioni accantonamenti
  1.1 Accantonamento di cui al punto 1.1 della delibera n. 14/2000
  L'accantonamento  di 164,7 miliardi di lire (85,06 milioni di euro)
disposto a carico della quota riservata alle agevolazioni industriali
ai  sensi  del  punto 1.1 della delibera in data 15 febbraio 2000, n.
14/2000,  e corrispondente al 3,66% dell'importo di 4.500 miliardi di
lire  (2.324,056  milioni  di euro), ripartibile anche per le regioni
del centro-nord, viene finalizzato come appresso:
  1.1.1  un  importo  di  lire 74 miliardi di lire (38,218 milioni di
euro)  viene  destinato  ad operazioni di riequilibrio a favore delle
aree  del  centro-nord  che,  a  seguito  della  recente zonizzazione
dell'obiettivo  2, non risultano piu' ricomprese in tale obiettivo ed
e' ripartito come indicato nella colonna 2 dell'allegato 1, che forma
parte integrante della presente delibera;
  1.1.2 l'importo residuo di 90,7 miliardi di lire (46,843 milioni di
euro) viene riservato alle regioni Marche ed Umbria e viene ripartito
tra  le  medesime secondo percentuali, stabilite entro il 31 dicembre
2000, con apposita intesa tra le regioni interessate.
  1.2 Accantonamento di cui al punto 3 della delibera n. 14/2000
  L'accantonamento  del  10%  disposto a carico dei 4.500 miliardi di
lire  (2.324,056  milioni  di  euro) riservati alle infrastrutture ai
sensi  del punto 3 della citata delibera n. 14/2000 viene finalizzato
come segue:
  1.2.1  un  importo di lire 67,5 miliardi di lire (34,861 milioni di
euro)  viene  destinato  alle stesse finalita' compensative di cui al
precedente punto 1.1.1: il relativo riparto e' riportato alla colonna
3  del  menzionato  allegato 1 alla presente delibera. Le cifre cosi'
attribuite  alle  singole  regioni  vengono  unificate con le risorse
assegnate  ai sensi del richiamato punto 1.1.1 in modo da consentirne
un  uso  indifferenziato,  per  interventi  infrastrutturali  e/o per
agevolazioni   alle  attivita'  produttive,  nei  comuni  destinatari
dell'intervento. Le regioni, entro il 30 novembre 2000, provvederanno
a  comunicare  alla  segreteria  di  questo  Comitato l'entita' delle
risorse  da destinare ad una od entrambe le tipologie considerate, ai
fini di procedere alle conseguenti variazioni di bilancio;
  1.2.2  un  ulteriore  importo  di  lire 8,3 miliardi di lire (4,287
milioni di euro) a valere sul suddetto accantonamento viene destinato
alla regione Abruzzo a titolo di riequilibrio;
  1.2.3  l'importo residuo di 374,2 miliardi di lire (193,258 milioni
di euro) viene cosi' ripartito:
    a) 20,2  miliardi di lire (10,432 milioni di euro) sono assegnati
ad  Umbria e Marche e sono ripartiti tra le medesime sulla base delle
percentuali stabilite nell'intesa di cui al punto 1.1.2;
    b) 244   miliardi   di   lire  (126,015  milioni  di  euro)  sono
finalizzati    alla    prosecuzione   dei   lavori   di   adeguamento
dell'autostrada  Salerno-Reggio Calabria in vista dell'aggiudicazione
dei lavori di lotto dotato di progettazione esecutiva;
    c) 40 miliardi di lire (20,658 milioni di euro) sono destinati ad
interventi   prioritari   di  edilizia  universitaria  nelle  regioni
meridionali;
    d) 35 miliardi di lire (18,076 milioni di euro) sono riservati al
cofinanziamento del progetto "Appennino parco d'Europa";
    e) 35   miliardi   di   lire   (18,076   milioni  di  euro)  sono
programmaticamente  destinati  alla  parziale copertura dell'onere di
104,953   miliardi   di   lire   (54,204   milioni   di  euro)  posto
dall'ordinanza  n.  2948,  meglio  specificata  in premessa, a carico
delle risorse assegnate alla SOGESID.
