L'ASSESSORE
         ai beni culturali ambientali e pubblica istruzione

  Visto lo statuto della regione siciliana;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637,   recante  norme  di  attuazione  dello  statuto  della  regione
siciliana  in  materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle
arti;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del governo e
dell'amministrazione  della  regione siciliana, approvato con decreto
del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni  culturali  e  ambientali,  a  norma  dell'art.  1  della  legge
8 ottobre  1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999,
n. 490, che ha abrogato la legge 29 ottobre 1939, n. 1497;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  approvato con regio decreto
3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  il  D.A.  n.  5008  del  7 gennaio  1995, con il quale si e'
ricostituita per il quadriennio 1995/1999, la commissione provinciale
per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento;
  Visto  il  D.A. n. 5686 del 16 marzo 1993 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  regione  Sicilia  n.  20  del  17 aprile  1993  e i
successivi  DD.AA.  di proroga del 29 marzo 1995 e del 7 aprile 1997,
con  cui  la  fascia costiera dalla foce del torrente Cavarretto alla
foce  del  fiume  Carboj  nel  comune  di  Menfi  e' stata dichiarata
temporaneamente   immodificabile,  ai  sensi  della  legge  regionale
30 aprile 1991, n. 15;
  Esaminato il verbale n. 48 redatto nella seduta del 2 dicembre 1997
nel  quale  la  commissione  provinciale per la tutela delle bellezze
naturali   di   Agrigento   ha   proposto  di  sottoporre  a  vincolo
paesaggistico,  ai  sensi  della  legge  29 giugno  1939, n. 1497, la
fascia  costiera  dalla  foce  del  torrente Cavarretto alla foce del
fiume   Carboj   nel   territorio   comunale   di   Menfi  delimitata
perimetralmente  secondo quanto descritto nel verbale stesso a cui si
rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;
  Accertato  che  il  verbale del 2 dicembre 1997 e' stato pubblicato
all'albo  pretorio  del  comune  di  Menfi  dal  31 dicembre  1997 al
31 marzo 1998 e depositato nella segreteria del comune stesso, per il
periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;
  Vista  l'opposizione  avanzata verso la sopra riportata proposta di
vincolo  paesaggistico,  dalla  societa'  "Agricola Caparrina S.r.l."
spedita  il  7 marzo  1998, con la quale l'opponente, proprietaria di
una  grande  estensione  di  terreno ricadente all'interno della zona
vincolata  con  il  verbale  di  cui  sopra e' cenno, sostiene che il
limite  di  inedificabilita'  nella fascia di terreni prospicienti il
mare dall'ex torrente Cavarretto (ora orrido canale cementificato con
regolare  autorizzazione  )  al  fiume  Carboj  presenta  uno  strano
percorso   soltanto  nella  zona  Caparrina;  infatti  il  limite  e'
(casualmente)   identico  al  confine  di  proprieta'  della  partita
catastale   n.   8748   del   comune  di  Menfi,  mentre  nelle  zone
immediatamente  limitrofe  segue  le curve di livello e non i confini
particellari;
  Per  quanto  sopra  detto  la  linea  di demarcazione della zona di
inedificabilita'  sembra  piu'  frutto di una semplicistica scelta di
carattere  topografico  per  individuare  un  territorio, che non una
scelta  dettata  da  una  motivata  presa  visione delle peculiarita'
paesaggistiche  e  naturali  del  luogo. Pertanto viene auspicata una
visita  della  commissione  provinciale  di  Agrigento nei terreni di
proprieta'  dell'opponente  societa'  Caparrina al fine di segnalare,
nell'interesse  primario  del  territorio  e  dell'ambiente,  quali e
quanti   appezzamenti   di  terreno  all'interno  dell'azienda  siano
veramente meritevoli di tutela;
  Viste   le   controdeduzioni   della  soprintendenza  BB.CC.AA.  di
Agrigento prodotte con la nota n. 519 del 13 settembre 2000;
  Ritenuto  che  l'opposizione  sopra menzionata non e' supportata da
congrue  e  legittime motivazioni, in quanto il vincolo paesaggistico
proposto  non  e' di inedificabilita'; esso lungi dal musealizzare un
territorio   e'   atto  propeutico  alla  fase  della  pianificazione
paesistica;  costiuisce  infatti  contenuto obbligatorio del piano la
disciplina  delle  porzioni territoriali sottoposte a tutela. D'altra
parte  il  vincolo  paesaggistico  non preclude di per se', qualsiasi
attivita'  edilizia,  ma semplicemente comporta il controllo da parte
della  soprintendenza  degli  interventi  che  si  intendono eseguire
nell'area protetta. Quindi la legge n. 1497/1939 e' uno strumento che
serve  a  migliorare  e  non deprimere l'aspetto dei luoghi protetti.
