IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista   l'istanza   della  ditta  S.p.a.  Metallurgica  Vallepiana,
tendente  ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 15 giugno 2000, con il quale
e'  stato  approvato il programma di ristrutturazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 15 giugno 2000, con il quale
e'  stato  concesso,  a  decorrere  dal  3 gennaio  2000, il suddetto
trattamento;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale datato 15 giugno 2000, e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Metallurgica  Vallepiana,  con  sede  in  Giffoni  Vallepiana
(Salerno),  unita' di Giffoni Vallepiana (Salerno), per un massimo di
36  unita'  lavorative  per il periodo dal 3 luglio 2000 al 2 gennaio
2001.
  Istanza  aziendale  presentata  il  12 luglio  2000  con decorrenza
3 luglio 2000.
  L'I.N.P.S.  e'  autorizzato  a  provvedere al pagamento diretto del
predetto trattamento.
  L'I.N.P.S.,  ad  eccezione  delle  esplicite concessioni in deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quinquennio, previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 ottobre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi