L'AUTORITA'

   Visto  l'art.  7,  comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12
febbraio  1993,  n.  39, secondo il quale: "Spetta all'Autorita'.: a)
dettare   norme   tecniche  e  criteri  in  tema  di  pianificazione,
progettazione,  realizzazione,  gestione,  mantenimento  dei  sistemi
informativi   automatizzati   delle   amministrazioni  e  delle  loro
interconnessioni,  nonche'  della  loro  qualita'  e relativi aspetti
organizzativi;  dettare  criteri tecnici riguardanti la sicurezza dei
sistemi";
   Visto  l'art. 14, comma 4, del Decreto legislativo del marzo 1995,
n.  157, secondo il quale: "Qualora le amministrazioni aggiudicatrici
richiedano  la  presentazione  di certificati rilasciati da organismi
indipendenti, attestanti che il concorrente osserva determinate norme
in  materia  di  garanzia  della  qualita', esse fanno riferimento ai
sistemi  di garanzia della qualita' basati sulla pertinente. Serie di
norme  europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie
di   norme   europee   EN  45000  Le  amministrazioni  aggiudicatrici
riconoscono   i   certificati  equivalenti  rilasciati  da  organismi
stabiliti  in  altri  Stati  membri; esse ammettono, parimenti, altre
prove  relative  all'impiego  di misure equivalenti di garanzia della
qualita'  qualora il concorrente non abbia accesso a tali certificati
o non possa ottenerli nei termini richiesti";
   Vista la circolare del 28 ottobre 1993, n. AIPA/CR/3, con la quale
sono  stati determinati i contratti di grande rilievo, previsti dagli
artt.  9,  comma  2, sub c), e 17, comma 2 del Decreto Legislativo n.
39/1993;
   Visto il punto 3 della circolare del 5 agosto 1994, n. AIPA/CR/5 -
che   definisce,   ai  sensi  dell'art.  13,  comma  2,  del  Decreto
Legislativo  n.  39/1993,  i criteri e le modalita' di esecuzione del
monitoraggio  dei  contratti di grande rilievo - secondo il quale: "A
partire  dalla  data  che  sara' definita dall'Autorita', le societa'
fornitrici dovranno disporre della certificazione EN ISO 9000";
   Considerato  che  un'analisi  delle  modalita'  di richiesta della
certificazione  EN  ISO  9000  messe  in  atto dalle Amministrazioni,
svolta  sulla  base  degli  atti  di  gara  presentati dalle medesime
amministrazioni  per la richiesta di parere all'Autorita' nel periodo
1997-99, ha evidenziato l'esigenza di dettare criteri per il migliore
utilizzo   contrattuale   della  certificazione  con  l'obiettivo  di
migliorarne  l'impiego da parte delle Amministrazioni sin dal momento
della procedura di gara, ed in particolare:

- di  eliminare possibili confusioni tra certificazione di prodotto e
  certificazione di processo (o di sistema qualita');
- di    evidenziare    i   requisiti   contrattuali   inerenti   alla
  certificazione,  non  verificabili  o difficilmente verificabili in
  sede di gara;
- di  evitare  richieste  di  certificazione  relative  a  norme  non
  compatibili con i servizi contrattualmente richiesti;
- di orientare l'uso della certificazione da criterio di misura della
  capacita'  tecnica  in standard minimale a presupposto del relativo
  possesso;
- di  evitare  il  generico  riferimento  alle  norme  EN ISO 9000 in
  sostituzione di precisi requisiti contrattuali relativi ai prodotti
  e  servizi  attesi, alle procedure da utilizzare, alle modalita' di
  verifica dei livelli di servizio.

