IL DIRETTORE GENERALE
                            per l'impiego

  Visto l'art. 4, comma 29 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  prevede  la  concessione  di contributi alle imprese o gruppi di
imprese  non  rientranti  nell'area  della Cigs per l'onere sostenuto
dalle  medesime  in  relazione al versamento dei contributi volontari
dei lavoratori in esubero;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 16 aprile 1996 che ammette ai
benefici   suddetti   La   Fondiaria   Assicurazioni  S.p.a.,  Milano
assicurazioni   S.p.a.,  La  Previdente  assicurazioni  S.p.a.,  Geas
assicurazioni   S.p.a.,  Bavaria  assicurazioni  S.p.a.,  del  Gruppo
Fondiaria;
  Visto  in  particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale che
prevede  l'emanazione  di  un  successivo  decreto  ministeriale  che
quantifichi  nel  limite  di  15  miliardi l'ammontare dei contributi
concessi,  per i primi tre anni, in relazione al numero delle domande
dei   lavoratori   interessati  alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23 dicembre 1997 che concede alle
societa'  del  Gruppo Fondiaria un contributo finanziario che ammonta
complessivamente a lire 13.336.336.444 per 329 lavoratori;
  Visti   i   provvedimenti  dell'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  n.  762  del 29
dicembre  1997  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  3  del  5 gennaio 1998) e n. 01386 del 22 dicembre 1999
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305
del   30 dicembre   1999)   che   hanno   approvato  la  fusione  per
incorporazione  nella  Milano assicurazioni S.p.a. rispettivamente de
La Previdente assicurazioni S.p.a. e de La Previdente Vita S.p.a.;
  Vista l'istanza del 13 settembre 2000 della Fondiaria Assicurazioni
S.p.a.,  societa'  capogruppo  del  Gruppo Fondiaria S.p.a., relativa
all'assegnazione  alla  Milano  assicurazioni  S.p.a.  dei contributi
residui   di   cui   al   decreto   ministeriale  23  dicembre  1997,
originariamente  concessi alla Previdente assicurazioni S.p.a. e alla
Previdente Vita S.p.a.;
  Visto   il  provvedimento  dell'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  n.  1090 del 13
gennaio  1999,  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  16  del  21 gennaio 1999) che ha approvato il cambio di
denominazione  sociale  da  Geas  assicurazioni  S.p.a. in Commercial
Union Insurance S.p.a.;
  Vista  l'istanza  del  6  settembre  2000  della  Commercial  Union
Insurance  S.p.a.  concernente  l'assegnazione  a  se'  medesima  del
contributo  residuo  di  cui  al decreto ministeriale del 23 dicembre
1997, originariamente concesso alla Geas assicurazioni S.p.a;
  Visto   il  provvedimento  dell'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private e d'interesse collettivo n. 01488 del 29 marzo
2000,  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  82 del 7 aprile 2000) che ha approvato il cambio di denominazione
sociale  da  Bavaria  Compagnia  di  assicurazioni  S.p.a.  in Italia
assicurazioni S.p.a.;
  Vista l'istanza del 13 settembre 2000 della Fondiaria assicurazioni
S.p.a.,   societa'   capogruppo   del   Gruppo   Fondiaria,  relativa
all'assegnazione   all'Italia  assicurazioni  S.p.a.  del  contributo
residuo  di  cui  al  decreto  ministeriale  del  23  dicembre  1997,
originariamente concesso alla Bavaria assicurazioni S.p.a.;
  Considerato  che  ai sensi dell' art. 3 del decreto ministeriale 16
aprile  1996,  l'erogazione  dei contributi deve avvenire con cadenza
annuale posticipata, in misura pari alle dichiarazioni degli istituti
previdenziali,   recanti   l'onere   sostenuto  dall'impresa  per  la
contribuzione volontaria di ciascun dipendente;
  Considerato,  altresi',  che alle sottoelencate societa' del Gruppo
Fondiaria   sono   stati  erogati,  sulla  base  delle  dichiarazioni
soprarichiamate, riferite alle prime due annualita', rispettivamente:
    alla   Milano   assicurazioni   S.p.a.  L.  2.353.984.790  su  un
contributo di L. 2.930.124.207 per 78 lavoratori;
    alla Geas assicurazioni S.p.a. L. 686.735.580 su un contributo di
L. 807.593.916 per 21 lavoratori;
    alla Bavaria assicurazioni S.p.a. L. 269.343.060 su un contributo
di lire 410.244.206 per 7 lavoratori;
    alla  Previdente/Previdente  Vita S.p.a. lire 2.836.701.330 su un
contributo di L. 3.550.035.883 per 84 lavoratori;
  Ritenuto per quanto sopra di dover intestare:
    alla   Milano   assicurazioni  S.p.a.  gli  importi  residui  dei
contributi  originariamente  assegnati  con  decreto  ministeriale 23
dicembre  1997 a La Previdente Assicurazioni S.p.a. e a La Previdente
Vita S.p.a.;
    alla  Commercial Union Insurance l'importo residuo dei contributi
originariamente  assegnati  con decreto ministeriale 23 dicembre 1997
alla Geas assicurazioni S.p.a.;
    alla Italia assicurazioni S.p.a. l'importo residuo dei contributi
originariamente  assegnati  con decreto ministeriale 23 dicembre 1997
alla Bavaria assicurazioni S.p.a.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Fermo  restando  quanto  stabilito  con  il decreto ministeriale 23
dicembre  1997,  di  cui  in  premessa,  l'art.  1  del  medesimo  e'
parzialmente sostituito dal seguente:
  "Art.  1.  -  Alla  Milano  assicurazioni  S.p.a.,  quale  societa'
incorporante de La Previdente assicurazioni S.p.a. sono assegnati gli
importi   residui   dei  contributi  originariamente  concessi  a  La
Previdente  assicurazioni S.p.a. con decreto ministeriale 23 dicembre
1997, pari a lire 645.967.742.
  Alla Milano assicurazioni S.p.a., quale societa' incorporante de La
Previdente   Vita  S.p.a.  sono  concessi  gli  importi  residui  dei
contributi  originariamente  concessi a La Previdente Vita S.p.a. con
decreto ministeriale 23 dicembre 1997, pari a L. 25.344.690.
  Alla  Commercial  Union  Insurance  S.p.a., gia' Geas assicurazioni
S.p.a., e' assegnato l'importo residuo dei contributi originariamente
concessi  alla  Geas assicurazioni S.p.a. con decreto ministeriale 23
dicembre 1997, pari a L. 113.561.798.
  Alla   Italia  assicurazioni  S.p.a.,  gia'  Bavaria  assicurazioni
S.p.a., e' assegnato l'importo residuo dei contributi originariamente
concessi  alla  Bavaria assicurazioni S.p.a. con decreto ministeriale
23 dicembre 1997, pari a L. 109.632.110".