L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Assicuratrice Edile S.p.a., con sede in Milano, via A. De Togni n. 2; Vista la delibera assunta in data 20 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Assicuratrice Edile S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate ai seguenti articoli dello statuto sociale: articoli 1, 2, 3 - modificati solo nel testo; articoli ex 5, 6, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 32 - modificati nel testo e rinumerati; articoli ex 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 26 - abrogati; articoli 11, 15, 17, 20, 23 - inseriti ex novo; art. ex 31 - invariato nel testo ma rinumerato; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Assicuratrice Edile s.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli: Art. 1. Denominazione Riformulazione dell'articolo: "La societa' e' denominata Assicuratrice Edile S.p.a.", (in luogo della precedente previsione statutaria: e' costituita una societa' per azioni con la denominazione "Assicuratrice Edile S.p.a."). Nuova disciplina: possibilita' di tradurre la denominazione sociale, per l'attivita' all'estero, anche nelle lingue dei Paesi in cui la societa' opera: modalita';