Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Al Consiglio di Stato
                              Alla Corte dei conti
                              All'Avvocatura generale dello Stato
                              A  tutti  i  Ministeri  -  Gabinetto  -
                              Direzione  generale  affari  generali e
                              personale
                              Alle    aziende    ed   amministrazioni
                              autonome dello Stato
                              A tutti gli enti pubblici non economici
                              A tutte le regioni
                              A tutte le province
                              A tutti comuni
                              Alla  Scuola  superiore  della pubblica
                              amministrazione
                              All'A.R.A.N.
                                  e, per conoscenza:
                              Alla Presidenza della Repubblica
                              Ai  commissariati  di Governo presso le
                              regioni e province autonome
                              All'A.N.C.I.
                              All'U.P.I.
                              All'U.N.C.E.M.

  Con  la  legge  8 marzo  2000,  n. 53, recante "Disposizioni per il
sostegno  della  maternita'  e  della paternita', per il diritto alla
cura  e alla formazione per il coordinamento dei tempi delle citta'",
sono stati modificati ed aggiornati alcuni degli istituti relativi al
sostegno  della  maternita'  e  della paternita' e per l'assistenza a
portatori di handicap.
  Le disposizioni legislative si pongono come obiettivi prioritari la
promozione di un maggiore equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di
formazione  e  di  relazione,  mediante l'istituzione dei congedi dei
genitori  e  l'estensione delle agevolazioni ai genitori dei soggetti
portatori di handicap.
  In  considerazione della delicatezza della materia trattata e delle
possibili  difficolta'  applicative  della  normativa  in  questione,
nonche' delle problematiche di cui lo scrivente Dipartimento e' stato
investito,  si e' avvertital'esigenza di predisporre un documento che
abbia  funzione  esplicativa  del  vigente  quadro  normativo  per  i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
  Le disposizioni della normativa in esame debbono applicarsi tenendo
conto  di  quanto affermato dall'art. 17, comma 3, del medesimo testo
di  legge, e dai principi generali del decreto legislativo n. 29/1993
sul rapporto sussistente fra legge e contratto, i quali salvaguardano
le  condizioni  di maggior  favore  gia'  disciplinate  dai contratti
collettivi  nazionali  di  comparto  e  rinviano a quelle che saranno
successivamente adottate in sede di contrattazione collettiva.
  Per  le  fattispecie non contemplate dalla presente circolare e non
incompatibili  con  la  disciplina  del pubblico impiego, si rinvia a
quanto  espresso,  con  riferimento al settore privato, dall'Istituto
nazionale  della  previdenza sociale con proprie circolari n. 109 del
6 giugno   2000  (congedi  parentali),  n.  133  del  17 luglio  2000
(portatori  di  handicap),  n.  152  del  4 settembre  2000  (opzione
flessibilita' dell'astensione obbligatoria) nonche' dal Ministero del
lavoro  con  circolare n. 43 del 7 luglio 2000 (opzione flessibilita'
dell'astensione  obbligatoria),  in  quanto  frutto  di  un indirizzo
concordato con le amministrazioni competenti.
  Relativamente  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  4 della legge
8 marzo  2000, n. 53, si rinvia al decreto del 21 luglio 2000, n. 278
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'11 ottobre 2000, n. 238)
con  il  quale e' stato approvato il regolamento recante disposizioni
di attuazione concernenti congedi per eventi e cause particolari.
  Al  riguardo  si  segnala  che  in merito all'interpretazione della
legge  8 marzo 2000, n. 53, effettuata dalla presente circolare, sono
stati  acquisiti  i  pareri favorevoli, per quanto di competenza, del
Ministero  del  tesoro  - Igop - e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento degli affari sociali.
1. Congedi parentali.
  1.1  L'art. 3, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia
di  congedi  parentali, familiari e formativi, integra l'art. 1 della
legge  30 dicembre  1971, n. 1204, attribuendo al genitore lavoratore
il diritto ad usufruire dell'astensione facoltativa dal lavoro, ed il
relativo  trattamento  economico, anche se l'altro genitore non ne ha
diritto.
