IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 maggio  1983,  n.  198,  sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto  il  decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e
commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da
Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  le  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991
e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanita',
con  i  quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per
il   condizionamento  e  l'etichettatura  dei  prodotti  del  tabacco
conformemente  alle  precrizioni  delle direttive del Consiglio delle
comunita' europee n. 89/622 e 92/41 CEE;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   ulteriori  tipi  di
condizionamenti   di   tabacchi   lavorati   di  cui  e'  ammessa  la
commercializzazione;
  Ritenuto,  che,  ai  sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio
1965,   n.   825,  e  successive  modificazioni,  occorre  provvedere
all'inserimento,  nella  tariffa  di  vendita,  di  varie  marche  di
tabacchi  lavorati esteri di provenienza UE (in conformita' ai prezzi
richiesti  dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni
dei  prezzi  di vendita di cui alla tabella, allegato B, e al decreto
direttoriale  13 gennaio  1999  che  fissa la ripartizione dei prezzi
stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;
  Considerato  che  occorre  provvedere,  in  conformita'  al  prezzo
richiesto   dai  fabbricanti  e  dagli  importatori  alla  variazione
dell'inserimento  nella  tariffa  di  vendita  di  alcune  marche  di
tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei
prezzi  di  cui  alle  tabelle  allegati  B  e C al succitato decreto
direttoriale 13 gennaio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  lettera  c)  dell'art.  1  del decreto ministeriale 13 febbraio
1985, e successive modificazioni e' sostituita dalla seguente:
    c) sigari e sigaretti in scatola o involucri da 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8,  10,  12,  15,  18,  20,  24, 25, 29, 30, 32, 36, 40, 42, 50 e 100
pezzi.