Considerato  che l'utilizzo della certificazione EN ISO 9000 permette
il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- utilizzare  la certificazione dei sistemi qualita', gia' attuata da
  un  gran  numero  di  societa' fornitrici di servizi rientranti nel
  campo   delle   tecnologie  dell'informazione,  per  impostare  una
  politica  industriale basata sul miglioramento continuo dei sistemi
  qualita'  e  dei  contratti  e  volta  a  garantire la qualita' dei
  servizi erogati dai fornitori alle Amministrazioni;
- rendere  le  modalita'  di  partecipazione a gara il piu' possibile
  oggettive,  trasparenti,  e  di piu' semplice attuazione sia per le
  imprese concorrenti, che per le Amministrazioni appaltanti;
- fornire  alle  Amministrazioni e alle commissioni di gara parametri
  di riferimento nella identificazione degli ambiti piu' opportuni di
  applicazione  dei  principi della certificazione di qualita'; nella
  scelta delle norme contrattuali pertinenti; nella valutazione delle
  certificazioni  prodotte  dalle imprese o raggruppamenti temporanei
  di impresa concorrenti; nella preparazione degli atti di gara;
- garantire  un  approccio  progressivo  e  flessibile  che  eviti di
  penalizzare   i  fornitori  attualmente  privi  di  certificazione,
  consentendo  alle  societa'  che  ancora non fossero certificate di
  certificarsi;  che tenga conto delle esigenze delle piccole e medie
  imprese   e   dei  servizi  cosiddetti  "di  nicchia",  richiedendo
  obbligatoriamente  la certificazione esclusivamente per i contratti
  di  grande  rilievo;  che assicuri una adeguata partecipazione alle
  gare   in   ambito   comunitario,   informando   preventivamente  i
  partecipanti circa le verifiche a cui saranno sottoposti in fase di
  gara e gli adempimenti conseguenti alla firma dei contratti;
- assicurare  la  necessaria trasparenza della relazione contrattuale
  cliente  -  fornitore  e  del  processo  produttivo  utilizzato dal
  fornitore  per  l'erogazione  dei  servizi  contrattualmente dovuti
  mediante  utilizzo  di  sisterni  qualita' certificati e per questo
  documentati  ed  accessibili;  di  registrazioni di qualita' intese
  come   evidenze  oggettive  dovute  al  cliente  ed  assunzioni  di
  responsabilita'  del  fornitore,  attestanti le attivita' da questo
  messe in atto per la soddisfazione dei requisiti contrattuali;
- rafforzare  la capacita' di governo dei contratti di grande rilievo
  da  parte  delle Amministrazioni, assicurando un'attivita' efficace
  di  monitoraggio  dei  contratti  in  relazione  alla  qualita' dei
  prodotti  e  dei  servizi contrattualmente richiesti ed al processo
  messo  in  atto  dal  fornitore  per  la  loro produzione, mediante
  utilizzo  di  piani  della  qualita',  che  definiscano  attivita',
  responsabilita',   procedure,   livelli  di  servizio,  nonche'  di
  verifiche  ispettive,  per  superare eventuali carenze informative,
  recuperare  registrazioni  di qualita' e monitorare il processo del
  fornitore;
- lasciare  l'onere  della  verifica  della  conformita'  dei sistemi
  qualita' delle societa' fornitrici agli organismi di certificazione
  a questo scopo appositamente addestrati ed accreditati;

                              Delibera:

- di  dettare  le  regole  tecniche  e i criteri operativi di seguito
  riportati   per   l'utilizzo   della  certificazione  EN  ISO  9000
  nell'appalto  di contratti relativi a progettazione, realizzazione,
  manutenzione,   gestione   e   conduzione   operativa  dei  sistemi
  informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a),
  del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

PREMESSA

Oggetto

Le  regole  tecniche di seguito riportate, rese disponibili anche sul
sito   internet   dell'Autorita'  per  l'informatica  nella  Pubblica
Amministrazione  (www.aipa.it), stabiliscono i criteri e le modalita'
di utilizzo della certificazione EN ISO 9000; in particolare:

- descrivono  e  disciplinano  l'utilizzo della certificazione EN ISO
  9000  da  parte  delle  Amministrazioni  destinatarie  del  Decreto
  Legislativo  12  febbraio 1993, n. 39, per la stipula dei contratti
  di  grande  rilievo, come determinati dall'Autorita' ai sensi degli
  artt.  9,  comma  2, e 17, comma 2, del citato Decreto Legislativo,
  per  la  progettazione,  realizzazione,  manutenzione,  gestione  e
  conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati;
- ridefiniscono   i   "contratti  di  grande  rilievo",  identificano
  l'ambito  di  applicazione  e  la  data  relativamente  ai quali le
  Amministrazioni  devono  richiedere  alle  societa'  fornitrici  di
  servizi  rientranti nel campo delle tecnologie dell'informazione di
  comprovare  il possesso di una certificazione EN ISO 9001, o EN ISO
  9002,  o  EN  ISO  9003,  relativa  al  proprio  sistema  qualita',
  rilasciata   da  un  organismo  di  certificazione  accreditato  in
  conformita' ai requisiti della norma europea EN 45012;
- definiscono i criteri e le modalita' con cui le Amministrazioni:
-  richiedono  la  certificazione,  all'interno  delle  procedure  di
concorso;
- valutano l'ammissibilita' alle procedure di concorso delle societa'
  concorrenti in funzione delle certificazioni prodotte;
- utilizzano le prescrizioni della norma di riferimento applicata ed,
  in  particolare,  gli  strumenti  dei piani della qualita', redatti
  conformemente alla norma EN ISO 10005, e delle verifiche ispettive,
  eseguite  conformemente  alla  norma EN ISO 10011, nella conduzione
  delle attivita' contrattuali.

