IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Visto  il decreto ministeriale 17 marzo 1993 e successive modifiche
ed integrazioni, relativo alla concessione alla Lottomatica S.p.a. di
Roma per la gestione del servizio del gioco del Lotto;
  Visto  l'art.  33,  comma  1,  della  legge n. 724/1994 che prevede
l'allargamento della rete di raccolta del gioco del Lotto, ammettendo
alla rete qualsiasi tabaccaio che ne faccia richiesta;
  Visto  che  l'art.  33  citato  ha  ricevuto attuazione a mezzo del
decreto  dirigenziale  30 dicembre  1999,  secondo  cui  la  rete  di
raccolta  dovra'  passare  da  15.000  punti  a  circa  35.000  punti
complessivi;
  Considerato  che  l'allargamento  della  rete  non puo' piu' essere
rinviato  per  la  valenza  che  la  stessa  assume  per i servizi di
interesse pubblico ad essa connessi;
  Considerato,  a tal riguardo, l'impegno assunto dal Sottosegretario
di  Stato per le finanze alla VI Commissione finanze della Camera dei
deputati,  svoltasi il 19 settembre 2000, sulla gestione dei giochi e
sul Lotto;
  Considerato  che  i  costi  degli  impianti  e  della  gestione per
l'allargamento sono stati stimati in circa 1.000 miliardi di lire;
  Rilevato  che  non  sussistono  le  condizioni  di bilancio perche'
l'amministrazione possa assumere il sopra stimato onere;
  Considerato  che  la  societa'  Lottomatica  e'  partecipe  in modo
specifico  e  diretto  dell'esercizio dei pubblici poteri inerenti al
gioco;
  Visto  l'art.  6  del  citato  decreto  ministeriale 17 marzo 1993,
secondo  cui  la  durata  della  concessione  e' fissata in nove anni
(comma  1),  con  l'intesa  che  (comma 3) "alla scadenza la presente
concessione  si  rinnovera'  tacitamente  per un egual periodo, salvo
disdetta  dell'amministrazione,  da  comunicare almeno sei mesi prima
della data di scadenza della concessione stessa";
  Vista  la  lettera  del  14 settembre  2000,  con  cui  la societa'
Lottomatica ha manifestato la sua disponibilita' a certe condizioni a
sostenere  tutti  gli  oneri  connessi  all'estensione della rete del
Lotto;
  Considerato   altresi'   che   nel   corso   delle   trattative  il
concessionario  ha  confermato  la  citata disponibilita' a fronte di
una maggiore  stabilita'  del rapporto concessorio nei limiti massimi
gia' valutati dalla Comunita' europea;
  Ritenuto  che  sussiste  l'interesse  pubblico  a  che  la medesima
societa',   senza  alcun  costo  aggiuntivo  per  l'erario,  provveda
all'allargamento  della rete, a fronte di una maggiore stabilita' del
rapporto e certezza della durata della gestione;
  Rilevato   tuttavia   che   tale  durata  non  potra'  superare  il
complessivo periodo di diciotto anni, gia' previsto (salvo disdetta o
revoca) dalla concessione in vigore;
  Rilevato  infatti  che  trattasi  dell'originario termine ultimo di
individuazione  del  concessionario,  termine  che  l'amministrazione
aveva  a  suo  tempo  programmato con il citato art. 6, comma 3 della
concessione;
  Ritenuto  che  puo'  sopperirsi  alla  mancanza  di  fondi  con  la
previsione  di rendere certo il dies ad quem della concessione, salvi
i casi di inadempimento del concessionario;
  Rilevato  che  il  potere  di  disdetta di cui all'art. 6, comma 3,
della    concessione    va   subordinato   alla   negativa   verifica
dell'amministrazione  circa  l'avvenuta attivazione tecnica dei punti
previsti dal programma di ampliamento della rete;
  Rilevato  che  nella  predetta  ipotesi  di  disdetta,  deve essere
comunque garantito al concessionario l'indennizzo determinato in base
al  consueto  criterio,  di cui all'art. 936 del codice civile, della
minor somma fra lo speso ed il migliorato;
  Ritenuto   necessario   sulla   base  dell'attivita'  svolta  dalla
Lottomatica   integrare   la   concessione  con  nuove  previsioni  a
salvaguardia    dell'interesse    pubblico,   in   accordo   con   il
concessionario;
  Viste le indicazioni contenute nella nota del 14 novembre 2000, del
Sottosegretario di Stato delegato per materia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  comma  5 dell'art. 5, del decreto ministeriale 17 marzo 1993 ed
il  successivo  comma  6 del medesimo articolo, cosi' come sostituito
dall'art.  1, comma 1, del decreto ministeriale 8 novembre 1993, sono
sostituiti dai seguenti:
  "5.   Le   commissioni   giudicatrici   delle   gare   indette  dal
concessionario     sono     nominate     dal    direttore    generale
dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato".
  "6.  Il  Presidente  ed  i componenti delle commissioni sono scelti
sulla  base  di  specifiche  competenze professionali, correlate alla
tipologia delle gare da espletare".