Con provvedimento n. 01738 del 21 novembre 2000 l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  175,  il nuovo testo dello statuto sociale della
Societa'   italiana   cauzioni   -   Compagnia   di  assicurazioni  e
riassicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 27 aprile
2000   dall'assemblea   straordinaria  degli  azionisti  relative  ai
seguenti articoli:
    Art.  11  (Riformulazione  dell'articolo  in  tema  di  modalita'
temporali di riunione dell'assemblea ordinaria: "... almeno una volta
l'anno  entro  il  termine  previsto  dalla  legge  dopo  la chiusura
dell'esercizio  sociale  ..."  - in luogo della precedente previsione
statutaria:  "...  ogni  anno  nel termine voluto dalla legge dopo la
chiusura dell'esercizio sociale".
    Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
      a) competenze dell'assemblea ordinaria: ". . . Essa, oltre alla
trattazione  degli  altri  argomenti  posti  all'ordine  del  giorno,
espleta  le  proprie  funzioni  in  merito  alle attivita' di seguito
indicate:..."  -  in  luogo  della  precedente previsione statutaria:
".... Essa, oltre la trattazione degli altri oggetti posti all'ordine
del giorno: ...";
      b)  elencazione  delle  attivita'  di competenza dell'assemblea
ordinaria:  "1)  esamina  ed  approva  il  bilancio  d'esercizio e la
relazione  sulla  gestione  predisposta  dagli  amministratori;" - in
luogo  della  precedente  previsione  statutaria:  "...  2)  discute,
modifica ed approva il bilancio annuale;"; ".... 3) prende cognizione
dei  risultati delle attivita' di vigilanza svolta nell'esercizio dal
collegio  sindacale  e  delle eventuali omissioni e fatti censurabili
rilevati"  -  in  luogo  della  precedente previsione statutaria: "1)
prende  cognizione  della  relazione del consiglio e del rapporto dei
sindaci".  Nuova  disciplina  in materia di competenze dell'assemblea
ordinaria  in  relazione al bilancio consolidato: "2) nei casi in cui
ricorrano   i   presupposti   per  la  predisposizione  del  bilancio
d'esercizio  consolidato,  l'assemblea ne prende atto unitamente alla
relazione    sulla    gestione    consolidata    predisposta    dagli
amministratori".   In   relazione   alle   competenze  dell'assemblea
ordinaria  in materia di nomine, introduzione di un ulteriore comma -
in luogo del precedente comma unico -, cosi' riformulato ed innovato:
"Con  riferimento  alle  durate  dei rispettivi incarichi l'assemblea
ordinaria    provvede   alle   seguenti   nomine:   1)   nomina   gli
amministratori,  il  Presidente  del  Consiglio  di amministrazione e
determina  il  loro  compenso  .  .  .  -  in  luogo della precedente
formulazione:  "3)  nomina  gli  amministratori  e  determina il loro
compenso  ...";  "2)  nomina  i  sindaci  effettivi e supplenti ed il
Presidente  del  collegio.  Inoltre determina il compenso dei sindaci
effettivi" - in luogo della precedente formulazione: "4) determina la
retribuzione  dei  sindaci,  nomina  i  medesimi ed il Presidente del
collegio sindacale");
    Art. 12. (Con riferimento alle previgenti disposizioni statutarie
in  tema  di  convocazione dell'assemblea straordinaria, introduzione
della  seguente  nuova  casistica:  "... 3) dal collegio sindacale ai
sensi dell'art. 151 comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.  58",  in relazione all'estensione, anche al collegio sindacale, o
ad   almeno   due   suoi  membri,  della  possibilita'  di  convocare
l'assemblea  straordinaria,  previa  comunicazione  al Presidente del
Consiglio di amministrazione);
    Art.  14. (Riformulazione dell'articolo in relazione al contenuto
dell'avviso  di  convocazione:  "L'avviso,  oltre  a  contenere  ...,
indichera'  la  data  prevista  per  l'eventuale seconda convocazione
dell'assemblea"  -  in  luogo della precedente previsione statutaria:
"L'avviso,  oltre  a  contenere  ...  indichera'  quando si terra' la
eventuale  assemblea  in  seconda  convocazione".  Introduzione della
possibilita',  anche  per  il  collegio  sindacale, o almeno due suoi
membri,  di  convocare  l'assemblea, ai sensi dell'art. 151, comma 2,
del decreto legislativo n. 58/1998).
