IL DIRETTORE GENERALE
delle  politiche  agricole  ed  agroindustriali  nazionali   Visto il
decreto ministeriale 15 novembre 1989 recante il riconoscimento della
denominazione di origine "Aceto balsamico di Modena";
  Vista  la  sentenza  n.  5798  del  14 luglio 2000 del Consiglio di
Stato,  sezione  VI, con la quale l'organo giurisdizionale, decidendo
sul  ricorso  in  appello proposto dalla ditta Acetificio Marcello De
Nigris,   con   sede   e   stabilimento  in  Afragola  (Napoli),  per
l'annullamento  della sentenza del tribunale amministrativo regionale
per  il  Lazio - sez. II-ter - n. 467 del 28 gennaio 2000, riforma la
sentenza impugnata e annulla il decreto ministeriale contestato;
  Considerato   che   per  effetto  della  decisione  giurisdizionale
predetta   la   normativa   disciplinante  la  produzione  dell'aceto
balsamico  di  Modena  resta  fissata  dalle  disposizioni  di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 ed
al    decreto    ministeriale    3 dicembre   1965   concernente   le
caratteristiche   di   composizione   e   modalita'  di  preparazione
dell'"Aceto balsamico di Modena";
  Visto  il  regolamento  CE  della  commissione n. 813 del 17 aprile
2000,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
100   del  24 aprile  2000  con  il  quale  e'  stata  registrata  la
denominazione   di   origine   protetta   (D.O.P.)  "Aceto  balsamico
tradizionale  di  Modena" ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE)
n. 2081 del 14 luglio 1992;
  Considerato  che l'art. 13, paragrafo 1 del predetto regolamento n.
2081/92   tutela   le   denominazioni   registrate  contro  qualsiasi
usurpazione,  imitazione  o  evocazione,  anche se l'origine vera del
prodotto  e' indicata ovvero contro qualsiasi altra indicazione falsa
o  ingannevole  relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o
alle  qualita'  essenziali  dei  prodotti  usata  sulla  confezione o
sull'imballaggio  e  nella  pubblicita' ovvero contro qualsiasi altra
prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine del
prodotto;
  Considerato  che  la  predetta  protezione  si  estende  all'intera
denominazione  "Aceto  balsamico  tradizionale  di Modena" e alle sue
singole  parti  costituenti,  ad  eccezione  del nome "aceto", la cui
utilizzazione e' disciplinata dalla specifica vigente normativa;
  Ritenuto  che la produzione e la commercializzazione di un prodotto
recante  la  denominazione  "Aceto balsamico di Modena" configuri una
fattispecie  rientrante  nelle  previsioni  del  richiamato  art. 13,
paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art. 13, paragrafo 2 della citata
regolamentazione,  come  sostituito  dall'art.  1,  paragrafo  4  del
regolamento  (CE)  n.  535 del consiglio del 17 marzo 1997, gli Stati
membri possono lasciare in vigore i sistemi nazionali, che consentono
l'impiego  delle denominazioni preesistenti per un periodo massimo di
cinque   anni   a   decorrere   dalla  data  di  pubblicazione  della
registrazione,  ai  sensi  dell'art.  17  del  regolamento  (CEE)  n.
2081/92,  a  condizione che i prodotti siano stati legalmente immessi
in  commercio  con  tali  denominazioni  da almeno cinque anni, prima
della data di pubblicazione del regolamento di registrazione e che le
imprese   interessate  abbiano  legalmente  immesso  in  commercio  i
prodotti   in   questione,   utilizzando   in  modo  continuativo  la
denominazione  durante  il predetto quinquennio e che dalle etichette
utilizzate risulti chiaramente la vera origine dei prodotti;
  Considerato  che  anteriormente  alla pronuncia di annullamento del
decreto  ministeriale  15 novembre  1989  la  condizione della legale
immissione  in  commercio del prodotto denominato "Aceto balsamico di
Modena"  era  soddisfatta  solo  dalle  ditte operanti nel territorio
amministrativo  delle  province  di  Modena  e  di  Reggio Emilia, in
conseguenza  della corrispondente limitazione territoriale introdotta
dal citato decreto ministeriale;
  Considerato che gli effetti della pronuncia giurisdizionale operano
solo  nei  confronti  della  ricorrente e appellante ditta acetificio
Marcello De Nigris, con sede e stabilimento in Afragola (Napoli);
  Ritenuto di dover provvedere al ripristino della certezza giuridica
sull'uso  della  denominazione "Aceto balsamico di Modena" in vigenza
degli  effetti prodotti dalla registrazione in ambito comunitario del
prodotto "Aceto balsamico tradizionale di Modena";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  decreto  ministeriale  15 novembre  1989 recante riconoscimento
della  denominazione  di  origine  "Aceto  balsamico  di  Modena"  e'
annullato.