Attraverso  la  sua  imposizione si pone esclusivamente la necessita'
della  verifica  della  compatibilita'  degli  interessi privati alla
trasformazione  edificatoria  con quelli pubblici della conservazione
delle risorse estetico-ambientali del territorio;
  Per  quanto  concerne  poi  l'auspicata  visita  della  commissione
provinciale  di  Agrigento  all'interno dell'area di proprieta' della
opponente  societa'  "Agricola  Caparrina  S.r.l.", la soprintendenza
afferma  che  e' stato effettuato un sopralluogo in data 20 settembre
1997,  cosi'  come  si puo' evincere dal verbale n. 48 del 2 dicembre
1997;
  Ritenuto  che  le  motivazioni  riportate nel succitato verbale del
2 dicembre   1997,   a   supporto   della  proposta  di  salvaguardia
paesaggistica  e  gia'  evidenziate  in  occasione  dell'adozione del
vincolo di temporanea immodificabilita', sono sufficienti e congrue e
testimoniano  di  un  ambiente  singolarissimo  che  presenta tutti i
requisiti  per  essere  oggetto di una studiata e corretta tutela che
impedisca  alle  bellezze  naturali  e  paesaggistiche  della zona in
questione di subire alterazioni e degrado irreversibili;
  Rilevato che la proposta avanzata dalla commissione provinciale per
la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento giunge a
definire  come  di  rito il vincolo paesaggistico dell'area medesima,
gia' dichiarato giusta D.A. n. 5686 del 16 marzo 1993 contestualmente
al   divieto   di   temporanea  immodificabilita'  di  quel  medesimo
territorio  ai  sensi  dell'art. 5 legge regionale 30 aprile 1991, n.
15;
  Considerato,  quindi,  nel  confermare  la  proposta  di vincolo in
argomento  di potere accogliere nella loro globalita' le motivazioni,
espresse   in   maniera   sufficiente  e  congrua  dalla  commissione
provinciale  per  la  tutela delle bellezze naturali di Agrigento nel
verbale della seduta del 2 dicembre 1997 e correttamente approfondite
nelle  planimetrie sub. "A", "B", "C", "D" ed "E" allegate al verbale
stesso,  documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante
del presente decreto;
  Ritenuto  pertanto,  che, nella specie ricorrono evidenti motivi di
pubblico  interesse,  per  il cospicuo carattere di bellezza naturale
rivestita  dai luoghi che suggeriscono l'opportunita' di sottoporre a
vincolo  paesaggistico  la  fascia  costiera  dalla foce del torrente
Cavarretto  alla  foce  del  fiume  Carboj  ricadente  nel territorio
comunale  di  Menfi,  in conformita' alla proposta verbalizzata dalla
commissione  provinciale  per  la  tutela  delle  bellezze naturali e
panoramiche di Agrigento nella seduta del 2 dicembre 1997;
  Rilevato  che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo
per  i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli
immobili   ricadenti   nella   zona  vincolata,  di  presentare  alla
competente    soprintendenza    BB.CC.AA.,    per    la    preventiva
autorizzazione,  qualsiasi  progetto  di  opere  che possa modificare
l'aspetto esteriore della zona stessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni espresse in premessa, la fascia costiera dalla
foce  del  torrente  Cavarretto alla foce del fiume Carboj in agro di
Menfi   descritta  nel  verbale  n.  48  del  2 dicembre  1997  della
commissione  provinciale  per  la  tutela  delle  bellezze naturali e
panoramiche di Agrigento, delimitata nelle planimetrie sub. "A", "B",
"C",  "D"  ed  "E"  allegate,  che  insieme  al verbale formano parte
integrante  del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse
pubblico,  ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 139 lettere c) e d)
del  testo unico approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490,
che  ha  abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 del
regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357.