  1.2  L'art. 3, comma 2, del medesimo testo di legge modifica l'art.
7  della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, riconoscendo ai genitori il
diritto  di astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, nei primi
otto  anni  di  vita  del  bambino.  Tale  assunto trae convincimento
dall'avvenuta  abrogazione,  effettuata  per il tramite dell'art. 17,
comma  4,  della  legge  3 marzo 2000, n. 53, dell'art. 7 della legge
9 dicembre  1977, n. 903, il quale riconosceva al lavoratore padre il
diritto ad usufruire dell'astensione facoltativa, in alternativa alla
lavoratrice madre.
  1.3  Alla  madre  lavoratrice,  trascorso  il periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro, compete un periodo continuativo o frazionato
di  astensione  dal  lavoro  pari  a  sei  mesi; lo stesso diritto e'
riconosciuto  anche  al  padre lavoratore a partire dalla nascita del
bambino,  facendo  salve  le  disposizioni di cui al successivo punto
1.6.
  1.4   Le   astensioni   dal   lavoro   dei   genitori  non  possono
complessivamente eccedere il limite di dieci o undici mesi.
  1.5  Entrambi  i  genitori  possono  beneficiare individualmente di
un'astensione facoltativa, da fruirsi entro il compimento dell'ottavo
anno  di  vita del bambino, della durata massima di sei mesi, ovvero,
se  il  padre lavoratore usufruisca di un periodo non inferiore a tre
mesi,  il  proprio diritto viene elevato da sei a sette, elevando, in
tal modo, il relativo limite complessivo di astensione facoltativa da
dieci ad undici mesi.
  1.6 La novita' della norma risiede nella circostanza che entrambi i
genitori  possono  utilizzare  detta  astensione  facoltativa fino al
compimento    dell'ottavo    anno   di   vita   del   bambino   anche
contemporaneamente  ed in particolar modo il padre lavoratore la puo'
utilizzare  anche  durante  i  tre  mesi  di  astensione obbligatoria
post-partum  della  madre  e  durante  i  periodi  nei quali la madre
beneficia dei riposi orari di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204.
  1.7  Il  periodo  complessivo  di  astensione facoltativa cui hanno
diritto  i  genitori  lavoratori  non  puo'  eccedere, come detto, il
limite   complessivo   di  dieci  mesi,  salvo  quanto  previsto  nel
successivo capoverso.
  1.8  Se  il padre si e' astenuto per un periodo non inferiore a tre
mesi,   ed   intenda  fruire  di  un  ulteriore  periodo,  il  limite
complessivo delle mensilita' spettanti alla coppia e' di undici mesi.
  1.9  Nell'ipotesi  in  cui  vi  sia un solo genitore, il periodo di
astensione  facoltativa  da  usufruire  continuativamente  o  in modo
frazionato,  non  puo'  essere  superiore a dieci mesi. Detta ipotesi
puo'  verificarsi  in  caso di morte di un genitore, di abbandono del
bambino  da  parte  di un dei due genitori, ovvero di affidamento del
figlio   ad  uno  solo  dei  genitori,  quando  cio'  risulti  da  un
provvedimento  formale.  Per  l'elevazione  del  congedo sino a dieci
mesi,  si  considera  anche  la  situazione  in  cui  il genitore che
accudisce   il   bambino   a   titolo  esclusivo  si  sia  verificata
successivamente alla fruizione del periodo massimo (sei mesi da parte
della  madre  e  sette  mesi  da parte del padre), ma nel calcolo dei
dieci  mesi  complessivi  debbono  essere  computati  tutti i periodi
fruiti precedentemente da parte di entrambi i genitori.
