IL CONSIGLIO
  Il  comune  di  Marciana  Marina ha ricevuto una proposta, ai sensi
dell'art.  37-bis  della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni,  dall'Associazione temporanea d'impresa CPL Concordia,
in  qualita'  di  promotore,  avente  ad  oggetto  la realizzazione e
gestione   del   servizio   di   distribuzione   di  GPL  canalizzato
nell'abitato comunale.
  L'amministrazione,  avendo  ritenuto  la  proposta  in questione di
pubblico  interesse  e  fattibile  sotto i profili indicati dall'art.
37-ter  della  legge stessa, ha indetto una gara mediante licitazione
privata  da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa  per  individuare  i  due migliori offerenti da ammettere
successivamente  alla  procedura  negoziata con il promotore prevista
dall'art. 37-quater della legge quadro.
  La  gara  e'  stata  effettuata sulla base del progetto preliminare
presentato  dal  promotore,  ai  sensi  dell'art. 37-quater, comma 1,
lettera a), della predetta legge.
  L'amministrazione  comunale,  a  seguito  di  quanto disposto dalla
commissione  giudicatrice appositamente nominata per l'individuazione
delle  migliori  offerte  pervenute,  ha comunicato al Consorzio GST,
partecipante alla gara stessa, la non ammissione alla successiva fase
della  procedura  negoziata in considerazione del fatto che "non sono
riconoscibili    nell'offerta    soluzioni    tecniche    alternative
migliorative della proposta del promotore nelle quali risiede l'unico
ed  esclusivo  scopo  voluto  dall'impianto normativo di cui all'art.
37-bis e seguenti della legge n. 109/1994".
  Successivamente,  il  Consorzio  GST  ha inviato una segnalazione a
questa  Autorita'  e,  nel  contempo,  ha diffidato l'amministrazione
appaltante  dal  procedere  all'ulteriore fase della negoziazione del
contratto  con  il promotore richiedendo la riammissione del predetto
consorzio  alla  procedura  di gara. Cio' perche' l'esponente ritiene
che  quanto  asserito  dalla  stazione  appaltante  contrasta  con lo
spirito  della  disciplina di cui trattasi che non pone in alcun modo
l'obbligo  per  i partecipanti alla licitazione privata di presentare
proposte  alternative  sotto  il  profilo  progettuale, realizzativo,
gestionale  ed  economico-finanziario. Infatti, il consorzio sostiene
di  aver presentato una proposta del tutto omogenea rispetto a quella
del  promotore  proprio  perche'  ha  ritenuto  di  poter eseguire il
progetto  posto  a  base  di  gara  a  condizioni economicamente piu'
favorevoli per l'amministrazione.
  L'Autorita'  ha  chiesto  al comune di Marciana Marina di fornire i
chiarimenti e le proprie valutazioni sulla questione, corredate della
documentazione relativa alla procedura di gara.
  Dall'esame  di  detta  documentazione  si e' potuto riscontrare che
l'impresa  esponente  e'  stata  esclusa  sulla  base  delle seguenti
valutazioni:
    la  gara  di cui all'art. 37-quater della legge numero 109/1994 e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   ha  come  finalita'
l'individuazione di proposte progettuali, realizzative, gestionali ed
econo;mico-finanziarie  alternative a quelle del promotore, mentre il
Consorzio  GST  ha  presentato  un'offerta  assolutamente  identica a
quella del promotore, ad eccezione della strutturazione finanziaria e
del livello degli indicatori di convenienza economica;
    il  piano  economico-finanziario  presentato  dal  concorrente si
limita  ad  una  riproduzione di quello presentato dal promotore, con
l'unica     differenza     del     minor     contributo     richiesto
all'amministrazione,  fattore quest'ultimo che potrebbe compromettere
la stessa realizzabilita' dell'opera.
  Stante  il  rilievo  che  riveste  la  questione  in  oggetto ed il
coinvolgimento  di  molteplici  interessi  del  settore degli appalti
pubblici,  in  conformita'  a  quanto  disposto  nel  regolamento sul
funzionamento  dell'Autorita'  per  la vigilanza sui lavori pubblici,
l'Autorita' stessa ha convocato un'audizione, che si e' tenuta presso
la  propria  sede  in  data  26 luglio  2000 per discutere i seguenti
punti:
    ambito  di  valutazione  dell'offerta  da  parte  della  stazione
appaltante;
    maggiore  economicita'  e  convenienza  delle offerte che vengono
presentate  dall'offerente  nella  gara di licitazione privata di cui
all'art.  37-quater della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed
integrazioni.
