IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facolta' di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilita' generale dello Stato; Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Visto il regolamento di contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che dall'art. 63 all'art. 88 detta norme sui procedimenti per gli incanti; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, riguardante l'assoggettamento a ritenuta fiscale degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; Visto il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e relative norme di attuazione; Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, di riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale; Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1998 con cui sono state stabilite modalita' per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 1992 e successive modificazioni, riguardante la trasparenza nel collocamento di titoli pubblici; Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367, concernente il regolamento di semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili; Visto l'art. 2 della legge 6 marzo 1996, n. 110, riguardante l'ammissibilita' del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato; Visto l'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 239 del 1996; Visto l'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale n. 219 del 13 maggio 1999, riguardante gli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati regolamentati; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, che affida il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato alla Monte Titoli S.p.a.; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468, viene annualmente determinato nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il limite massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare; Decreta: Art. 1. L'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore, effettuata esclusivamente in euro, viene fissata con decreti del direttore generale del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sui quali saranno indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date, il prezzo base di collocamento e ogni altra caratteristica, con le modalita' stabilite nel presente decreto. Per ciascuna tipologia di titolo emesso e' possibile effettuare riaperture in tranches. Al termine della procedura di assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro con durata semestrale e' disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di tale durata, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, con le modalita' di cui ai successivi articoli 13 e 14. Le emissioni di cui ai precedenti commi dovranno essere effettuate in osservanza del limite annualmente stabilito nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per ogni anno finanziario.