L'ASSESSORE ai beni culturali ambientali e pubblica istruzione Visto lo statuto della regione siciliana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 ottobre 1939, n. 1497; Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Visto il D.A. n. 5008 del 7 gennaio 1995, con il quale si e' ricostituita per il quadriennio 1995/1999, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento; Visto il D.A. n. 5686 del 16 marzo 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 20 del 17 aprile 1993 e i successivi DD.AA. di proroga del 29 marzo 1995 e del 7 aprile 1997, con cui la fascia costiera dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj nel comune di Menfi e' stata dichiarata temporaneamente immodificabile, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; Esaminato il verbale n. 48 redatto nella seduta del 2 dicembre 1997 nel quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Agrigento ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la fascia costiera dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj nel territorio comunale di Menfi delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale stesso a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto; Accertato che il verbale del 2 dicembre 1997 e' stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Menfi dal 31 dicembre 1997 al 31 marzo 1998 e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939; Vista l'opposizione avanzata verso la sopra riportata proposta di vincolo paesaggistico, dalla societa' "Agricola Caparrina S.r.l." spedita il 7 marzo 1998, con la quale l'opponente, proprietaria di una grande estensione di terreno ricadente all'interno della zona vincolata con il verbale di cui sopra e' cenno, sostiene che il limite di inedificabilita' nella fascia di terreni prospicienti il mare dall'ex torrente Cavarretto (ora orrido canale cementificato con regolare autorizzazione ) al fiume Carboj presenta uno strano percorso soltanto nella zona Caparrina; infatti il limite e' (casualmente) identico al confine di proprieta' della partita catastale n. 8748 del comune di Menfi, mentre nelle zone immediatamente limitrofe segue le curve di livello e non i confini particellari; Per quanto sopra detto la linea di demarcazione della zona di inedificabilita' sembra piu' frutto di una semplicistica scelta di carattere topografico per individuare un territorio, che non una scelta dettata da una motivata presa visione delle peculiarita' paesaggistiche e naturali del luogo. Pertanto viene auspicata una visita della commissione provinciale di Agrigento nei terreni di proprieta' dell'opponente societa' Caparrina al fine di segnalare, nell'interesse primario del territorio e dell'ambiente, quali e quanti appezzamenti di terreno all'interno dell'azienda siano veramente meritevoli di tutela; Viste le controdeduzioni della soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento prodotte con la nota n. 519 del 13 settembre 2000; Ritenuto che l'opposizione sopra menzionata non e' supportata da congrue e legittime motivazioni, in quanto il vincolo paesaggistico proposto non e' di inedificabilita'; esso lungi dal musealizzare un territorio e' atto propeutico alla fase della pianificazione paesistica; costiuisce infatti contenuto obbligatorio del piano la disciplina delle porzioni territoriali sottoposte a tutela. D'altra parte il vincolo paesaggistico non preclude di per se', qualsiasi attivita' edilizia, ma semplicemente comporta il controllo da parte della soprintendenza degli interventi che si intendono eseguire nell'area protetta. Quindi la legge n. 1497/1939 e' uno strumento che serve a migliorare e non deprimere l'aspetto dei luoghi protetti. Attraverso la sua imposizione si pone esclusivamente la necessita' della verifica della compatibilita' degli interessi privati alla trasformazione edificatoria con quelli pubblici della conservazione delle risorse estetico-ambientali del territorio; Per quanto concerne poi l'auspicata visita della commissione provinciale di Agrigento all'interno dell'area di proprieta' della opponente societa' "Agricola Caparrina S.r.l.", la soprintendenza afferma che e' stato effettuato un sopralluogo in data 20 settembre 1997, cosi' come si puo' evincere dal verbale n. 48 del 2 dicembre 1997; Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 2 dicembre 1997, a supporto della proposta di salvaguardia paesaggistica e gia' evidenziate in occasione dell'adozione del vincolo di temporanea immodificabilita', sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni e degrado irreversibili; Rilevato che la proposta avanzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento giunge a definire come di rito il vincolo paesaggistico dell'area medesima, gia' dichiarato giusta D.A. n. 5686 del 16 marzo 1993 contestualmente al divieto di temporanea immodificabilita' di quel medesimo territorio ai sensi dell'art. 5 legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalita' le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Agrigento nel verbale della seduta del 2 dicembre 1997 e correttamente approfondite nelle planimetrie sub. "A", "B", "C", "D" ed "E" allegate al verbale stesso, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto; Ritenuto pertanto, che, nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezza naturale rivestita dai luoghi che suggeriscono l'opportunita' di sottoporre a vincolo paesaggistico la fascia costiera dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj ricadente nel territorio comunale di Menfi, in conformita' alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento nella seduta del 2 dicembre 1997; Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza BB.CC.AA., per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, la fascia costiera dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj in agro di Menfi descritta nel verbale n. 48 del 2 dicembre 1997 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, delimitata nelle planimetrie sub. "A", "B", "C", "D" ed "E" allegate, che insieme al verbale formano parte integrante del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 lettere c) e d) del testo unico approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.