  All'audizione   hanno  partecipato  rappresentanti  del  comune  di
Marciana Marina e del Consorzio GST.
  L'amministrazione  comunale  ha posto in evidenza l'opportunita' di
ottenere dall'Autorita' un chiarimento sulle modalita' di svolgimento
della   gara   e  sulla  funzione  del  risarcimento  che  spetta  al
concorrente non aggiudicatario ai sensi dell'art. 37-quater, comma 5,
della  predetta  legge  quadro.  Per  quanto  attiene  a quest'ultima
questione, infatti, l'ente appaltante pone in rilievo che nel caso si
ritenesse   ammissibile  che  un  concorrente  presenti  un  progetto
identico   a   quello   del  promotore  potrebbe  avere  interesse  a
partecipare  alla  gara al solo scopo di lucrare il rimborso previsto
dalla  norma  suindicata.  Tale perplessita' verrebbe meno solo se si
ritenesse che i partecipanti alla procedura di gara per l'affidamento
della concessione debbano presentare soluzioni progettuali diverse da
quella del proponente e con essa confrontabili.
  I   rappresentanti   del   Consorzio   GST   hanno   confermato  le
considerazioni   svolte  nell'esposto  suddetto  aggiungendo  che  le
perplessita' della stazione appaltante in merito alla diminuzione del
contributo  richiesto  all'amministrazione  sono  infondate in quanto
detta  diminuzione  offerta  dal  consorzio si basa sulla correttezza
della  formulazione  del  piano  economico-finanziario  rispetto alle
previsioni contenute nel bando di gara e nella relativa convenzione.
                    CONSIDERAZIONI DELL'AUTORITA'
  Va  preliminarmente  precisato che l'intervento di questa Autorita'
e'  finalizzato a stabilire l'osservanza della disciplina legislativa
e  regolamentare,  soprattutto  in  presenza  di  norme  che  possono
ingenerare dubbi applicativi come nella fattispecie in esame, al fine
di  garantire  il  rispetto  dei principi generali di cui all'art. 1,
comma 1, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni.
  La  prima  questione  che  si  pone  all'esame di questa Autorita',
inerisce  al  contenuto  dell'offerta presentata dal concorrente alla
licitazione  privata  prevista dall'art. 37-quater, lettera a), della
legge  11 febbraio  1994,  n.  109  e  successive  modificazioni.  In
particolare,  si vuole stabilire se la stessa possa o debba contenere
varianti al progetto posto a base di gara.
  E'  opportuno  al  riguardo considerare che con la legge quadro sui
lavori  pubblici  il  legislatore  non  ha  provveduto a delineare un
istituto   giuridico  autonomo  ed  autosufficiente  per  il  project
financing,   bensi   ha   scelto   di  introdurre  detto  sistema  di
realizzazione  delle  opere  pubbliche innestandolo su quello proprio
della  concessione, come risultante dalle modifiche alla legge stessa
intervenute nel corso degli ultimi anni.
  Occorre,  pertanto,  muovere  dall'esame  della  disciplina  che il
legislatore  ha  dettato  per quest'ultima, in particolare per quanto
attiene  alla  fase  dell'aggiudicazione  della  concessione mediante
licitazione  privata con il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa.
  L'art.   20,   comma  2,  della  legge  n.  109/1994  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni   espressamente   prevede   che  le
"concessioni  di  cui  all'art. 19 sono affidate mediante licitazione
privata,  ponendo  a  base di gara un progetto preliminare corredato,
comunque,  anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali
indagini  geologiche,  geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta
ha  ad  oggetto gli elementi di cui all'art. 21, comma 2, lettera b),
nonche' le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base di
gara ...".
