Com'e'   noto,   nell'ambito   delle  relazioni  finali  le  banche
concessionarie,  tra l'altro, debbono verificare il reale concorso di
mezzi  investiti a titolo di capitale di rischio, nella forma e nella
misura sufficiente a determinare una conferma del valore del rapporto
tra   il   capitale  proprio  immesso  e  l'investimento  complessivo
(cosiddetto indicatore I1) o tutt'al piu' uno scostamento rientrante
nei limiti previsti dalla norma.
  Nei  casi  in  cui  l'apporto  di  mezzi  propri avvenga attraverso
l'esposizione  di utili e/o ammortamenti anticipati o nei casi in cui
l'iniziativa  venga  realizzata  da ditte individuali, detta verifica
comporta  spesso  tempi  lunghi,  tra  l'altro non compatibili con le
esigenze di rendicontazione alla Comunita' europea delle agevolazioni
concesse alle iniziative cofinanziabili.
  Infatti,  alla data di presentazione della documentazione finale di
spesa,  l'impresa  non sempre dispone di bilanci approvati o, secondo
il  caso, di dichiarazioni dei redditi presentate (ditte individuali)
relativamente  a  tutti  gli esercizi interessati dalla realizzazione
del programma.
  La  problematica  esposta e' stata affrontata e risolta nell'ambito
della  circolare  di  cui  in oggetto che, al punto 6.2, prevede, nei
casi  di  cui  sopra, che le banche comunque provvedano a trasmettere
una  relazione  sulla  base  dei dati disponibili, di modo che questo
Ministero possa valutare la possibilita' di emettere un provvedimento
definitivo  ovvero  di  sospenderne  l'emanazione a seconda che dalle
verifiche   della   banca   risultino  scostamenti  provvisori  degli
indicatori contenuti o meno nei limiti previsti dalla normativa.
  E'  previsto  comunque,  ai fini della verifica delle condizioni di
permanenza  delle  agevolazioni, che l'impresa renda delle successive
dichiarazioni con le modalita' indicate al punto 10.1 della circolare
stessa.
  Tenuto  conto  di  quanto  sopra,  si  precisa  che  le innovazioni
procedurali apportate e prima descritte, non innovative rispetto alle
condizioni  necessarie  per  la  conferma  delle agevolazioni, devono
essere  applicate,  nei  casi  analoghi, anche a tutti i programmi di
investimento agevolati antecedentemente alla circolare richiamata.
    Roma, 21 novembre 2000
                                       Il direttore generale: Sappino