IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, ed in particolare il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e all'abrogazione del precedente regolamento (CE) n. 820/97; Visto il regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine; Vista la nota n. 22600 del 30 agosto 2000 con la quale, in conformita' dell'art. 20 del sopracitato regolamento n. 1760/2000 del Parlamento e del Consiglio e' stato notificato alla Commissione UE che il Ministero delle politiche agricole e forestali e' designato quale "Autorita' competente" ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie relative all'etichettatura delle carni bovine; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 recante "Modalita' applicative supplementari del regolamento n. 820/1997/UE relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina"; Ritenuta la necessita' di fornire alcune indicazioni agli operatori ed alle organizzazioni sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine nonche' di disporre termini e modalita' di applicazione supplementari per consentire l'attivita' degli operatori e delle organizzazioni che intendono fornire informazioni facoltative sulle proprie carni bovine cosi' come previsto dal citato regolamento (CE) n. 1760/2000; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto s'intende per: "etichettatura": l'apposizione di una etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale di imballaggio o, per i prodotti non pre-imballati, le informazioni appropriate fornite per iscritto ed in modo visibile al consumatore nell'esercizio di vendita; "carni bovine": tutti i prodotti dei codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91; tra le carni di animali della specie bovine si intendono comprese anche quelle della specie bufalina; "carne bovina preconfezionata": unita' di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alla collettivita', costituita da carne bovina e dall'imballaggio in cui e' stata immessa prima di essere posta in vendita, avvolta interamente e in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata; "carne bovina preincartata": unita' di vendita costituita da carne bovina e dall'involucro nel quale e' stata posta o avvolta negli esercizi di vendita; "organizzazione": un gruppo di operatori del medesimo settore o di settori diversi negli scambi di carne bovina; "autocontrollo": controllo interno del singolo operatore della filiera nonche' quello esercitato attraverso ispettori dell'organizzazione; "controllo": controllo esercitato a cura di un organismo indipendente autorizzato dalla competente autorita' e designato dall'organizzazione. Tale organismo deve essere riconosciuto rispondente ai criteri stabiliti dalla norma europea EN/45011; "vigilanza": controllo esercitato dalla pubblica amministrazione per garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1760/2000 e delle norme attuative del presente decreto.