IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante norme per il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337; Visto l'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo, n. 112/1999, che prevede l'approvazione, con decreto del Ministero delle finanze, previa audizione delle categorie interessate, del codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione; Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante disposizioni relative all'individuazione delle competenze ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni; Ritenuta l'opportunita' di approvare, con unico decreto, i predetti codici deontologici; Sentite l'Associazione nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi e le Associazioni degli ufficiali di riscossione; Visto il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso nell'adunanza del 7 novembre 2000, prot. n. 2000/205350; Decreta: Art. 1. E' approvato il codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione (allegato A), con cui sono definiti gli obblighi di correttezza cui gli stessi devono attenersi nella gestione delle procedure. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 2000 Il direttore generale: Romano