  In  relazione  ai progetti di cui alle lettere b) e c) del presente
punto  i  Ministeri  di  settore presenteranno, rispettivamente, alla
commissione  infrastrutture  ed  alla commissione ricerca le proposte
circa le caratteristiche dei programmi di rispettiva competenza.
  Relativamente  all'intervento  di  cui  al  punto  d), il Ministero
dell'ambiente,  d'intesa  con le regioni capofila (Toscana, Abruzzo e
Calabria), presentera' alla commissione sviluppo sostenibile, ai fini
dell'assegnazione definitiva delle risorse, un programma integrato di
sviluppo,  atto  a  fronteggiare gli svantaggi strutturali delle aree
coinvolte nell'intervento, con indicazione puntuale delle altre fonti
di  finanziamento  che  concorrono alla realizzazione complessiva del
progetto.
  L'assegnazione  definitiva del finanziamento di cui alla lettera e)
sara'  effettuata  dalla  commissione  infrastrutture  sulla  base di
modalita' concordate con la regione Campania e la SOGESID.
2. Importo riservato al centro-nord per agevolazioni ex lege 488/1992
alle attivita' produttive
  2.1 Riparto territoriale
  L'importo  di  510,3  miliardi  di  lire  (263,548 milioni di euro)
assegnato  alle  regioni  del centro-nord per agevolazioni ex lege n.
488/1992,  ai  sensi  del  punto  1.1  della  delibera n. 14/2000, e'
ripartito  come  indicato nell'allegato 2, che forma parte integrante
della presente delibera.
  2.2 Finalizzazione
  Le  quote  destinate a ciascuna regione saranno utilizzate, dedotte
quelle necessarie al finanziamento dei bandi interregionali destinati
ai  grandi  progetti,  per  la copertura degli interventi riferiti ai
bandi ordinari e a quelli mirati per territorio e/o per settore.
3. Riparto territoriale delle risorse per infrastrutture
  3.1 Riparto tra macroaree
  Le risorse destinate alle infrastrutture con la richiamata delibera
n.  14/2000, al netto dell'accantonamento del 10% di cui al punto 1.2
della presente delibera, sono cosi' ripartite:
    607,5 miliardi di lire (313,748 milioni di euro) alle regioni del
centro-nord;
    3.442,5 miliardi di lire (1.777,903 milioni di euro) alle regioni
del Mezzogiorno.
  3.2 Riparto tra le regioni del centro-nord
  L'importo  di  607,5  miliardi  di  lire  (313,748 milioni di euro)
assegnato  alle  regioni  del  centro-nord e' ripartito come indicato
nella  prima  parte dell'allegato 3, che forma parte integrante della
presente delibera.
  3.3 Riparto tra le regioni del Mezzogiorno
  L'importo  di 3.442,5 miliardi di lire (1.777,903 milioni di euro),
corrispondente  alla quota assegnata alle regioni del Mezzogiorno, e'
ripartito  tra  le  regioni  come  riportato  nella seconda parte del
citato allegato 3.
4. Indirizzi per l'utilizzo delle risorse di cui al punto 3
  4.1 Intervenuta stipula di intesa istituzionale di programma
  4.1.1  Le  risorse ripartite al punto 3 sono attribuite alle intese
istituzionali  di  programma,  nel  contesto  delle  quali le risorse
stesse  vengono  finalizzate  nell'ambito  di  accordi  quadro tra le
singole  regioni  e  le  amministrazioni centrali, secondo criteri di
selezione  degli  interventi  coerenti  con  quelli  definiti  per la
programmazione  dei fondi strutturali 2000-2006 ed attuati in sede di
comitato di gestione.
  Nell'ipotesi  di  risorse  destinate  al  finanziamento,  totale  o
parziale,  degli  interventi infrastrutturali dei patti territoriali,
al  fine  di  rendere  piu'  aderenti alle necessita' operative degli
insediamenti  produttivi  i  meccanismi  di selezione, entro sessanta
giorni  dall'approvazione  della  graduatoria la regione interessata,
con  delibera  di  giunta,  indica  le opere che intende finanziare e
l'importo   relativo;   l'adozione   della   delibera  e'  condizione
necessaria  e  sufficiente  per  il  trasferimento delle risorse, che
avverra'  sulla base delle disponibilita' di cassa. Le infrastrutture
cosi'  finanziate  sono  ricomprese nel sistema di monitoraggio delle
intese.