  1.10 Si sottolinea in questa sede che a beneficio della lavoratrice
madre,  o,  in  alternativa, al lavoratore padre, genitori di bambini
portatori di handicap si continua ad applicare la disposizione di cui
all'art.  33,  comma  1,  della  legge  5 febbraio  1992, n. 104, che
attribuisce  agli  stessi  il  diritto  di  prolungare  il periodo di
astensione  facoltativa  fino  al  terzo anno di vita del bambino. Il
predetto  diritto si coniuga con l'astensione facoltativa, cosi' come
delineata  dalla  legge  di  modifica  in  questione,  ossia  con  la
possibilita'   di   usufruire  dell'astensione  facoltativa  fino  al
compimento  dell'ottavo  anno di vita del bambino, nel caso in cui il
genitore  che  lo  richieda,  abbia usufruito della propria parte nei
primi  tre  anni  di  vita  del  bambino.  Il  prolungamento previsto
dall'art.  33,  comma  1,  inizia  a decorrere una volta trascorso il
periodo    corrispondente   alla   durata   massima   dell'astensione
facoltativa  ordinaria  spettante  al richiedente. Detto periodo puo'
essere  effettivamente  utilizzato,  ovvero, a scelta del richiedente
medesimo, fruito nel periodo compreso tra il terzo e l'ottavo anno di
vita  del bambino. Utili esemplificazioni al riguardo, possono essere
rinvenute nella circolare I.N.P.S. n. 133 del 17 luglio 2000.
2. Congedo dei genitori per malattia del bambino.
  2.1  Per le malattie di ciascun bambino fino al terzo anno di eta',
ad    entrambi    i    genitori,   anche   adottivi   o   affidatari,
alternativamente, e' riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro.
  2.2  Si  applica  in  materia  la  disciplina  della contrattazione
collettiva  dei  singoli  comparti,  quanto  alla  retribuibilita' di
assenze per malattie del bambino fino a tre anni.
  2.3  Invece  per  i  bambini di eta' compresa fra i 3 e gli 8 anni,
tale  diritto e' di cinque giorni lavorativi annui non retribuiti per
ciascun  genitore,  alternativamente,  il cui limite massimo fruibile
complessivamente  ad opera di entrambi i genitori, e' di dieci giorni
e non trasferibili all'altro genitore.
  2.4  Per  la concessione dei congedi in questione, retribuiti e non
retribuiti,  la lavoratrice madre o il lavoratore padre sono tenuti a
presentare  un  certificato  medico rilasciato da uno specialista del
Servizio   sanitario   nazionale,   ovvero  con  esso  convenzionato,
comprovante la malattia del bambino, unitamente ad una dichiarazione,
rilasciata  ai  sensi dell'art. 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestante  che  l'altro genitore non usufruisca, contemporaneamente,
del medesimo beneficio concesso per lo stesso motivo.
  2.5  La  malattia del bambino che comporta il ricovero ospedaliero,
debitamente documentato, interrompe l'eventuale fruizione delle ferie
in godimento da parte del genitore.
  2.6  Il  genitore che si assenta non e' tenuto ad essere reperibile
nelle  fasce  orarie che riguardano esclusivamente il controllo della
malattia del lavoratore.
3. Periodi di riposo durante il primo anno di eta' del bambino.
  3.1  Altra  importante innovazione e' stata introdotta dall'art. 3,
comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che ha modificato l'art. 10
della  legge  30 dicembre 1971, n. 1204, prevedendo il raddoppiamento
dei  periodi di riposo nel caso di parto plurimo e la possibilita' di
utilizzare le ore aggiuntive anche dal padre lavoratore.
  3.2 Come e' noto le lavoratrici madri hanno diritto, nel primo anno
di  vita  del  bambino,  a due periodi di riposo durante la giornata,
pari  ad un'ora ciascuno, anche cumulabili, a condizione che l'orario
di  lavoro  sia  almeno di sei ore; nell'ipotesi di orario inferiore,
tale periodo si riduce ad un'ora di riposo.
  3.3  Con  la  citata  legge  n. 53, nell'ipotesi di parto plurimo e
fermo  restando  il  requisito  dell'orario  di lavoro giornaliero di
almeno  sei  ore,  i  periodi di riposo sono elevati a quattro ore, a
prescindere  dal numero dei gemelli, e le due ore aggiuntive potranno
essere utilizzate anche dal padre, anziche' solo dalla madre.
