IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'articolo 7-bis del suddetto decreto n. 600 del 1973, in base al quale i soggetti indicati nel titolo III del medesimo decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare un'apposita certificazione unica (CUD), ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) ed agli altri enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze; Visto il decreto 25 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 207 del 3 settembre 1999, concernente l'estensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, cosi' come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale; Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' il riordino della disciplina dei tributi locali; Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamita' naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, concernente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, ed, in particolare, recante disposizioni modificative delle modalita' di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente misure in materia fiscale; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; Visto l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in base al quale i soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare la certificazione unica rilasciata dai sostituti d'imposta con le modalita' previste ed il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi; Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalita' per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente; Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Considerato che in materia di trattamento dei dati personali, l'informativa da rendere agli interessati e le disposizioni riguardanti la manifestazione del consenso per il trattamento dei dati sensibili sono sostanzialmente analoghe a quelle contenute nella certificazione (CUD) e nei modelli 730 approvati per l'anno precedente; Decreta: Art. 1. Approvazione dello schema di certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati nonche' dei contributi previdenziali e assistenziali 1. E' approvato l'annesso schema di certificazione unica modello CUD 2001, unitamente alle informazioni per il contribuente, relativo all'anno 2000 da utilizzare ai fini dell'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questo assimilati, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti nell'anno 2000, delle anticipazioni sulle indennita' di fine rapporto, delle indennita' di fine rapporto corrisposte per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAI e all'INPDAP, nonche' per l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate (Allegato 1). 2. Sono altresi' approvate: a) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico e altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati fiscali (Allegato 2); b) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico e altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAI e INPDAP (Allegato 3); 3. Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta deve compilare la certificazione secondo le istruzioni di cui agli allegati 2 e 3 e deve rilasciarla al contribuente, unitamente alle informazioni contenute nel predetto allegato 1, entro i termini previsti dall'articolo 7-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La certificazione puo' essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica. 4. L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione CUD 2001 deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previsti nello schema di cui all'allegato 1. Relativamente ai campi non compilati, i predetti dati possono essere omessi se tale modalita' risulta piu' agevole per il datore di lavoro. Gli enti pubblici e privati che erogano trattamenti pensionistici possono, altresi', non indicare nella predetta certificazione i dati di cui ai punti da 3 a 8 dei "Dati fiscali" dell'allegato 1. La certificazione puo' essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema allegato. 5. Lo schema di certificazione CUD 2001 puo' essere utilizzato anche per certificare i dati relativi agli anni successivi al 2000 fino alla approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2000 e 2001 contenuti nello schema di certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti agli anni successivi.