Il Ministro per le pari opportunita' emana il seguente avviso per
la presentazione e la selezione dei progetti:
1. Premessa.
    Con  il presente avviso si intende dare attuazione a programmi di
protezione   sociale  nell'ambito  dei  programmi  di  assistenza  ed
integrazione  sociale  previsti  dall'art.  18  del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  sull'immigrazione  e norme
sulle  condizioni  dello straniero, approvato con decreto legislativo
25 luglio  1998,  n. 286, e dagli articoli 25 e 26 del regolamento di
attuazione   del  citato  testo  unico,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n.394. A tal fine la
commissione  interministeriale  prevista  dall'art.  25, comma 2, del
regolamento  di  attuazione  del  testo  unico predetto, nominata con
decreto  del  Ministro  per  le pari opportunita' in data 11 novembre
1999,  valutera',  sulla  base dei criteri e delle modalita' previsti
dal  decreto  interministeriale  del  23 novembre 1999, pubblicato in
Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 291 del 13 dicembre 1999, i
progetti   rivolti   specificamente  ad  assicurare  un  percorso  di
assistenza e protezione allo straniero.
2. Obiettivi.
    Costituiscono oggetto del presente avviso i programmi finalizzati
alla    realizzazione   di   misure   di   accoglienza,   inserimento
socialelavorativo,  formazione, orientamento, informazione, destinati
a  stranieri  che  si trovano nelle situazioni di cui all'art. 18 del
testo  unico  sopra  citato,  in  particolare  donne  e  minori,  che
intendano  sottrarsi  alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti
dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale.
    Essi  si  articolano in progetti territoriali gestiti da regioni,
province,  comuni,  comunita'  montane  e loro consorzi o da soggetti
privati convenzionati con l'ente territoriale, iscritti nell'apposita
sezione  del  registro  delle  associazioni e degli enti che svolgono
attivita'  a  favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma
1,  lettera  c,  del  regolamento  di attuazione del testo unico gia'
menzionato secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.
3. Risorse programmate.
    L'ammontare  delle  risorse  destinate  ai  progetti  di  cui  al
presente  avviso  e'  di lire 7 miliardi e 500 milioni a valere sulle
risorse  assegnate al Dipartimento per le pari opportunita', ai sensi
dell'art. 18, comma 7, del testo unico indicato e dell'art. 25, comma
1, del regolamento di attuazione del testo unico gia' menzionato.
    Le iniziative saranno finanziate come segue:
      il 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;
      il  30% del totale della spesa a valere sulle risorse dell'ente
territoriale relative all'assistenza.
4. Destinatari.
    Sono destinatari dei progetti:
      persone  straniere  che  si  trovano  nelle  situazioni  di cui
all'art.  18  del  testo  unico  sopra citato, in particolare donne e
minori,  vittime di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di
sfruttamento sessuale.
5. Proponenti.
    Per proponente si intende:
      il  soggetto che presenta il progetto e lo realizza, se ammesso
al  finanziamento. I proponenti sono responsabili della realizzazione
dei  progetti  presentati.  Ove  parte  della  loro  attuazione venga
affidata  a soggetti terzi, essi ne rimangono comunque responsabili e
mantengono  il  coordinamento  delle  azioni  previste.  Nel progetto
dovranno preferibilmente essere indicati i soggetti attuatori.
    Possono presentare progetti:
      regioni, province, comuni, comunita' montane e loro consorzi;
      soggetti  privati  iscritti  nell'apposita sezione del registro
delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli
immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera c), del regolamento di
attuazione del testo unico gia' citato.
6. Durata dei progetti.
    Ai  fini  del  presente  avviso  saranno ammessi alla valutazione
progetti di durata massima annuale.
    I  progetti  dovranno  essere comunque conclusi entro dodici mesi
dalla data del decreto di ammissione al finanziamento.
7. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.
    La presentazione dei progetti deve essere corredata da:
      a) una  relazione  esplicativa  concernente  la  tipologia e la
natura  del  programma di protezione sociale che individui obiettivi,
articolazione   in   fasi  del  percorso  progettuale  e  metodologie
utilizzate;
      b) una  analisi  costi-benefici relativa alle finalizzazioni da
perseguire   specificando   analiticamente   la  tipologia  di  costo
(personale,  attrezzature,  strutture  materiale  di consumo, utenze,
spese  amministrative, misure di sostegno, misure di accompagnamento)
e la partecipazione al finanziamento da parte di un ente territoriale
nella  misura indicata dall'art. 25 del regolamento di attuazione del
testo unico gia' citato;
      c) una  scheda  contenente  tutti  gli  elementi  relativi alla
natura  ed  alle caratteristiche del soggetto proponente, nonche' del
soggetto attuatore se diverso dal proponente. Esperienze maturate dal
soggetto proponente, nonche' dal soggetto attuatore;
      d) un formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal
legale rappresentante del soggetto proponente;
      e) dichiarazione   sottoscritta   dal   legale   rappresentante
dell'ente  territoriale  che  il progetto presentato sia beneficiario
del  co-finanziamento di cui all'art. 25, comma 1, del regolamento di
attuazione del testo unico richiamato;
      f) una  dichiarazione,  in forma di autocertificazione ai sensi
della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, art. 2, attestante l'avvenuta
iscrizione  nell'apposita  sezione  del registro delle associazioni e
degli  enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati di
cui  all'art.  52, comma 1, lettera c), del regolamento di attuazione
del testo unico gia' menzionato.
