IL RETTORE
  Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica
italiana;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativo all'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
e in particolare gli articoli 6, 16 e 21;
  Visto  l'art.  1  della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle
universita' non statali legalmente riconosciute;
  Visto  l'art. 7 della legge 5 novembre 1996, n. 573, conversione in
legge  con modificazioni del decreto legge 13 settembre 1996, n. 475,
recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca;
  Visto  lo Statuto di autonomia della Libera universita' di lingue e
comunicazione IULM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 in data
12 marzo 1998, e successive modificazioni;
  Viste  le  deliberazioni  assunte  dal  senato  accademico  in data
1o marzo  2000 e dal consiglio di amministrazione dell'universita' in
data 27 marzo 2000;
  Vista  la nota rettorale prot. 1476/II/ds in data 2 maggio 2000 con
la quale sono state trasmesse al MURST le modifiche di statuto per il
prescritto  controllo  di  legittimita' e di merito di cui all'art. 6
della legge n. 168/1989;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1o giugno 2000, con il quale sono
stati formulati rilievi di legittimita' sulla proposta di modifica di
statuto;
  Viste  le successive deliberazioni assunte all'unanimita' in merito
sia  dal  senato  accademico  sia  dal  consiglio  di amministrazione
dell'universita'   rispettivamente   in   data   12 luglio   2000   e
14 settembre  2000,  con  cui  sono  stati  accolti  tutti  i rilievi
formulati;
  Vista  la nota rettorale protocollo n. 2384/II/ds in data 3 ottobre
2000,  con  la  quale  sono  state  nuovamente  trasmesse al MURST le
modifiche  di  statuto  che  accolgono  i  rilievi  formulati, per il
prescritto  controllo  di legittimita' e di merito di cui all'art. 6,
della legge n. 168/1989;
  Considerato  che  la  nota  ministeriale  in  data 30 ottobre 2000,
protocollo n. 2950 ufficio I DAUS non contiene osservazioni o rilievi
relativi alle modifiche di statuto come successivamente riformulate;
                              Decreta:
  Lo  statuto  di  autonomia  della  Libera  universita'  di lingue e
comunicazione  IULM  di  cui alle premesse, risulta essere modificato
come segue:
Titolo II - Autorita'  accademiche - Capo I - Generalita' - Art. 7. -
Organi di governo
Comma 1.
  Sono  organi  di  governo  della  Libera  universita'  di  lingue e
comunicazione IULM:
    a) il consiglio di amministrazione;
    b) il senato accademico;
    c) il presidente;
    d) il rettore.
  Essi  sono responsabili dell'osservanza dello statuto e delle leggi
applicabili  all'universita',  ciascuno  nell'ambito delle rispettive
competenze.
Titolo II - Autorita'  accademiche  -  Capo  II  -  Il  consiglio  di
amministrazione - Art. 9. - Attribuzioni.
Comma 1.
  Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
    a) programma  la  gestione  e  lo  sviluppo economico in funzione
delle  proposte  del  senato  accademico  sulla  base  delle  risorse
esistenti    e    provvede    all'amministrazione   dell'universita',
deliberando  sul  bilancio  preventivo e sul rendiconto consuntivo di
ciascun esercizio che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre;
    b) puo'   conferire  deleghe  a  consiglieri  e  dirigenti  e  ne
determina gli ambiti e la durata;
    c) nomina,  a  maggioranza assoluta dei suoi membri, il direttore
amministrativo,  scelto  tra dirigenti pubblici e privati, ovvero tra
manager di chiara fama italiani e stranieri;
    d) delibera       sulle       assunzioni       del      personale
tecnico-amministrativo;
    e) delibera  sugli  stanziamenti ordinari e straordinari di fondi
all'universita'  per  quanto  attiene  all'attivita'  didattica  e di
ricerca, su proposta del senato accademico;
    f) stipula contratti di affidamento e di supplenza, contratti per
collaboratori   linguistici   e   per   altre   forme   di   sostegno
dell'attivita' didattica, su proposta del senato accademico;
    g) delibera  sulle  modifiche  di  statuto su proposta del senato
accademico  e  sentiti i consigli di facolta' per le materie relative
all'ordinamento didattico;
    h) approva i regolamenti di cui all'art. 2, del presente statuto,
su proposta degli organi competenti;
    i) delibera,  su proposta del senato accademico, l'istituzione di
nuove  facolta',  corsi  di  laurea,  diplomi universitari, scuole di
specializzazione,  corsi  di  perfezionamento,  dottorati di ricerca,
master,  corsi  di aggiornamento professionali e ogni altra attivita'
didattica superiore;
    j)  delibera,  su  proposta  del  senato  accademico,  sul numero
programmato  e  sull'importo di tasse e contributi per ogni facolta',
corso di laurea o altra attivita' di istruzione superiore;
    k)  nomina i membri del nucleo di valutazione, su parere conforme
del senato accademico, e ne determina la durata.
