L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
  Visto   il   decreto   ministeriale  in  data  23  aprile  1988  di
autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa in alcuni
rami danni rilasciata alla SIS Compagnia di assicurazioni S.p.a., con
sede  in  Roma,  via  Cristoforo  Colombo  n.  70,  ed  i  successivi
provvedimenti autorizzativi;
  Viste  le delibere assunte in data 18 maggio 2000, 5 settembre 2000
e  28  settembre  2000  dalle assemblee straordinarie degli azionisti
della  SIS  Compagnia  di assicurazioni S.p.a. che hanno approvato le
modifiche apportate agli articoli 2, 5, 11, 20, 22 e 23 dello statuto
sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo  testo  dello  statuto  sociale  della SIS
Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, con le modifiche
apportate agli articoli:
  "Art.  2  (Denominazione  -  Sede - Durata - Oggetto). - Nuova sede
legale   dell'impresa:   Roma,   via   Cristoforo   Colombo   n.   70
(trasferimento  dalla  precedente sede sita in Milano, via Senigallia
n. 18/2)".
  "Art.  5  (Capitale  sociale).  - Nuova determinazione del capitale
sociale  in euro 15.000.000 (in luogo del precedente ammontare pari a
L.  30.000.000.000) diviso in 15.000.000 di azioni da euro 1 nominali
cadauna  (a  seguito di conversione in euro del valore nominale delle
30.000.000 di azioni da nominali L. 1.000 cadauna applicando il tasso
di  conversione  di 1.936,27 ed arrotondando il risultato per difetto
ai decimi, e cioe' a euro 0,5, con conseguente riduzione del capitale
sociale a euro 15.000.000; accredito alla riserva legale dell'importo
eccedente   di   euro   493.706,97;  raggruppamento,  contestualmente
all'esecuzione  dell'operazione  di  conversione, delle 30.000.000 di
azioni  da nominali euro 0,5 cadauna e sostituzione con 15.000.000 di
azioni  da  nominali  euro  1  cadauna, godimento 1o gennaio 2000, da
assegnare all'unico azionista)".
  "Art.   11   (Assemblea).   -   Introduzione   dell'inciso  "organo
amministrativo  in  relazione  al soggetto preposto alla convocazione
dell'assemblea  e  introduzione della possibilita', anche da parte di
almeno  due sindaci, di convocare l'assemblea previa comunicazione al
presidente del consiglio di amministrazione".
  "Art.  20 (Amministrazione). - Riformulazione dell'articolo e nuova
disciplina   in  materia  di  modalita'  soggettive  e  temporali  di
convocazione   del   consiglio:  "Il consiglio  si  riunisce  ...  su
convocazione  del  presidente  o  di  un  vice  presidente  o  di  un
amministratore  delegato  con  periodicita'  almeno  trimestrale  ...
Inoltre  il  consiglio  si  aduna ogni qualvolta ne sia fatta domanda
dalla  meta'  dei  consiglieri  (in luogo della precedente previsione
statutaria:   "Il   consiglio  si  riunisce  ...  ogni  qualvolta  il
presidente,  o  che  ne  fa  le  veci,  o  l'eventuale amministratore
delegato, lo creda necessario, o ne sia fatta domanda dalla meta' dei
consiglieri  o  dai  sindaci.  La  convocazione  viene effettuata dal
presidente o dall'eventuale amministratore delegato ...) .
  Nuova  disciplina:  possibilita'  di  convocazione del consiglio di
amministrazione,  nonche'  del comitato esecutivo, da parte di almeno
due  sindaci,  previa  comunicazione  al  presidente del consiglio di
amministrazione".
  "Art.  22 (Amministrazione). - Riformulazione dell'articolo e nuova
disciplina in materia di competenze soggettive nell'ambito dei poteri
di  firma  e  di  rappresentanza  della  societa':  "La  firma  e  la
rappresentanza  legale  della societa' ... spettano al presidente del
consiglio  di  amministrazione oltreche', se nominati, a ciascuno dei
vice  presidenti  e  degli  amministratori  delegati  (in luogo della
precedente  previsione  statutaria: "La rappresentanza della societa'
...   spetta,   disgiuntamente,   al   presidente  del  consiglio  di
amministrazione,  all'amministratore delegato e al direttore generale
... ).
  Riformulazione  dell'articolo  altresi'  in  materia  di competenze
oggettive  nell'ambito  dell'esercizio  dei  poteri  di  firma  e  di
rappresentanza  della  societa': "Ciascuno dei predetti puo' compiere
tutti   gli   atti  che  rientrano  nell'oggetto  sociale,  salvo  le
limitazioni  di  legge, ai sensi dell'art. 2384 del codice civile (in
luogo  della  precedente previsione statutaria, in tema di promozione
di  azioni giudiziarie, in nome della societa', soppressa dal testo e
riformulata come sopra)".
  "Art.  23  (Sindaci).  - Riformulazione dell'articolo in materia di
composizione  del  collegio  sindacale:  "Il  collegio  sindacale  si
compone  di  tre  membri  effettivi  e  due supplenti (in luogo della
precedente  previsione  statutaria:  "La  gestione  della societa' e'
controllata   da  un  collegio  sindacale  composto  da  tre  sindaci
effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge ).
  Nuova disciplina in materia di:
    a) nomina   dei   sindaci,   del   presidente   del   collegio  e
determinazione della loro retribuzione: organo competente;
    b) scelta del presidente del collegio sindacale: criteri;
    c) possesso  dei requisiti di onorabilita' e professionalita', di
cui alla vigente normativa, in capo ai sindaci;
    d) decreto  ministeriale  30 marzo 2000, n. 162, art. 1, comma 2,
lettere  b)  e  c):  individuazione  delle  materie  e dei settori di
attivita' strettamente attinenti all'oggetto sociale;
    e) limiti  al  cumulo  degli  incarichi per i membri del collegio
sindacale: effetti".
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 8 novembre 2000
                                             Il presidente: Manghetti