IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate

   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600,  e  successive modificazioni, recante disposizioni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi;
   Visto  l'articolo  7-bis  del suddetto decreto n. 600 del 1973, in
base al quale i soggetti indicati nel titolo III del medesimo decreto
che  corrispondono  somme  e  valori  soggetti  a ritenute alla fonte
secondo   le  disposizioni  dello  stesso  titolo  devono  rilasciare
un'apposita certificazione unica (CUD), ai fini dei contributi dovuti
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) ed agli altri
enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle
finanze;
   Visto  il  decreto  25  agosto  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 207 del 3 settembre 1999, concernente
l'estensione  all'Istituto  nazionale  di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP)  e all'Istituto nazionale di
previdenza  per  i  dirigenti  di  aziende industriali (INPDAI) della
certificazione  unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti
d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n.  322, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il
regolamento    recante   modalita'   per   la   presentazione   delle
dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto;
   Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente
norme  di  semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore aggiunto,
nonche'   di   modernizzazione   del   sistema   di   gestione  delle
dichiarazioni,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo 28
dicembre  1998, n. 490, concernente la revisione della disciplina dei
centri di assistenza fiscale;
   Visto   il  decreto  legislativo  2  settembre  1997,  n.  314,  e
successive modificazioni, recante norme in materia di armonizzazione,
razionalizzazione  e  semplificazione  delle  disposizioni  fiscali e
previdenziali  concernenti  i  redditi  di  lavoro  dipendente  e dei
relativi  adempimenti da parte dei datori di lavoro; Visto il decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, e successive modificazioni,
concernente  l'istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,   revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e  delle
detrazioni   dall'imposta   sul   reddito  delle  persone  fisiche  e
l'istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' il
riordino della disciplina dei tributi locali;
   Visto  il  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  e
successive    modificazioni,   concernente   l'istituzione   di   una
addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
   Vista,  in  particolare, la normativa contenente agevolazioni agli
effetti  delle  imposte sui redditi a seguito di calamita' naturali o
di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti
d'imposta per determinate categorie di contribuenti;
   Visto  il  decreto  legislativo  23 dicembre 1999, n. 505, recante
disposizioni  integrative  e  correttive  dei  decreti  legislativi 2
settembre  1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997,
n.  466  e  n.  467,  in  materia  di redditi di capitale, di imposta
sostitutiva  della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro
dipendente;
   Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, concernente
disposizioni  integrative  e  correttive  dei  decreti legislativi 15
dicembre   1997,  n.  446,  e  18  dicembre  1997,  n.  472,  ed,  in
particolare,  recante  disposizioni  modificative  delle modalita' di
prelievo  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul reddito delle
persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
   Vista  la  legge  21  novembre 2000, n. 342, concernente misure in
materia fiscale;
   Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive
modificazioni,  concernente  la riforma delle sanzioni tributarie non
penali  in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
e di riscossione dei tributi;
   Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive
modificazioni,   concernente  disposizioni  generali  in  materia  di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
   Visto  l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973,  n.  600, e successive modificazioni, in base al
quale   i   soggetti   esonerati   dall'obbligo   di   presentare  la
dichiarazione  dei  redditi,  ai fini della scelta della destinazione
dell'otto  per  mille  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
prevista  dall'art.  47  della  legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle
leggi  che  approvano  le  intese con le confessioni religiose di cui
all'art.  8,  terzo  comma, della Costituzione, possono presentare la
certificazione  unica  rilasciata  dai  sostituti  d'imposta  con  le
modalita' previste ed il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione dei redditi;
   Visto  l'art.  10,  comma  3,  del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n.  461,  in base al quale devono essere stabilite con decreto
del   Ministro   delle   finanze   le   modalita'  per  l'adempimento
dell'obbligo  di rilascio della certificazione dei redditi diversi di
natura finanziaria;
   Visto  il  decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente
disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
   Vista  la  legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei
diritti del contribuente;
   Visti  gli  articoli  3,  comma  2, e 16 del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  come  modificato dal decreto legislativo 31
marzo   1998,   n.  80,  concernenti  l'esercizio  dei  poteri  e  le
attribuzioni dei dirigenti generali;
   Vista  la  legge  31  dicembre  1996, n. 675, in materia di tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;  Considerato  che  in  materia  di  trattamento  dei  dati
personali,   l'informativa   da   rendere   agli   interessati  e  le
disposizioni  riguardanti  la  manifestazione  del  consenso  per  il
trattamento dei dati sensibili sono sostanzialmente analoghe a quelle
contenute  nella certificazione (CUD) e nei modelli 730 approvati per
l'anno precedente;

                              Decreta:
                               Art. 1.