Detti  criteri  e  modalita' si basano su regole semplici, obiettive,
immediatamente applicabili, tali da assicurare la massima trasparenza
ed imparzialita' alle procedure concorsuali.

Riferimenti

Allo  scopo  di  assicurate  il  conseguimento degli obiettivi dianzi
delineati, vengono recepiti taluni principi contenuti:

- nella  legge  18  agosto  1990, n. 241, recante norme in materia di
  procedimento amministrativo;
- nelle  Direttive del Consiglio n. 92/50/CEE del 18 giugno 1992 e n.
  93/36/CEE   del  14  giugno  1993,  relative  rispettivamente  alle
  procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti pubblici di servizi e
  degli  appalti  pubblici  di  forniture, successivamente modificate
  dalla  Direttiva  del  Parlamento  Europeo  e  del Consiglio del 13
  ottobre  1997, n. 97/52/CE e dei correlativi decreti legislativi di
  recepimento  del  17 marzo 1995, n. 157, integrato con le modifiche
  di  cui  al  Decreto  Legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, e del 24
  luglio  1992,  n. 358, integrato con le modifiche di cui al Decreto
  Legislativo del 20 ottobre 1998, n. 402;

nonche'  la  terminologia,  per  la  quale si rinvia alle definizioni
relative  alla qualita' di cui all'art. 1, lett. d), le indicazioni e
i  criteri,  di  cui  alle seguenti norme europee recepite nel nostro
ordinamento   dall'ente   normatore  italiano  (UNI),  e  per  questo
disponibili  in  lingua  italiana,  con  i  riferimenti  indicati tra
parentesi:

- EN  ISO  8402  (UNI EN ISO 8402), che definisce i termini specifici
  propri  del  vocabolario  tipico  della gestione per la qualita' ed
  assicurazione della qualita';
- EN  ISO 9000-1 (UNI EN ISO 9000-1), che fornisce indicazioni per la
  scelta  e l'utilizzazione delle norme contrattualmente utilizzabili
  della serie EN ISO 9000;
- EN  ISO  9001,  9002,  9003  (UNI  EN  ISO  9001,  9002, 9003), che
  esplicitano  i  criteri  per  l'assicurazione  della qualita' nella
  progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione e assistenza;
- EN  ISO  9000-3  (UNI  EN  29000-3,  che  riprende  il  testo,  con
  modificazioni,  della  precedente UNI ISO 9000-3), che fornisce una
  guida  per  l'applicazione della EN ISO 9001 per la progettazione e
  lo sviluppo di software;
- EN  ISO  9004-2  (UNI  EN  29004-2,  che  riprende  il  testo,  con
  modificazioni,  della  precedente UNI ISO 9004-2), che fornisce una
  guida  per  i  servizi  in  genere, non specificatamente per quelli
  informatici;
- EN   45012  (UNI  CEI  EN  45012),  che  esprime  i  requisiti  per
  l'accreditamento degli organismi di certificazione;
- EN ISO 10005 (UNI ISO 10005), che fornisce una guida per la stesura
  dei piani della qualita';
- EN   ISO   10011   (UNI  EN  30011,  che  riprende  il  testo,  con
  modificazioni,  della  precedente  UNI  ISO 10011), che regolamenta
  l'esecuzione delle verifiche ispettive.

E' da precisare che la versione di tali norme, come di tutte le altre
cui  le  presenti  Regole  tecniche  fanno  riferimento, e' quella in
vigore al momento dell'applicazione delle medesime norme.

La   versione  delle  norme  in  corso  di  validita'  potra'  essere
individuata  dalle  Amministrazioni,  rivolgendosi all'Ente normatore
italiano (UNI).