  Inoltre,  l'art.  85,  comma  2,  del  decreto del Presidente della
Repubblica    n.   554/1999   prescrive   che   "le   amministrazioni
aggiudicatrici  possono  prevedere  la  facolta' per i concorrenti di
inserire  nell'offerta  la proposta di eventuali varianti al progetto
posto  a  base di gara, indicando quali parti dell'opera o del lavoro
e' possibile variare e a quali condizioni".
  L'adozione    del   criterio   dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa   tende  a  dare  all'aggiudicazione  caratteristiche  di
elasticita',   contrapponendosi  a  criteri  meramente  automatici  e
stimolando   un  confronto  concorrenziale  fra  imprese  basato  non
unicamente  sul  prezzo migliore, ma sulla vantaggiosita' complessiva
dell'offerta,  combinata  alle soluzioni tecniche proposte, che tenga
soprattutto conto del rapporto costo-benefici.
  Dalla  lettura  delle  norme anzidette appare inoltre con chiarezza
che,  relativamente alla gara per l'aggiudicazione della concessione,
il   legislatore  ha  ammesso  la  facolta'  per  i  partecipanti  di
presentare  offerte  comprensive  di varianti al progetto preliminare
posto a base di gara. Trattasi, comunque, di una mera facolta' per il
concorrente  e  non  di un obbligo come si deduce facilmente dall'uso
dei termini "possono" ed "eventuali".
  Facolta'   peraltro   sempre   ammessa   salvo   il   caso  in  cui
l'amministrazione espressamente non la escluda, con apposita clausola
del  bando,  qualora  abbia  interesse  a  che l'opera sia realizzata
esclusivamente   con   le   caratteristiche   previste  dal  progetto
preliminare posto a base di gara.
  Preso  atto,  quindi, che modifiche al progetto preliminare possono
essere presentate nella procedura di licitazione privata in relazione
alle concessioni, occorre ora esaminare come operi detta facolta' nel
caso  dello speciale procedimento di affidamento della concessione di
cui   all'art.   37-quater  della  legge  n.  109/1994  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
  Occorre   in   primo   luogo   osservare   che,   ai   sensi  degli
articoli 37-bis e seguenti della legge quadro, esaurita la fase della
presentazione   della  proposta  da  parte  del  o  dei  promotori  e
dell'individuazione di quella ritenuta di pubblico interesse da parte
dell'amministrazione,  si  apre  la  fase negoziale che ha ad oggetto
l'affidamento  della  concessione,  comprensiva  della  progettazione
definitiva,  della  progettazione  esecutiva, dell'esecuzione e della
gestione dell'opera oggetto della proposta stessa.
  A  tal  fine,  l'art.  37-quater,  comma 1, lettera a), della legge
11 febbraio  1994,  n.  109, e successive modificazioni espressamente
prevede  che  le  amministrazioni  al  fine  di  aggiudicare mediante
procedura negoziata la relativa concessione di cui all'art. 19, comma
2,  della  stessa  legge,  procedono  per  ogni  proposta ritenuta di
pubblico  interesse  "ad  indire una gara da svolgere con il criterio
dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  di  cui all'art. 21,
comma  2,  lettera b), ponendo a base di gara il progetto preliminare
presentato  dal  promotore, eventualmente modificato sulla base delle
determinazioni  delle amministrazioni stesse, nonche' il valore degli
elementi  necessari per la determinazione dell'offerta economicamente
piu'     vantaggiosa     nelle     misure    previste    dal    piano
economico-finanziario presentato dal promotore".
  Lo  stesso  articolo  alla  lettera  b)  prevede,  inoltre,  che la
concessione   si  aggiudica  "mediante  una  procedura  negoziata  da
svolgere  fra  il  promotore  ed  i  soggetti  presentatori delle due
migliori  offerte  nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui
alla  gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata
si svolge tra il promotore e questo unico soggetto".
  Appare del tutto evidente che il collegamento tra project financing
e  concessione e' stato enfatizzato in via diretta dalle disposizioni
in commento prevedendo una speciale procedura per l'affidamento della
concessione  nell'ipotesi  in  cui  la  realizzazione  dell'opera sia
proposta da un promotore. In particolare il procedimento di selezione
mediante   licitazione   privata   con   il   criterio   dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa  dei  due  concorrenti  da invitare
successivamente alla procedura negoziata richiama lo stesso strumento
concorsuale   individuato   per  l'aggiudicazione  della  concessione
dall'art. 20, comma 2, sopra richiamato.
