IL COMITATO DELL'ALBO NAZIONALE
                    DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
                       LA GESTIONE DEI RIFIUTI
  Visto  il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente
di   concerto   con   i  Ministri  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  dei  trasporti  e della navigazione, e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento
di  organizzazione  e  di  funzionamento  dell'albo  nazionale  delle
imprese   che  effettuano  la  gestione  dei  rifiuti,  in  prosieguo
denominato albo;
  Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, lettera a), del medesimo
decreto  28 aprile  1998,  n. 406, il quale dispone che le imprese di
trasporto  dei  rifiuti  debbono  corredare  la  domanda d'iscrizione
all'albo  con  attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un
ingegnere  o  da  un  chimico  o  da  un  medico  igienista  iscritto
all'ordine  professionale,  dell'idoneita'  dei mezzi di trasporto in
relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
  Ritenuto,  ai  sensi  dell'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto
28 aprile  1998,  n. 406, di dover fissare i contenuti della predetta
attestazione;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Generalita'
  1.  L'idoneita' dei mezzi di trasporto di cui all'art. 12, comma 3,
lettera a), del decreto 28 aprile 1998, n. 406, deve essere attestata
a mezzo di perizia giurata, in prosieguo denominata perizia.
  2.  Nella  perizia devono essere individuati e precisati i seguenti
dati:
    a) dati  riguardanti  i  veicoli: fabbrica/tipo; numero di targa;
numero   di   telaio;   omologazione   o  approvazione;  carrozzeria;
attrezzature  installate;  dispositivi  di  sicurezza indipendenti da
errore  umano  in  relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare
(es.:  veicoli  in  fase  di  lavoro  =  freni  bloccati);  revisione
risultante  dalla  carta di circolazione; uso proprio o uso di terzi;
eventuale  licenza  al  trasporto di cose in conto proprio e relativi
codici  dell'attivita'  economica,  delle  cose  o classi di cose che
possono  essere trasportate; eventuale autorizzazione al trasporto di
cose  per  conto  di terzi o iscrizione all'albo autotrasportatori di
cose  per  conto  di  terzi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo
1998, n. 85;
    b)  le  tipologie  di  rifiuti  per  i  quali  il  veicolo  viene
dichiarato  idoneo, ed in particolare le singole tipologie di rifiuti
con i relativi C.E.R.;
    c) le modalita' e le condizioni di effettuazione del trasporto in
relazione  alle diverse tipologie di rifiuti per i quali e' richiesta
l'iscrizione;
  3.  L'attestazione dell'idoneita' di piu' di un veicolo puo' essere
redatta in un unico documento, purche' vengano riportati, per ciascun
veicolo, tutti gli elementi richiesti ai commi 1 e 2.