  4.1.2  In  particolare  le  suddette  risorse,  in  conformita'  ai
contenuti  della  piu'  volte menzionata delibera in data 15 febbraio
2000,  n.  14/2000,  sono  finalizzate  prioritariamente a interventi
infrastrutturali ricompresi nei due assi della mobilita', da un lato,
e  del  ciclo  integrato  dell'acqua  e  del riassetto idrogeologico,
dall'altro.   Per  l'asse  relativo  alla  mobilita'  gli  interventi
dovranno  essere  coerenti,  oltre  che con i citati indirizzi per la
programmazione  dei  fondi  strutturali 2000-2006, con il nuovo piano
generale  dei  trasporti  e  rispondere  al  concetto  di  "mobilita'
sostenibile",  quale  configurato  nella  delibera adottata da questo
Comitato  il  19 novembre  1998,  n.  137/1999,  in  attuazione delle
indicazioni  emerse  dalla  conferenza  di  Kyoto  e pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 33 del 10 febbraio 1999 (errata corrige nella
Gazzetta  Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999). Detti interventi inoltre
rifletteranno  eventuali linee d'indirizzo comuni che i Ministeri dei
trasporti  e  della  navigazione, dei lavori pubblici e dell'ambiente
ritengano di adottare al riguardo.
  L'altro asse considerato comprende "il ciclo integrato dell'acqua e
riassetto idrogeologico", ivi inclusi l'uso irriguo ed il recupero di
sicurezza  da  rischio  idrogeologico:  in  tale  ambito,  le risorse
saranno   destinate   con   priorita'  ad  interventi  funzionali  al
recepimento  di  obblighi  comunitari  previsti  da  direttive il cui
termine di attuazione sia gia' scaduto o scada entro il 2000 e, sotto
il  profilo territoriale, preferibilmente ad interventi riconducibili
a  settori  per  i  quali  la  regione  interessata  abbia chiesto la
dichiarazione  dello  stato di emergenza, fermo restando il principio
generale   che   l'onere  di  copertura  di  provvedimenti  intesi  a
fronteggiare  situazioni  di rischio o di emergenza e' da considerare
un'anticipazione  sulle quote spettanti alla regione per lo specifico
settore di intervento.
  4.1.3  La  programmazione delle risorse di cui al presente punto e'
da improntare avendo a riferimento le seguenti linee di indirizzo:
    le regioni ed in particolare quelle del centro-nord, destinatarie
di  finanziamenti  di  meno  elevata  entita', programmano l'utilizzo
delle  risorse  in  una  logica di proiezione pluriennale, in modo da
creare  le  condizioni per uno stabile sviluppo anche nel medio-lungo
periodo;
    una quota non superiore al 3% puo' essere riservata agli studi di
fattibilita'  che  abbiano  un importo minimo di norma allineato alla
soglia  comunitaria  e  comunque  non  inferiore a 200 milioni (0,103
milioni   di  euro),  e  concernano  iniziative  infrastrutturali  di
particolare interesse per la regione considerata, individuate in base
a  criteri  legati  alla  programmazione  regionale  e alla effettiva
sostenibilita'  territoriale:  i criteri per la selezione degli studi
di  fattibilita' da ammettere a finanziamento sono stabiliti, tenendo
anche  conto  dell'esperienza  maturata  nell'avvio  degli  studi  di
fattibilita'  ex delibera di questo Comitato n. 70/1998, dal comitato
di  gestione  dell'intesa, opportunamente integrato da rappresentanti
delle amministrazioni centrali non presenti nel Comitato stesso e che
sottoscrivano  accordi di programma quadro, fermo restando che in tal
caso  deve  essere comunque mantenuta pariteticita' di rappresentanza
con la regione interessata. Sulla base di un utilizzo sinergico delle
risorse  di  cui  alla  presente  delibera  e delle risorse ordinarie
destinate allo scopo, tra tali iniziative sono ricompresi i programmi
di  riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile: per il disegno
delle  proposte  le amministrazioni potranno avvalersi dell'unita' di
valutazione   del   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
    altra  percentuale,  non  superiore al 30%, puo' essere riservata
agli interventi di completamento;
    verranno  fissati i termini per la realizzazione degli interventi
e degli studi di fattibilita' da finanziare a carico delle risorse di
cui  trattasi,  nonche' le modalita' di sostituzione di opere e studi
non  avviati o riavviati entro detti termini e/o non completati entro
le scadenze concordate.
