LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1993, n. 266, recante:
"Riordinamento  del  Ministero  della  sanita',  a norma dell'art. 1,
comma  1,  lettera  h),  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421", con
particolare  riferimento  all'art. 7, che ha istituito la Commissione
unica del farmaco;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993,
recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica", con particolare
riferimento all'art. 8, comma 10;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  306  del  31  dicembre  1993,  con  cui  si  e' proceduto alla
riclassificazione  dei  medicinali,  ai  sensi dell'art. 8, comma 10,
della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento
ordinario  n.  255/L  alla  Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre
1997,   recante:   "Misure   per  la  stabilizzazione  della  finanza
pubblica", con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;
  Vista  la  deliberazione  C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998,
recante: "Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo
medio  europeo  delle  specialita'  medicinali  erogate  dal Servizio
sanitario nazionale" (deliberazione n. 10/98);
  Vista  la  legge  23  dicembre  1998,  n.  448, recante: "Misure di
finanza  pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", che all'art.
70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in
sede di ammissione in fascia di rimborsabilita';
  Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  127  alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  155  del 5 luglio 1999, che identifica le "categorie
terapeutiche  omogenee"  ai  sensi  del  disposto di cui all'art. 36,
commi 8 e 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  195  del  20  agosto 1999, nel quale la specialita' medicinale
denominata   "Diflucan",   a   base   di  fluconazolo,  della  Roerig
farmaceutici italiana S.p.a., con sede in Borgo San Michele (Latina),
risulta  classificata  in  classe  "C"  nella  forma  farmaceutica  e
confezioni di seguito riportate nella seguente tabella:

=====================================================================
 Specialità |                 Confezione                  |A.I.C. N.
=====================================================================
"Diflucan"  |Soluzione perfusionale flacone 400 mg/200 ml |027267083
"Diflucan"  |Soluzione perfusionale flacone 200 mg/100 ml |027267071

  Vista la domanda del 22 febbraio 2000, successivamente integrata in
data  5  maggio 2000, con cui la Roerig farmaceutici italiana S.p.a.,
ha  chiesto  la  riclassificazione in classe "A", per uso ospedaliero
(H)  della  specialita' medicinale denominata "Diflucan", nella forma
farmaceutica  e  confezioni  sopra  indicate, proponendo il prezzo al
pubblico  rispettivamente  di  lire 145.000, I.V.A. compresa, e di L.
72.600,  I.V.A. compresa, facendo presente che detti prezzi risultano
inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 70, comma 5,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Vista  la propria deliberazione, assunta nella seduta del 24 maggio
2000,   con   la   quale   viene   espresso  parere  favorevole  alla
riclassificazione  in  classe  "A",  per  uso  ospedaliero (H), della
specialita'  medicinale  denominata "Diflucan", al prezzo al pubblico
di  L.  72.600,  per la confezione soluzione perfusionale flacone 200
mg/100  ml, e di L. 145.200, per la confezione soluzione perfusionale
flacone 400 mg/200 ml;
  Considerato   che   i   prezzi,   proposti  dalla  societa'  Roerig
farmaceutici  italiana,  per la specialita' medicinale "Diflucan", di
L.  72.600  e  di  L. 145.200,  sono inferiori ai prezzi al pubblico,
calcolati in applicazione della delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La   specialita'   medicinale   denominata   DIFLUCAN,  a  base  di
fluconazolo,  della  Roerig farmaceutici italiana S.p.a., con sede in
Borgo  San  Michele  (Latina), nella forma farmaceutica e confezioni:
soluzione  perfusionale flacone 200 mg/100 ml, A.I.C. n. 027267071, e
soluzione perfusionale flacone 400 mg/200 ml, A.I.C. n. 027267083, e'
classificata  in  classe  "A",  per  uso  ospedaliero  (H),  ai sensi
dell'art.  8,  comma 10,  della  legge  24  dicembre 1993, n. 537, al
prezzo al pubblico, rispettivamente, di L. 72.600, I.V.A. compresa, e
di L. 145.200, I.V.A. compresa.