IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto  il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante norme
per   il  riordino  del  servizio  nazionale  della  riscossione,  in
attuazione  della  delega  prevista dalla legge 28 settembre 1998, n.
337;
  Visto  l'art.  8,  comma  3,  del  citato  decreto  legislativo, n.
112/1999, che prevede l'approvazione, con decreto del Ministero delle
finanze,  previa  audizione  delle  categorie interessate, del codice
deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione;
  Visti  gli  articoli  3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29, recante disposizioni relative all'individuazione delle
competenze ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
  Ritenuta l'opportunita' di approvare, con unico decreto, i predetti
codici deontologici;
  Sentite  l'Associazione  nazionale fra i concessionari del servizio
nazionale   di  riscossione  dei  tributi  e  le  Associazioni  degli
ufficiali di riscossione;
  Visto  il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 6 del
decreto  legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso nell'adunanza del 7
novembre 2000, prot. n. 2000/205350;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvato  il  codice  deontologico  dei  concessionari e degli
ufficiali  della  riscossione (allegato A), con cui sono definiti gli
obblighi  di  correttezza  cui  gli  stessi  devono  attenersi  nella
gestione delle procedure.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 novembre 2000
                                        Il direttore generale: Romano