IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 luglio 2000, ed in particolare il titolo II relativo
all'etichettatura  delle  carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine e all'abrogazione del precedente regolamento (CE) n. 820/97;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1825/2000  della  Commissione del
25 agosto  2000 recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE)
n.  1760/2000  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio per quanto
riguarda  l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di
carni bovine;
  Vista  la  nota  n.  22600  del  30 agosto  2000  con  la quale, in
conformita' dell'art. 20 del sopracitato regolamento n. 1760/2000 del
Parlamento  e  del  Consiglio e' stato notificato alla Commissione UE
che  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali e' designato
quale  "Autorita'  competente"  ai fini dell'applicazione delle norme
comunitarie relative all'etichettatura delle carni bovine;
  Visto  il  decreto ministeriale 22 dicembre 1997 recante "Modalita'
applicative  supplementari  del  regolamento  n. 820/1997/UE relativo
all'etichettatura  delle  carni bovine e dei prodotti a base di carne
bovina";
  Ritenuta la necessita' di fornire alcune indicazioni agli operatori
ed  alle  organizzazioni  sull'etichettatura obbligatoria delle carni
bovine  nonche'  di  disporre  termini  e  modalita'  di applicazione
supplementari  per  consentire  l'attivita'  degli  operatori e delle
organizzazioni  che  intendono fornire informazioni facoltative sulle
proprie  carni bovine cosi' come previsto dal citato regolamento (CE)
n. 1760/2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
    "etichettatura": l'apposizione di una etichetta sul singolo pezzo
di  carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale di imballaggio
o,  per  i  prodotti  non  pre-imballati, le informazioni appropriate
fornite   per   iscritto   ed   in   modo   visibile  al  consumatore
nell'esercizio di vendita;
    "carni  bovine":  tutti  i  prodotti  dei  codici  NC 0201, 0202,
0206 10 95  e 0206 29 91; tra le carni di animali della specie bovine
si intendono comprese anche quelle della specie bufalina;
    "carne  bovina  preconfezionata":  unita' di vendita destinata ad
essere  presentata  come  tale  al consumatore ed alla collettivita',
costituita da carne bovina e dall'imballaggio in cui e' stata immessa
prima  di  essere posta in vendita, avvolta interamente e in parte da
tale  imballaggio  ma  comunque  in  modo  che il contenuto non possa
essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;
    "carne  bovina  preincartata":  unita'  di  vendita costituita da
carne  bovina  e  dall'involucro  nel  quale e' stata posta o avvolta
negli esercizi di vendita;
    "organizzazione":  un  gruppo di operatori del medesimo settore o
di settori diversi negli scambi di carne bovina;
    "autocontrollo":  controllo  interno  del singolo operatore della
filiera    nonche'    quello    esercitato    attraverso    ispettori
dell'organizzazione;
    "controllo":   controllo   esercitato  a  cura  di  un  organismo
indipendente  autorizzato  dalla  competente  autorita'  e  designato
dall'organizzazione.   Tale   organismo   deve   essere  riconosciuto
rispondente ai criteri stabiliti dalla norma europea EN/45011;
    "vigilanza":  controllo esercitato dalla pubblica amministrazione
per   garantire   il   rispetto   delle  disposizioni  contenute  nel
regolamento  (CE)  n.  1760/2000 e delle norme attuative del presente
decreto.