IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  l'art.  39  della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato,  che  attribuisce al Ministro del tesoro la facolta' di
emettere   buoni   ordinari   del   Tesoro  secondo  le  norme  e  le
caratteristiche  che  per  i  medesimi  saranno  stabilite con propri
decreti,  anche  a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal
regolamento di contabilita' generale dello Stato;
  Viste  le  disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita'   generale  dello  Stato  approvate  con  regio  decreto
18 novembre 1923, n. 2440;
  Visto il regolamento di contabilita' generale dello Stato approvato
con  regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, che dall'art. 63 all'art.
88 detta norme sui procedimenti per gli incanti;
  Visto  il  decreto-legge  19 settembre  1986, n. 556, convertito in
legge  17 novembre  1986,  n.  759,  riguardante  l'assoggettamento a
ritenuta  fiscale degli interessi e altri proventi delle obbligazioni
e  dei  titoli  di  cui  all'art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
  Visto  il  decreto  legislativo  1 aprile  1996,  n.  239,  recante
modificazioni  al  regime  fiscale  degli  interessi,  premi ed altri
frutti  delle  obbligazioni  e titoli similari, pubblici e privati, e
relative norme di attuazione;
  Visto  il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, di riordino
della  disciplina  tributaria  dei  redditi di capitale e dei redditi
diversi;
  Visto  il  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
  Vista  la  legge  17 dicembre  1997,  n.  433, recante la delega al
Governo per l'introduzione dell'euro;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
  Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1998 con cui sono state
stabilite  modalita'  per l'attuazione delle disposizioni riguardanti
la dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  9 luglio  1992  e successive
modificazioni,  riguardante la trasparenza nel collocamento di titoli
pubblici;
  Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 20 aprile
1994,  n.  367,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
  Visto  l'art.  2  della  legge  6 marzo  1996,  n. 110, riguardante
l'ammissibilita'  del  servizio  di  riproduzione in fac-simile nella
partecipazione alle aste dei titoli di Stato;
  Visto l'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 239 del 1996;
  Visto l'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale n.
219  del  13 maggio  1999,  riguardante  gli specialisti in titoli di
Stato scelti sui mercati regolamentati;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1 settembre  2000, che affida il servizio di
gestione accentrata dei titoli di Stato alla Monte Titoli S.p.a.;
  Vista  la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio;
  Ritenuto  che,  ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto
1978,   n.   468,   viene  annualmente  determinato  nella  legge  di
approvazione  del  bilancio  di  previsione  dello  Stato,  il limite
massimo  di  emissione  di  titoli  pubblici,  al  netto di quelli da
rimborsare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'emissione  dei buoni ordinari del Tesoro al portatore, effettuata
esclusivamente  in  euro,  viene  fissata  con  decreti del direttore
generale  del  Tesoro,  da  pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sui
quali  saranno indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date,
il  prezzo  base  di collocamento e ogni altra caratteristica, con le
modalita' stabilite nel presente decreto.
  Per  ciascuna  tipologia  di  titolo emesso e' possibile effettuare
riaperture  in  tranches.  Al termine della procedura di assegnazione
dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  con  durata semestrale e' disposta
l'emissione  di  un collocamento supplementare dei buoni ordinari del
Tesoro  di  tale  durata, da assegnare agli operatori "specialisti in
titoli  di  Stato"  individuati  ai sensi dell'art. 3 del regolamento
adottato  con  decreto  ministeriale  13 maggio  1999, n. 219, con le
modalita' di cui ai successivi articoli 13 e 14.
  Le  emissioni di cui ai precedenti commi dovranno essere effettuate
in  osservanza  del  limite  annualmente  stabilito  nella  legge  di
approvazione  del  bilancio  di  previsione dello Stato per ogni anno
finanziario.