  Va,  tuttavia,  opportunamente  sottolineato che il procedimento di
affidamento  della  concessione nelle operazioni di project financing
si  snoda attraverso due fasi distinte: la prima e' costituita da una
licitazione  privata  secondo il criterio dell'offerta economicamente
piu'  vantaggiosa;  la  seconda  da  una  procedura  negoziata tra il
promotore  e  i  due  soggetti  che  hanno presentato le due migliori
offerte nella licitazione privata suindicata.
  Diverso  e' quindi il momento dell'aggiudicazione della concessione
che, relativamente alle operazioni in project financing, a iniziativa
di  promotore  avviene  solo  al termine della procedura negoziata. E
diversa  e'  anche la funzione della procedura di licitazione privata
che,   sempre  nei  procedimenti  su  iniziativa  del  promotore,  e'
utilizzata  dall'amministrazione  al  solo  scopo  di  selezionare le
offerte  che  potranno  confrontarsi  con  quella del promotore nella
futura procedura negoziata.
  Tenuto  conto delle suesposte differenze esistenti tra le due forme
di  licitazione privata previste per le procedure ad iniziativa della
pubblica  amministrazione  e per quelle ad iniziativa dei privati, si
tratta  ora  di  esaminare  in  relazione  a quest'ultima quale possa
essere  il  contenuto  dell'offerta  del concorrente alla licitazione
privata.
  Dovra'  stabilirsi,  quindi,  sia  in  relazione al subprocedimento
della  gara  che  a  quello  della procedura negoziata, se le offerte
debbano   o  possano  diversificarsi  dalla  proposta  del  promotore
soltanto  per quanto attiene l'offerta economica - prezzo richiesto o
prezzo  che  il  concorrente e' disposto a corrispondere, ex art. 87,
comma  1,  lettere  a) e b) - o se possano differenziarsi anche sotto
altri  profili,  quali  l'intera  organizzazione  della gestione, sul
presupposto   di   un   diverso  piano  finanziario  o,  addirittura,
relativamente allo stesso progetto posto a base di gara.
  Bisogna  innanzi  tutto  ricordare  che  il  progetto  proposto dal
promotore  e'  stato fatto proprio dall'amministrazione a seguito del
procedimento  di  valutazione  di  cui  all'art.  37-ter  della legge
quadro,   che   puo'   anche   aver  imposto  modifiche  al  progetto
inizialmente proposto.
  Non essendo la fase della licitazione privata di cui trattasi, come
sopra  ricordato, finalizzata alla scelta dell'aggiudicatario finale,
ma  unicamente  a  selezionare le due migliori offerte economicamente
piu'  vantaggiose  al fine successivamente di porre in essere la fase
della  procedura negoziata fra le stesse ed il promotore, si potrebbe
ritenere  che,  sulla  base dei principi generali relativi al sistema
della licitazione privata stessa, e' da ritenersi legittima l'offerta
di   un   concorrente  che  formuli  unicamente  proposte  economiche
migliorative rispetto a quella del promotore.
  Inoltre,  nel caso in cui il concorrente modifichi l'organizzazione
della  gestione  in  relazione  all'opera  da  realizzare,  con  cio'
modificando   il   valore   degli   elementi  per  la  determinazione
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa posti a base della gara,
sara'  necessario, come stabilito dall'atto di regolazione n. 34/2000
di questa Autorita', che esso presenti un piano economico-finanziario
asseverato  da  un  istituto  di  credito  "in  quanto l'attivita' di
asseveramento  e'  volta ad assicurare in primo luogo la coerenza del
piano   economico-finanziario  in  relazione  agli  elementi  di  cui
all'art.  85,  comma  1,  del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554".
  Per  quanto  attiene  poi  alla  possibilita'  di proporre varianti
progettuali occorre operare una distinzione tra le due fasi in cui si
articola il procedimento in esame.