8. Assistenza tecnica per la definizione delle domande.
    Per  avere  informazioni sul presente avviso e sulle procedure di
presentazione   dei   progetti,   i   soggetti  interessati  potranno
contattare  la segreteria tecnica della commissione interministeriale
di cui in premessa. Tel. 06/67795348 - fax 06/67795110.
9. Procedure di selezione.
                     9.1 Ammissibilita' dei progetti
    L'ammissibilita'  dei  progetti viene riscontrata preventivamente
alla valutazione.
    Non sono ammessi i progetti:
      inviati  o  consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti
dal presente avviso;
      privi  della  domanda  firmata  dal  legale  rappresentante del
soggetto proponente;
      privi del formulario allegato al presente avviso;
      privi  dell'indicazione  del  co-finanziamento nella misura del
30%   a   valere   sulle   risorse  dell'ente  territoriale  relativi
all'assistenza;
      il  cui  proponente e responsabile del progetto non rientri tra
quelli indicati al punto 5 del presente avviso.
                      9.2 Valutazione dei progetti
    La   valutazione   dei   progetti  e'  svolta  dalla  commissione
interministeriale  istituita  con  decreto  del  Ministro per le pari
opportunita' in data 11 novembre 1999.
    La  commissione  provvede  alla  valutazione dei progetti tramite
apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base dei
seguenti indicatori e criteri:
      esperienza e capacita' organizzativa del proponente;
      articolazione  e  consistenza  delle  strutture  logistiche  di
accoglienza;
      previsione   di  forme  di  partenariato  o  di  collaborazione
istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;
      capacita' di collegamento in rete, anche con altri programmi di
protezione sociale;
      cantierabilita' dell'intervento;
      localizzazione  del progetto in zone a piu' alta diffusione del
fenomeno;
      assenza  o  carenza  sul  territorio  di  strutture pubbliche o
private in grado di fornire analoghe prestazioni assistenziali;
      carattere innovativo dell'intervento;
      qualita'  dei percorsi formativi, ove previsti, e loro coerenza
con le opportunita' di inserimento sociale-lavorativo;
      capacita' di assicurare un effettivo inserimento lavorativo dei
destinatari dell'intervento;
      caratteristiche delle azioni integrate;
      competenze specialistiche per particolari segmenti di utenza;
      ottimale rapporto costi/benefici.
    La  commissione  provvede  alla  valutazione  dei  progetti entro
novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione.
10. Obblighi  del  soggetto  ammesso a finanziamento e ammissibilita'
delle spese.
    Gli  obblighi  del  soggetto  ammesso al finanziamento e le spese
ammissibili  sono  precisati  nell'apposita  convenzione  che  verra'
stipulata  tra  l'ente  proponente  e  il  Dipartimento  per  le pari
opportunita'.  Le attivita' dovranno avere inizio entro trenta giorni
dalla firma della convenzione di cui sopra.
    Per i soggetti privati ammessi a finanziamento la validita' della
convenzione  di  cui  al  precedente  punto  1  e'  subordinata  alla
sussistenza   e   produzione  di  atto  idoneo  rilasciato  dall'ente
territoriale  competente  per  la  gestione  del co-finanziamento del
progetto.
11. Soggetti attuatori.
    Laddove  l'attuazione  del  progetto  venga  affidata  a soggetti
terzi,   questi  ultimi  debbono  comunque  essere  in  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 52, comma 1, lettera c), del regolamento di
attuazione  del  testo unico gia' citato alla data di scadenza per la
presentazione della domanda di cui al presente avviso.
12. Modalita' e termini di presentazione della domanda.
    I  soggetti  interessati alla presentazione dei progetti relativi
ai  programmi  di  protezione  sociale dovranno inoltrare una domanda
sulla  base  delle  indicazioni  contenute  nel presente avviso e del
formulario allegato.
    Le  domande,  firmate  dal  legale  rappresentante  del  soggetto
proponente,  dovranno essere presentate secondo le modalita' indicate
al paragrafo 7.
    Le  buste contenenti le proposte, con indicazione del riferimento
in  calce  a  destra  "Progetti di protezione sociale - Art. 18 testo
unico  sull'immigrazione",  dovranno pervenire al Dipartimento per le
pari    opportunita'    -    Segreteria    tecnica    -   Commissione
interministeriale tratta - I piano, via del Giardino Theodoli n. 66 -
00186  Roma, entro le ore 20 del 12 dicembre 2000. La consegna a mano
potra'  effettuarsi  dal  lunedi'  al  venerdi' dalle ore 10 alle ore
13,30  e  nei  giorni di martedi' e giovedi' dalle ore 16 alle ore 20
presso  il  Dipartimento  per  le  pari opportunita', servizio per le
politiche  economiche  e  sociali,  via  del  Giardino Theodoli 66, I
piano, stanza 105.
    Le  domande  pervenute successivamente al termine indicato, anche
se   inviate  entro  il  termine  suddetto,  non  saranno  tenute  in
considerazione.