Approvazione  dello  schema  di  certificazione dei redditi di lavoro
dipendente  e  assimilati  nonche'  dei  contributi  previdenziali  e
                            assistenziali
1.  E' approvato l'annesso schema di certificazione unica modello CUD
2001,  unitamente  alle  informazioni  per  il contribuente, relativo
all'anno  2000 da utilizzare ai fini dell'attestazione dell'ammontare
complessivo  dei  redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questo
assimilati,  di  cui  agli  articoli  46  e  47 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, corrisposti nell'anno 2000,
delle   anticipazioni   sulle  indennita'  di  fine  rapporto,  delle
indennita'  di  fine  rapporto  corrisposte  per  la  cessazione  dei
rapporti  di  lavoro  dipendente,  avvenute  a partire dal 1974 o non
ancora  avvenute,  delle  relative ritenute di acconto operate, delle
detrazioni   effettuate,  dei  dati  previdenziali  ed  assistenziali
relativi  alla  contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAI e
all'INPDAP, nonche' per l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti
pensionistici  corrisposti, delle ritenute di acconto operate e delle
                 detrazioni effettuate (Allegato 1).
                     2. Sono altresi' approvate:
a)  le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico e altro
sostituto  d'imposta  per  la compilazione dei dati fiscali (Allegato
                                 2);
b)  le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico e altro
sostituto  d'imposta  per  la  compilazione  dei dati previdenziali e
          assistenziali INPS, INPDAI e INPDAP (Allegato 3);
3.  Il  datore  di  lavoro,  ente  pensionistico  o  altro  sostituto
d'imposta  deve  compilare la certificazione secondo le istruzioni di
cui  agli  allegati  2  e  3  e  deve  rilasciarla  al  contribuente,
unitamente alle informazioni contenute nel predetto allegato 1, entro
i  termini  previsti  dall'articolo  7-bis,  comma 2, del decreto del
Presidente   della   Repubblica   29   settembre  1973,  n.  600.  La
certificazione  puo'  essere  sottoscritta  anche mediante sistemi di
                      elaborazione automatica.
4.  L'esposizione  dei dati da indicare nella certificazione CUD 2001
deve  rispettare  la  sequenza,  la denominazione e l'indicazione del
numero  progressivo  previsti  nello  schema  di  cui all'allegato 1.
Relativamente  ai campi non compilati, i predetti dati possono essere
omessi  se  tale  modalita'  risulta  piu'  agevole  per il datore di
lavoro.   Gli   enti  pubblici  e  privati  che  erogano  trattamenti
pensionistici   possono,   altresi',   non  indicare  nella  predetta
certificazione  i  dati  di  cui ai punti da 3 a 8 dei "Dati fiscali"
dell'allegato  1.  La  certificazione  puo'  essere redatta anche con
  veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema allegato.
5.  Lo schema di certificazione CUD 2001 puo' essere utilizzato anche
per  certificare  i  dati  relativi agli anni successivi al 2000 fino
alla approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal caso i
riferimenti   agli  anni  2000  e  2001  contenuti  nello  schema  di
certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti
                        agli anni successivi.