  4.1.4  Sono  fatte  salve eventuali finalizzazioni delle risorse di
cui  al  presente  punto  che siano state gia' effettuate nell'ambito
delle intese istituzionali di programma in relazione alle indicazioni
di riparto formulate nella delibera n. 14/2000.
4.2 Mancata stipula intesa istituzionale di programma
  Le  regioni  e  province  autonome,  che alla data di pubblicazione
della  presente  deliberazione  non  abbiano  ancora stipulato con il
Governo l'intesa istituzionale di programma, provvederanno:
    entro  sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
delibera  nella  Gazzetta  Ufficiale  ad individuare, con delibera di
giunta  ed  anche in relazione alle indicazioni sugli assi prioritari
di  cui  al  punto  4.1.2, i settori ai quali riferire gli accordi di
programma  quadro attuativi dell'intesa istituzionale di programma da
stipulare;
    entro  novanta  giorni  dalla  suddetta  data di pubblicazione ad
individuare,  con  delibera  di giunta, nell'ambito dei settori cosi'
determinati, gli interventi che saranno inseriti nei predetti accordi
di  programma  quadro  da stipulare con le amministrazioni centrali e
gli altri soggetti interessati;
    entro  il  31 marzo  2001  a stipulare l'intesa istituzionale: in
caso  di  mancata  stipula  entro  il  termine  indicato,  le risorse
eventualmente  ancora  disponibili,  non  incluse  negli  accordi  di
programma di cui sopra, saranno destinate da questo Comitato ad altre
finalita'  e  le  regioni  e  le  province  autonome  interessate non
parteciperanno  al  riparto  delle  ulteriori  risorse  per  le  aree
depresse  recate  dalle  leggi  finanziarie  relative alle annualita'
successive.
4.3 Clausole comuni ai punti 4.1 e 4.2
  4.3.1   Le   amministrazioni   centrali   e  regionali  programmano
l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  sopra  in  modo da sviluppare al
massimo   le  possibilita'  offerte  dalla  metodologia  del  project
financing  e  concorrere  cosi'  al raggiungimento degli obiettivi di
contenimento  della  spesa  pubblica  per  investimenti  fissati  dal
documento    di   programmazione   economico-finanziaria   2001-2004,
avvalendosi dell'unita' tecnica - finanza di progetto per individuare
settori   ed  interventi  in  cui  tale  metodologia  e' maggiormente
suscettibile  di  esiti  positivi  ed eventualmente per espletare gli
adempimenti successivi.
  4.3.2  Eventuali  problematiche  che emergano in fase di attuazione
delle  indicazioni  di  cui  al  presente  punto 4 e che attengano ad
aspetti  di  competenza  di  questo  Comitato saranno sottoposte alla
commissione    infrastrutture,    che    assumera'    le   definitive
determinazioni al riguardo.
4.4 Relazioni
  Sulla  base dei dati forniti dai comitati di gestione delle singole
intese  istituzionali  di  programma, il servizio per le politiche di
sviluppo  territoriale del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  riferira' alla commissione infrastrutture,
entro  il  31 luglio  2001  e  poi con periodicita' semestrale, sullo
stato  di  attuazione  della  presente  delibera  e  sullo  stato  di
attuazione della delibera in data 6 agosto 1999, n. 142/1999, in modo
da  fornire un quadro organico delle iniziative in atto, dei riflessi
di  carattere occupazionale e del grado di utilizzo della metodologia
del  project  financing,  formulando  altresi' eventuali proposte per
l'adozione  di  ulteriori direttive da parte di questo Comitato e per
l'espletamento di verifiche.
  La  commissione  infrastrutture  relazionera' a questo Comitato, in
particolare   segnalando   tempestivamente  eventuali  situazioni  di
criticita'.
  Resta  conseguentemente  abrogata,  a  decorrere dall'anno 2001, la
disposizione di cui al punto 4 della richiamata delibera n. 142/1999.
    Roma, 4 agosto 2000
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2000
Registro  n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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