    Art.   16.   (Riformulazione   dell'articolo  in  relazione  alle
competenze    del    Presidente    dell'assemblea:   "Il   Presidente
dell'assemblea  ha pieni poteri .... per constatare la regolarita' di
costituzione  dell'assemblea  e  l'esistenza  del  numero  legale per
deliberare .... e per stabilire le modalita' di votazione" - in luogo
della precedente previsione statutaria: "Il Presidente dell'assemblea
ha  pieni  poteri  .... per constatare se l'assemblea e' regolarmente
costituita ed in numero legale per deliberare .... e per stabilire il
modo   di   votare".   Nuova  disciplina  in  materia  di  presidenza
dell'assemblea:  possibilita',  anche  per un componente del collegio
sindacale,  di  presiedere  l'assemblea  qualora  la convocazione sia
stata  effettuata dal collegio medesimo ai sensi dell'art. 151, comma
2,  del  decreto  legislativo  n.  58/1998. Sostituzione delle parole
"L'assemblea"  -  in  luogo  delle  precedenti:  "Il Presidente" - in
relazione alle nuove competenze soggettive in materia di nomina di un
segretario o di eventuali due scrutinatori).
    Art.  28.  (Introduzione  dell'obbligo di informativa al collegio
sindacale,  da  parte  del  consiglio di amministrazione, nonche' del
comitato   esecutivo  se  nominato,  sull'attivita'  svolta  e  sulle
operazioni  di maggior  rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate  dalla  societa'  o  dalle  societa'  controllate  ed,  in
particolare,  sulle  operazioni in potenziale conflitto di interesse:
modalita');
    inserimento  nuovo  art.  30-bis  (Disciplina  delle  funzioni  e
competenze del Direttore generale:
      a)    dare   attuazione   alle   deliberazioni   degli   organi
amministrativi;
      b)  impegnare  la  societa' nell'ambito delle deleghe e procure
conferitegli;
      c)  partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione,
del  comitato  esecutivo  se  nominato  ed  all'assemblea  dei  soci:
funzioni consultive e di segretario;
      d)  coadiuvare  gli  organi  amministrativi  in  relazione agli
obblighi  di  informativa  sull'andamento  societario  previsti dalla
vigente normativa).
    Art. 31. (Riformulazione dell'articolo in materia di:
      a)  nomina  e  composizione  del collegio sindacale, nomina del
Presidente  e  compenso dei sindaci effettivi: "L'assemblea ordinaria
nomina  il  collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e ne
determina  il compenso. Nomina inoltre due sindaci supplenti . . . Il
Presidente  del  collegio  sindacale e' nominato dall'assemblea" - in
luogo  della precedente previsione statutaria: "L'assemblea ordinaria
nomina  il  collegio  sindacale  composto  di  un Presidente e di due
sindaci effettivi. Saranno inoltre nominati due Sindaci supplenti ...
L'assemblea  determina  la  retribuzione del Presidente e dei sindaci
effettivi";
      b)  attribuzione,  doveri  e durata dei sindaci: "attribuzioni,
doveri  e  durata  dei sindaci sono quelli previsti dalla legge" - in
luogo della precedente previsione statutaria: "attribuzioni, doveri e
durata dei sindaci in carica sono stabiliti dalla legge";
      c)  rieleggibilita'  dei  sindaci  uscenti:  soppressione delle
parole "di carica".
    Nuova disciplina in materia di:
      a)  situazioni  di  ineleggibilita'  e  limiti  al cumulo degli
incarichi per i membri del collegio sindacale: effetti;
      b)  possibilita'  per  il collegio sindacale, o almeno due suoi
membri,  di  convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione e
il comitato esecutivo, se nominato: modalita'.
    Art.  33.  (In  tema  di  ripartizione degli utili risultanti dal
bilancio,  sostituzione, alla lettera c), delle parole: ", . . . come
previsto  al  punto 1) del secondo comma dell'art. 11 ..." - in luogo
delle  precedenti: "... come previsto al punto 3) dell'art. 11 ..." -
in  relazione  alla destinazione dell'utile "rimanente a disposizione
dell'assemblea  per eventuali emolumenti agli amministratori ..." (in
connessione  con  le  modifiche  apportate  al precedente art. 11 del
presente statuto).