IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte  dei  conti  il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  della  societa'  Ditta Alfano Vincenzo, inoltrata
presso   la   competente  Direzione  regionale  del  lavoro  come  da
protocollo  della  stessa,  in data 29 giugno 1999, che unitamente al
contratto   di  solidarieta'  per  riduzione  di  orario  di  lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  24  giugno 1999
stabilisce  per  un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1 giugno 1999,
la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali -
come  previsto dal contratto collettivo nazionale del settore addetti
servizi  appalti  FF.SS.  -  applicato a 30 ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 161 unita', su
un organico complessivo di n. 257 unita';
  Considerato  che in data 24 maggio 1999 la ditta individuale Alfano
Vincenzo,  con  atto  notarile  n.  1124  rep.,  ha  venduto  il ramo
d'azienda  avente ad oggetto la gestione ed esecuzione dei servizi in
appalto  per  conto  delle  FF.SS.  alla S.r.l. Alfa Servizi con sede
legale  in  Bagheria  (Palermo),  con l'obbligo, per quest'ultima, di
assumere,   a  decorrere  dal  1  luglio  1999,  tutto  il  personale
utilizzato nella gestione di cui sopra, ivi compresi gli esuberi;
  Preso  atto  che  con  accordo  integrativo  del 3 novembre 1999 la
societa'   ha   dichiarato   in   ragione   delle  motivazioni  sopra
esplicitate,  cessato in ricorso al contratto di solidarieta' in data
1 luglio 1999 atteso che da tale data le maestranze sono passate alle
dipendenze della Alfa Servizi;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Ritenuto  di annullare e sostituire il predetto provvedimento del 4
ottobre 1999, n. 27110;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivationi in premessa esplicitate e' autorizzata, per il
periodo  dal  1  giugno 1999 al 30 giugno 1999, la corresponsione del
trattamento   di   integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  28 novembre 1996, n. 608, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  ditta  Alfano  Vincenzo,  con  sede in
Bagheria (Palermo), unita' di Messina e Palermo, per i quali e' stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la  riduzione  massima  dell'orario lavoro da 38 ore settimanali a 30
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a  161  unita',  su  un organico complessivo di 257
unita'.