                           REGOLE TECNICHE

                               Art. 1
                             Definizioni

a) Contratti di grande rilievo

Ai  sensi  degli  articoli  9,  comma 2, lett, c), e 17, comma 2, del
Decreto  Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, l'Autorita' determina i
"contratti  di  grande  rilievo" per la progettazione, realizzazione,
manutenzione,  gestione e conduzione operativa di sistemi informativi
automatizzati.
Una  prima definizione di "contratti di grande rilievo" e' stata data
dall'Autorita' con circolare del 28 ottobre 1993, n. AIPA/CR/3.
A  modifica  ed  integrazione  della  citata  circolare,  l'Autorita'
ritiene  che,  dalla  data di entrata in vigore delle presenti Regole
tecniche, di cui al successivo art. 14:

- in  relazione  all'introduzione  dell'Euro  quale  moneta unica, la
  definizione dei contratti di grande rilievo debba adeguarsi a nuove
  dimensioni   economiche  espresse  in  Euro.  Conseguentemente  per
  "contratti  di grande rilievo" si intendono contratti il cui valore
  di  stima  risulti,  al netto di IVA, superiore ai 25 (venticinque)
  milioni  di  Euro,  ovvero,  in  caso  di  contratti  con validita'
  pluriennale, superiore a 5 (cinque) milioni di Euro annui;
- indipendentemente  dalle  dimensioni  economiche sopra indicate, si
  possano   determinare  come  "contratti  di  grande  rilievo"  quei
  contratti  che  abbiano  un  rilevante  impatto  sotto  il  profilo
  organizzativo,  nonche'  delle  ricadute  e  dei  benefici  che  si
  prefiggono  di  conseguire.  A tal fine, l'Autorita' si riserva una
  valutazione  di merito del progetto, in sede di richiesta di parere
  ex  art.  8  del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sullo
  schema   di   contratto,   con  i  conseguenti  effetti  in  ordine
  all'esigenza  di  far  precedere  tali  contratti  da uno studio di
  fattibilita' e/o di sottoporre lo stesso a monitoraggio.

b) Amministrazioni

Ai  fini  dell'applicazione  delle  presenti  Regole  tecniche,  sono
definite  "Amministrazioni"  le Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento  autonomo,  e  gli  enti pubblici non economici nazionali
destinatari  del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, art. 1,
comma 1.

c) Servizi ICT

Ai  fini  dell'applicazione  delle  presenti  Regole  tecniche,  sono
definiti   "servizi   ICT"   per   la  progettazione,  realizzazione,
manutenzione,  gestione e conduzione operativa di sistemi informativi
automatizzati, i servizi ad alto contenuto tecnologico rientranti nel
campo   delle   tecnologie   dell'informazione,  denominati  "servizi
informatici  e  affini",  di  cui  all'allegato 1, categoria 7 (no di
riferimento    della    classificazione    ONU,    Central    Product
Classification.  CPC,  84) del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995,
no 157.
Senza  alcuna  pretesa di esaustivita', all'unico scopo di facilitare
l'applicazione delle prescrizioni di seguito riportate, detti servizi
sono articolati nelle categorie riportate in tabella 1, riprese dalla
classificazione  CEE  "Common  Procurement  Vocabulary",  CPV,  nella
versione in lingua italiana del 1998, in vigore dal 1o gennaio 1999.


-------------------------------------------------------------------
Tab. 1 Categorie di servizi ICT tratte dalla classificazione
       CPV/98, versione in lingua italiana
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SERVIZI DI CONSULENZA SUI SISTEMI INFORMATIVI
-------------------------------------------------------------------
  Servizi di consulenza, CPV 7210-7211-7215-7222-7259
-------------------------------------------------------------------
  Servizi di formazione, CPV 8042
-------------------------------------------------------------------
SERVIZI DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI
-------------------------------------------------------------------
  Servizi di analisi e programmazione di sistemi, CPV 7224
-------------------------------------------------------------------
  Servizi di sviluppo di prodotti software, CPV 7220-7221-7223
-------------------------------------------------------------------
SERVIZI DI CONDUZIONE FUNZIONALE DI SISTEMI INFORMATIVI
-------------------------------------------------------------------
  Servizi di manutenzione e assistenza sistemi, CPV 7225-7258
-------------------------------------------------------------------
  Servizi connessi al software, CPV 7226
-------------------------------------------------------------------
  Servizi di banche di dati, CPV 7232
-------------------------------------------------------------------
  Servizi di consulenza e assistenza informatica, CPV 7252
-------------------------------------------------------------------
SERVIZI DI CONDUZIONE TECNICA DI SISTEMI INFORMATIVI
-------------------------------------------------------------------
  Servizi di elaborazione dati, CPV 7230
-------------------------------------------------------------------
  Servizi di trattamento dati, CPV 7231
-------------------------------------------------------------------
  Servizi informatici, CPV 7250-7257
-------------------------------------------------------------------
  Servizi di gestione connessi all'informatica, CPV 7251
-------------------------------------------------------------------
  Servizi per rete informatica, CPV 7253
-------------------------------------------------------------------
  Servizi di riparazione, manutenzione, CPV 5030-5031-5032-5033-
  5070-7212-7213-7254
-------------------------------------------------------------------
SERVIZI DI FORNITURA DI BENI HW E SW
-------------------------------------------------------------------
  Servizi di installazione CPV 5090-5096
-------------------------------------------------------------------
SERVIZI DI MONITORAGGIO E VERIFICA DI SISTEMI INFORMATIVI
-------------------------------------------------------------------
  Servizi di audit informatico, CPV 7255
-------------------------------------------------------------------
SERVIZI DI COLLAUDO DI SISTEMI INFORMATIVI
-------------------------------------------------------------------
  Servizi di collaudo informatico, CPV 7214-7256
-------------------------------------------------------------------

La  descrizione  dettagliata  di  queste  categorie di servizio, come
anche   la   chiarificazione   tra   la   precedente   tabella  e  la
classificazione CPV sono fornite nell'Appendice I.

d) Definizioni relative alla qualita'

La norma UNI EN ISO 8402 definisce i termini fondamentali relativi ai
concetti  concernenti  la qualita', da utilizzare in tutti i settori,
per  la  preparazione  e  l'applicazione  delle  norme  relative alla
qualita'  e  per  la  reciproca  comprensione a livello nazionale. Di
seguito  si  riportano le definizioni tratte da questa norma relative
ai  termini  relativi  alla qualita' utilizzati nelle presenti Regole
tecniche.
d.1) Qualita':   l'insieme   delle   caratteristiche   di  un'entita'
     (processo,  prodotto,  organizzazione),  che  ne  determinano la
     capacita' di soddisfare esigenze espresse ed implicite.
d.2) Sistema  qualita':  la  struttura organizzativa, le procedure, i
     processi  e  le  risorse necessari ad attuare la gestione per la
     qualita'.
d.3) Gestione   per  la  qualita'  (o  conduzione  aziendale  per  la
     qualita'):  l'insieme  delle attivita' di gestione aziendale che
     determinano  la  politica  per  la  qualita', gli obiettivi e le
     responsabilita'  e  li  traducono  in  pratica,  nell'ambito del
     sistema  qualita',  con  mezzi  quali  la  pianificazione  della
     qualita',  il  controllo  della  qualita', l'assicurazione della
     qualita', e il miglioramento della qualita'.
d.4) Assicurazione  della qualita' (o garanzia della qualita'): tutte
     le attivita' pianificate e sistematiche, attuate nell'ambito del
     sistema  qualita'  e  di  cui,  per  quanto  occorre, viene data
     dimostrazione,  messe  in  alto per dare adeguata confidenza che
     un'entita'  (processo,  prodotto,  organizzazione) soddisfera' i
     requisiti per la qualita'.
d.5) Controllo della qualita': le tecniche e le attivita' a carattere
     operativo  messe  in  atto  per  soddisfare  i  requisiti  della
     qualita'.
d.6) Manuale della qualita': documento che enuncia la politica per la
     qualita' e descrive il sistema qualita' di un organizzazione.
d.7) Piano  della  qualita':  documento  che  precisa  le particolari
     modalita'  operative,  le  risorse e le sequenze delle attivita'
     relative  alla  qualita' di un determinato prodotto, progetto, o
     contratto.
d.8) Requisiti  per  la  qualita': espressione delle esigenze, o loro
     traduzione in un insieme di requisiti espressi quantitativamente
     o   qualitativamente,   per  le  caratteristiche  di  un'entita'
     (processo,  prodotto,  organizzazione) al fine di consentirne la
     realizzazione e l'esame.
d.9) Verifica  ispettiva:  esame sistematico ed indipendente mirato a
     stabilire  se le attivita' svolte per la qualita' ed i risultati
     ottenuti  sono  in  accordo  con  quanto  stabilito, e se quanto
     stabilito  viene  attuato  efficacemente  e  risulta  idoneo  al
     conseguimento degli obiettivi.
d.10) Conformita': soddisfacimento di requisiti specificati.
d.11) Non conformita': non soddisfacimento di requisiti specificati.
d.12) Evidenza oggettiva: informazioni la cui veridicita' puo' essere
      dimostrata   sulla   base  di  fatti  acquisiti  a  seguito  di
      osservazioni, misurazioni, prove od altri mezzi.
d.13) Specifica: documento che stabilisce dei requisiti.
d.14) Registrazione:  documento  che  fornisce  evidenza oggettiva di
      attivita' eseguite o risultati ottenuti.