Titolo II - Autorita'   accademiche   -   Capo   III   -   La  giunta
        dell'universita' - Art. 13 - Giunta dell'universita'.
Comma 1.
  La   giunta  dell'universita'  e'  costituita  dal  presidente  del
consiglio   di  amministrazione,  dal  rettore,  da  due  consiglieri
nominati    dal   consiglio   di   amministrazione,   dal   direttore
amministrativo che funge da segretario.
Comma 2.
  Essa  si  riunisce  ogni  qualvolta  il presidente del consiglio di
amministrazione  lo  ritenga opportuno o a richiesta del rettore o di
almeno  due  dei  suoi  componenti.  Per  la  validita' delle sedute,
occorre la presenza di almeno tre componenti.
Comma 3.
  La  giunta  dell'universita'  puo'  deliberare sui seguenti atti di
ordinaria amministrazione:
    a) acquisti di attrezzature, apparecchiature e arredi;
    b) contratti di manutenzione;
    c) attribuzione  di affidamenti interni ed esterni e stipulazione
di contratti per corsi ufficiali ed integrativi;
    d) funzionamento dei laboratori;
    e) attribuzione  di assegni per la collaborazione ad attivita' di
ricerca e di borse di ricerca e addestramento didattico;
    f) attribuzione di cicli di conferenze e seminari;
    g) stipulazione  di  contratti  e  convenzioni  per  attivita' di
ricerca;
    h) approvazione degli atti concorsuali relativi all'assunzione di
personale tecnico-amministrativo.
  La giunta dell'universita' puo' inoltre assumere ogni deliberazione
in caso di urgenza e necessita'. In tal caso le delibere della giunta
dell'universita'  sono  immediatamente  esecutive,  ma debbono essere
portate  alla  prima riunione del consiglio di amministrazione per la
ratifica.  In  caso di mancata ratifica, esse si intendono decadute e
da   tale   momento  cessano  la  loro  efficacia.  Il  consiglio  di
amministrazione  puo'  ampliare,  all'inizio di ogni anno, gli ambiti
delle   competenze   conferite   alla   giunta   dell'universita'   e
determinarne criteri e limiti.
Titolo II - Autorita'  accademiche - Capo V - Il rettore - Art. 16. -
Compiti e attribuzioni del rettore.
Comma 3.
  Il rettore:
    a) convoca il senato accademico, provvedendo all'esecuzione delle
sue deliberazioni;
    b) provvede  all'esecuzione  delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione in merito agli stanziamenti per l'attivita' didattica
e scientifica;
    c) vigila sul funzionamento dell'universita';
    d) da',  nelle  materie di sua competenza, direttive al direttore
amministrativo;
    e) esercita   l'autorita'   disciplinare,  secondo  la  normativa
vigente;
    f) emana  lo  statuto,  i  regolamenti di ateneo e quelli interni
delle  singole  strutture,  nonche'  i  decreti  e  gli  atti  di sua
competenza;
    g) adotta, in caso di necessita' e in situazioni di indifferibile
urgenza,  i  necessari  provvedimenti per quanto riguarda l'attivita'
didattica  e  scientifica. Tali provvedimenti saranno sottoposti alla
ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva utile;
    h) nomina uno o piu' prorettori e ne precisa i poteri;
    i) puo' conferire deleghe a professori per materie determinate;
    j) stabilisce  la  data  delle  elezioni dei rappresentanti degli
studenti  nei  diversi  organi  accademici, sentite le rappresentanze
studentesche;
    k) esercita  tutte  le  altre attribuzioni che gli sono demandate
dalla legge, in quanto applicabile, dallo statuto e dai regolamenti.
Titolo II - Autorita'   accademiche   -   Capo   VI  -  Il  direttore
amministrativo - Art. 18. - Il direttore amministrativo.
Comma 1.
  Il direttore amministrativo:
    a) sovrintende    ai    servizi    amministrativi   e   contabili
dell'universita' e alla gestione del personale tecnico-amministrativo
della   Libera   universita'  di  lingue  e  comunicazione  IULM,  in
conformita'   alle   direttive  e  alle  delibere  del  consiglio  di
amministrazione;
    b) esercita  la  funzione  disciplinare sul personale dirigente e
tecnico-amministrativo, sentito il rettore;
    c) dura in carica cinque anni ed e' rinnovabile.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Milano, 13 novembre 2000
                                               p. Il rettore: Puglisi