  3.4  I  periodi  di  riposo  sono  considerati  ore lavorative agli
effetti  della durata del rapporto, della retribuzione e non riducono
le ferie.
4. Trattamento economico.
  4.1  Le  lavoratrici  madri, durante tutto il periodo di astensione
obbligatoria  dall'impiego, in applicazione dei contratti collettivi,
hanno  diritto  all'intera  retribuzione  fissa  mensile,  nonche' al
relativo trattamento accessorio.
  4.2  Nel  periodo  di  astensione  facoltativa, cosi' come previsto
dalle   singole   disposizioni  della  contrattazione  collettiva  di
comparto,  i  primi  trenta  giorni  per  madre  e  padre lavoratore,
fruibili  anche  frazionatamente,  sono  retribuiti  per  intero,  ad
eccezione  dei  compensi  per  lavoro  straordinario ed a particolari
indennita'  legate all'effettiva prestazione lavorativa, non riducono
le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio.
  4.3   Da  un'interpretazione  letterale  dei  contratti  collettivi
nazionali di comparto e delle disposizioni della normativa analizzata
in  questa  sede, si ritiene che il trattamento economico applicabile
nei   successivi  cinque  mesi  di  astensione  facoltativa,  sia  la
retribuzione  degli  stessi al 30%, solo per i primi tre anni di vita
del bambino mentre per i restanti quattro/cinque mesi si riconosce il
diritto all'astensione dei genitori lavoratori senza retribuzione.
  4.4   Tale   disposizione   non  si  applica  nell'ipotesi  in  cui
contrattualmente  siano disciplinate condizioni di maggior favore per
il  lavoratore  e qualora il reddito individuale dell'interessato sia
2,5  volte  l'importo  del  trattamento  minimo  di pensione a carico
dell'assicurazione  generale  obbligatoria;  in  quest'ultimo caso si
applica  l'art.  15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, cosi' come
modificato dall'art. 3, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
  4.5  Anche  nell'ipotesi  in  cui entrambi i genitori fruiscano del
medesimo  beneficio,  il  numero  massimo  dei  giorni retribuiti per
intero non puo' essere superiore a trenta.
  4.6  Il  trattamento  economico cosi' definito si applica anche nei
confronti dei genitori adottivi o affidatari.
5. Congedo  dei genitori adottivi o affidatari (preaffidamento ovvero
affidamento temporaneo).
  5.1  Il comma 5 dell'art. 3 della citata legge 8 marzo 2000, n. 53,
non  distingue  fra le ipotesi contenute nella legge 9 dicembre 1977,
n.  903  (Adozione  nazionale), e la diversa fattispecie disciplinata
dalla  legge  31 dicembre  1998,  n.  476  (Adozione internazionale),
prevedendo genericamente che il diritto ad astenersi facoltativamente
dal  lavoro  possa essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso
del minore nel nucleo familiare, ove il minore abbia un'eta' compresa
fra  i  sei  ed  i  dodici  anni. Si ritiene, stante la portata della
norma,   che   il   diritto   dei  genitori  adottivi  od  affidatari
all'astensione facoltativa dal lavoro possa applicarsi ad entrambe le
fattispecie.
  5.2 In particolare, per i genitori adottivi o affidatari di bambini
fino  ad  otto anni di eta', il diritto ad astenersi dal lavoro, puo'
essere   esercitato  in  qualunque  momento  rispetto  alla  data  di
inserimento  del bambino nella famiglia. Tra i sei e gli otto anni di
eta'  del  bambino, detti genitori hanno, infatti, la possibilita' di
richiedere,  cumulativamente,  l'astensione  sia  entro  i  tre  anni
dall'ingresso  del  bambino  nella  famiglia sia in qualunque momento
dall'ingresso  stesso,  essendo  applicabile  anche  la  disposizione
valida per i genitori naturali di bambini fino ad otto anni d'eta'.
  5.3  Qualora  il  bambino, alla data della decorrenza giuridica del
provvedimento  di  adozione  o  di  affidamento, abbia tra i sei ed i
dodici anni di eta', l'astensione facoltativa puo' essere fruita solo
entro  tre  anni  dall'ingresso  in  famiglia  e  la  durata  massima
dell'astensione  e'  di  sei mesi ciascun genitore (ovvero sette mesi
per  il  padre) se questa e' individuale, mentre rimane inalterato il
limite complessivo dei dieci/undici mesi per la coppia, sempre che il
diritto  all'astensione  sia  esercitato sino ai quindici anni d'eta'
dell'adottato o dell'affidato.
6. Astensione obbligatoria.
  6.1 Continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai periodi di
astensione  obbligatoria,  ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 4,
lettere  a), b) e c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in virtu'
del  quale  e'  vietato  adibire  al  lavoro  le  donne  nei due mesi
antecedenti  la  data  del  parto; nell'ipotesi di parto verificatosi
dopo  la  data  presunta,  nel  periodo  intercorrente  fra  la  data
effettiva  e  quella presunta; ed, infine, nei tre mesi successivi al
parto.
  6.2 Tale previsione normativa e' stata resa piu' elastica dall'art.
12  della  legge  8 marzo 2000, n. 53, che ha introdotto l'art. 4-bis
della  legge  30 dicembre 1971, n. 1204, in applicazione del quale le
lavoratrici hanno facolta' di astenersi dal lavoro a partire dal mese
precedente  la  data presunta del parto e nei quattro mesi successivi
al  medesimo,  dietro presentazione di certificato medico, rilasciato
da  specialista  del  Servizio  sanitario  nazionale  ovvero con esso
convenzionato,  e  dal  medico competente ai fini della prevenzione e
tutela  della  salute nei luoghi di lavoro, ove previsto, con i quali
si  attestino  che  l'opzione  espressa  dalla lavoratrice madre, non
arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
7. Parti prematuri.
  7.1  L'art.  11  della  legge  8 marzo 2000, n. 53, ha integrato il
testo  dell'art.  4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, prevedendo
l'ipotesi  di  parto  prematuro,  cioe'  del  parto  avvenuto in data
anteriore  rispetto  a  quella  presunta,  risultante dal certificato
medico di gravidanza.
  7.2 In virtu' della nuova disciplina, nel caso di parto anticipato,
i  giorni  di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono
aggiunti  al  periodo  di  astensione  obbligatoria  post-partum, che
decorre  dal  giorno  successivo all'evento, ai sensi dell'art. 6 del
regolamento  di  esecuzione  della  legge  30 dicembre  1971, n. 1204
(decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 1026/1976), restando
salvo, comunque, il limite complessivo di cinque mesi.
  7.3  La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il
certificato  attestante  la  data  del  parto ovvero la dichiarazione
sostitutiva.
  7.4  Quanto  detto,  applicabile,  in conformita' a quanto previsto
dall'art.  11 delle disposizioni sulla legge in generale, a decorrere
dall'entrata in vigore della legge medesima.
  7.5  Per  le  ipotesi  non direttamente contemplate dall'esaminando
testo  di  legge,  si  rinvia  a  quanto  sara'  previsto  in sede di
contrattazione  collettiva,  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 17
della legge medesima.
8. Astensione dal lavoro del padre lavoratore.
  8.1  Dall'art.  13  del  provvedimento di legge analizzato e' stato
modificato  l'art.  6  della  legge 9 dicembre 1977, n. 903, mediante
l'introduzione   dell'art.  6-bis,  il  quale  attribuisce  al  padre
lavoratore  il  diritto  di  astenersi  dal lavoro nei primi tre mesi
dalla nascita del figlio in caso di morte o di grave infermita' della
madre,  ovvero  di  abbandono,  nonche'  in  ipotesi  di  affidamento
esclusivo del bambino al padre.
  8.2  In  tali  fattispecie  spetta  l'intera retribuzione e debbono
essere  debitamente  documentate  ovvero, nel caso di abbandono, deve
essere  resa una dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  8.3  E' stato altresi' inserito l'art. 6-ter della legge 9 dicembre
1977, n. 903, il quale estende i periodi di riposo di cui all'art. 10
della  legge  30 dicembre  1971,  n. 1204, anche al padre lavoratore,
qualora  sia  il  solo genitore affidatario, ovvero se la lavoratrice
madre, benche' lavoratrice dipendente, non intenda avvalersi di detto
beneficio,   nonche'  nell'ipotesi  in  cui  la  madre  non  eserciti
un'attivita' lavorativa dipendente.
9.  Permessi  per  l'assistenza  a  portatori  di  handicap  e  per i
lavoratori portatori di handicap.
  9.1  Il legislatore del provvedimento in questa sede analizzato, ha
inteso  ampliare  le  agevolazioni  previste dall'art. 33 della legge
5 febbraio    1992,    n.   104   "Legge-quadro   per   l'assistenza,
l'integrazione  sociale  ed  i  dirittidelle  persone handicappate" a
beneficio  di  coloro i quali prestano assistenza continuativa in via
esclusiva a portatori di handicap in situazioni di gravita'.
  9.2   L'assistenza   continuativa  in  via  esclusiva  prestata  al
familiare  disabile,  non  convivente,  deve  essere interpretata nel
senso che il lavoratore che intenda avvalersi di detto beneficio, sia
l'unico   soggetto   in   grado   di   assicurare,   sulla  base  del
soddisfacimento  di  un  criterio  logistico e nell'arco temporale di
riferimento,  il  proprio  supporto  nei  confronti  del portatore di
handicap.
  9.3  Il dipendente che intenda avvalersi dei benefici in questione,
oltre  a  produrre  la  certificazione medica di cui all'art. 4 della
legge  5 febbraio 1992, n. 104, attestante lo stato di handicap grave
di   cui   e'   affetto  il  familiare  disabile,  deve  rendere  una
dichiarazione,  anche  autocertificata,  con  la  quale  attestare il
possesso delle prescritte condizioni.
  9.4  Per  quanto attiene alla fruizione dei permessi mensili di cui
all'art.  33,  comma  3,  della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, giova
sottolineare  che continuano ad essere retribuiti, ai sensi e per gli
effetti  della  legge  27 ottobre  1993, n. 423, che ha modificato in
sede di conversione l'art. 3-ter del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
324.  In riferimento al trattamento giuridico ed economico, si rinvia
alla contrattazione collettiva di comparto.
  9.5  Ai fini del trasferimento del lavoratore dipendente nella sede
dove  risiede  il  disabile  cui  deve  essere  assicurata assistenza
continuativa,  non  e'  piu'  elemento  vincolante il requisito della
convivenza con il portatore di handicap.
  9.6  I permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma 6, della legge
5 febbraio  1992,  n.  104,  sono  concessi al dipendente esso stesso
disabile,  alternativamente, sulla base delle reali necessita' che lo
stesso intende soddisfare.
  9.7  Lo  scrivente  Dipartimento, in passato, si e' pronunciato con
propri pareri, dando un'interpretazione letterale dell'art. 33, comma
6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, intendendo cosi' agevolare la
condizione   dei   lavoratori  portatori  di  handicap,  mediante  la
concessione  cumulativa  dei  benefici  di  cui  ai  commi  2 e 3 del
medesimo articolo di legge.
  9.8  Con  l'intervento  del  legislatore,  che  ha  modificato tale
disposizione  della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, ponendo in essere
un'interpretazione  autentica  della  stessa, non vi sono dubbi sulla
fruibilita' alternativa, anche frazionata, dei benefici in questione.
  9.9 Per quanto non modificato dalla legge n. 53/2000, continuano ad
applicarsi le istruzioni precedentemente diramate.
    Roma, 16 novembre 2000
                      Il Ministro per la funzione pubblica: Bassanini