  Se si ammettesse nella fase della licitazione privata che i singoli
partecipanti  possano  introdurre  modifiche progettuali, si potrebbe
finire  per snaturare il progetto posto a base di gara o comunque per
non renderlo comparabile con quello originario. Cio', invece, risulta
possibile  nella  fase della procedura negoziata dove il progetto del
promotore   viene  messo  a  confronto  con  quelli  dei  concorrenti
selezionati   precedentemente,  mediante  l'apertura  di  un  dialogo
competitivo  multiplo  e  flessibile,  non  limitato  dalla struttura
formalmente piu' rigida della licitazione privata.
  In  conclusione, e' da ritenersi che non vi sia alcun obbligo per i
partecipanti   alla  licitazione  privata  di  presentare  un'offerta
contenente  varianti  al  progetto  posto  a  base di gara, ma che la
possibilita'  di  varianti  sia  una  facolta' attribuita agli stessi
dalla  legge  e  dal  regolamento  attuativo, esercitabile nella fase
della    procedura    negoziata   anche   relativamente   alla   sola
individuazione del prezzo richiesto od offerto ai sensi dell'art. 87,
comma  1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554 citato.
  Altra  questione  di  particolare  interesse, infine, appare quella
relativa  al  meccanismo previsto dal legislatore per il rimborso per
le  spese  sostenute  dal promotore o dai concorrenti nel caso in cui
uno di essi non risulti aggiudicatario.
  Detto  meccanismo ha lo scopo di incentivare la promozione di opere
pubbliche nei soggetti privati.
  Tuttavia, appare opportuno sottolineare che, se per quanto riguarda
il  caso  del promotore che non risulti aggiudicatario, il meccanismo
di  rimborso previsto dall'art. 37-quater trova il proprio fondamento
negli  oneri  che sicuramente il promotore stesso avra' sostenuto per
la  elaborazione  della  proposta,  non altrettanto chiaro risulta lo
spirito  della  norma  quando  disciplina l'ipotesi del promotore che
risulti aggiudicatario.
  Infatti, in quest'ultimo caso e' previsto che esso debba versare al
primo  e al secondo in graduatoria della licitazione privata le spese
sostenute  per  la  predisposizione  della  proposta  e  nelle misure
rispettivamente  del  60%  e del 40%. Ora, da un lato, il rimborso di
cui  trattasi  potrebbe  essere  ben  superiore  rispetto  alle spese
sostenute  che  non  sono  ovviamente  in  nessun modo equiparabili a
quelle   del   promotore,  poiche'  non  comprendenti  gli  oneri  di
promozione  dell'opera;  dall'altro,  puo'  apparire anomalo che, nel
caso  di aggiudicazione ad altro concorrente, la legge abbia previsto
unicamente  un  rimborso per il promotore, nulla spettando al secondo
concorrente individuato nella licitazione privata.
  Una  ratio  della  norma,  peraltro,  va individuata nello scopo di
incentivare  la  massima  partecipazione  alle  procedure  in project
financing di concorrenti diversi dal promotore, al fine di instaurare
con   quest'ultimo   un   confronto   concorrenziale  dal  cui  esito
l'amministrazione,  e  quindi  la  collettivita', puo' ricavare utile
beneficio.  Confronto concorrenziale effettivo rispetto alla proposta
del  promotore,  che  e'  incentivato  proprio dalla natura, ritenuta
penalizzante, del secondo classificato.
  In  ogni caso, trattandosi di un meccanismo di rimborso automatico,
cioe'   senza  alcun  vaglio  delle  spese  sostenute  da  parte  dei
concorrenti,  esso  opera  a  prescindere dal fatto che i concorrenti
abbiano o meno presentato nella propria offerta varianti progettuali.
                             CONCLUSIONI
  Sulla   base   delle   suesposte   considerazioni,   il   consiglio
dell'Autorita' delibera:
    i  partecipanti alla licitazione privata indetta sulla base della
proposta  del  promotore  (art. 37-quater, comma 1, lettera a), della
legge  11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) non sono
tenuti  nell'offerta  a  proporre  varianti al progetto del promotore
stesso posto a base di gara.
  Ne  segue  che  anche  il  rimborso  della  spesa  che  non  spetta
automaticamente  a  tutti  i partecipanti alla gara non dipende dalla
introduzione  di  varianti  progettuali,  ma spetta senza che occorra
alcun vaglio delle spese effettivamente, sostenute.
    Roma, 26 ottobre 2000
                                                 Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito