Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art.  10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge,
integrate  con  le modifiche apportate dalla legge di conversione che
di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte nelle note. Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali  modifiche  sul  terminale sono riportate tra i segni (( ...
)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                              Art. 01.
           Applicazione della legge 27 luglio 2000, n. 212
((  1.  Le  prescrizioni  di  cui  alla legge 27 luglio 2000, n. 212,
concernente  disposizioni  in  materia  di  statuto  dei  diritti del
contribuente,  in quanto incompatibili, non si applicano al contenuto
del presente decreto. ))
          Riferimento normativo:
              La  legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni
          in  materia  di  statuto  dei diritti del contribuente", e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2000, n.
          177.
                               Art. 1.
                 Modifiche agli scaglioni di reddito
                  ed agli importi delle detrazioni
  1.  Nell'articolo  11,  comma  1, del testo unico delle imposte sui
redditi   approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre   1986,  n.  917,  concernente  la  determinazione  delle
aliquote  per  scaglioni  di  reddito, per il periodo d'imposta 2000,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nella  lettera  a),  le parole: "fino a lire 15.000.000", sono
sostituite dalle seguenti: "fino a lire 20.000.000";
    b) nella  lettera  b),  le  parole: "oltre lire 15.000.000", sono
sostituite dalle seguenti: "oltre lire 20.000.000".
  2.  Nell'articolo  13  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  concernente  le  detrazioni  per  redditi  di lavoro
dipendente,  autonomo o d'impresa per il periodo d'imposta 2000, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel  comma  1,  le  lettere  da  a) a s) sono sostituite dalle
seguenti:
    "a)  lire  2.220.000  se  l'ammontare  complessivo dei redditi di
lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;
    b) lire  2.100.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  12.000.000  ma non a lire
12.300.000;
    c) lire  2.000.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  12.300.000  ma non a lire
12.600.000;
    d) lire  1.900.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  12.600.000  ma non a lire
15.000.000;
    e) lire  1.750.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  15.000.000  ma non a lire
15.300.000;
    f) lire  1.600.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  15.300.000  ma non a lire
15.600.000;
    g) lire  1.450.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  15.600.000  ma non a lire
15.900.000;
    h) lire  1.330.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  15.900.000  ma non a lire
16.000.000;
    i) lire  1.260.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  16.000.000  ma non a lire
17.000.000;
    l) lire  1.190.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  17.000.000  ma non a lire
18.000.000;
    m) lire  1.120.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  18.000.000  ma non a lire
19.000.000;
    n) lire  1.050.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi di
lavoro  dipendente  e'  superiore  a  lire  19.000.000  ma non a lire
30.000.000;
    o) lire  950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;
    p) lire  850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
    q) lire  750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
    r) lire  650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;
    s) lire  550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
    t) lire  450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
    u) lire  350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
    v) lire  250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
    z) lire  150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
    aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 100.000.000.";
    b) nel  comma  3,  le  lettere  da  a) a g) sono sostituite dalle
seguenti:
    "a)  lire  1.110.000  se  l'ammontare  complessivo dei redditi di
lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;
    b) lire  1.000.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi di
lavoro  autonomo  e di impresa e' superiore a lire 9.100.000 ma non a
lire 9.300.000;
    c) lire  900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo  e  di  impresa  e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire
9.600.000;
    d) lire  800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo  e  di  impresa  e' superiore a lire 9.600.000 ma non a lire
9.900.000;
    e) lire  700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo  e  di  impresa  e' superiore a lire 9.900.000 ma non a lire
15.000.000;
    f) lire  600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo  e  di  impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire
15.300.000;
    g) lire  480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo  e  di  impresa e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire
16.000.000;
    h) lire  410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo  e  di  impresa e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire
17.000.000;
    i) lire  340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo  e  di  impresa e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire
18.000.000;
    l) lire  270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo  e  di  impresa e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire
19.000.000;
    m) lire  200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo  e  di  impresa e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire
30.000.000;
    n) lire  100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo  e  di  impresa e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire
60.000.000.".
  3.  I  sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedono
all'applicazione  delle  disposizioni  di cui al presente articolo in
sede  di  effettuazione  delle  operazioni  di conguaglio relative ai
redditi  dell'anno 2000; tuttavia, a titolo di acconto, entro il mese
di novembre,  restituiscono a ciascun percipiente le ritenute operate
nel  corso  dell'anno  2000  fino  ad un importo non superiore a lire
350.000.
  4.  Per  il  periodo  d'imposta  2000, la misura dell'acconto, gia'
ridotta  ai soli fini dell'IRPEF dal 98 al 92 per cento dall'articolo
6,  comma  8,  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente
ridotta,  agli  stessi  fini,  dal  92  all'87 per cento. I sostituti
d'imposta,  che trattengono la seconda o unica rata di acconto per il
periodo   d'imposta   2000   per   i   soggetti   che   hanno  fruito
dell'assistenza  fiscale relativamente alla dichiarazione dei redditi
del  periodo  d'imposta  1999,  sono  tenuti ad applicare la presente
disposizione   senza   attendere  alcuna  richiesta  da  parte  degli
interessati.
  5.  Per  il  periodo  d'imposta  in corso alla data del 31 dicembre
2000,  la  misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e' ridotta dal 98 al 95 per cento. Per il medesimo periodo
d'imposta  la  misura  dell'acconto  dell'imposta  sul  reddito delle
persone giuridiche e' ridotta dal 98 al 93 per cento.
  6.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione  economica,  sono  determinate  le  modalita'  per  la
compensazione  a favore delle regioni dei minori introiti conseguenti
alla riduzione della misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
          Riferimenti normativi:
              Si   riporta   il   testo   degli   articoli  11  e  13
          (quest'ultimo  modificato  anche  dalla  legge  21 novembre
          2000,   n.   342,  recante  "Misure  in  materia  fiscale",
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre
          2000,  S.O.  n.  194),  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione
          del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi", pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  31 dicembre 1986, n. 302, S.O.,
          cosi' come modificato dal presente articolo:
              "Art.  11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
          lorda  e' determinata applicando al reddito complessivo, al
          netto  degli  oneri  deducibili  indicati  nell'art. 10, le
          seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

       a) fino a lire 20.000.000 ............................ 18,5%
       b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 .... 25,5%
       c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 .... 33,5%
       d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 ... 39,5%
       e) oltre lire 135.000.000 ............................ 45,5%
              2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
          lorda,   fino   alla  concorrenza  del  suo  ammontare,  le
          detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis.
              3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
          d'imposta  spettanti al contribuente a norma degli articoli
          14  e  15.  Salvo  quanto  disposto  nel  comma  3-bis,  se
          l'ammontare  dei  crediti  d'imposta  e' superiore a quello
          dell'imposta  netta  il  contribuente  ha  diritto,  a  sua
          scelta,    di    computare   l'eccedenza   in   diminuzione
          dell'imposta  relativa al periodo d'imposta successivo o di
          chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
              3-bis.   Il   credito  di  imposta  spettante  a  norma
          dell'art.   14,   per   la   parte   che   trova  copertura
          nell'ammontare  delle  imposte  di  cui alla lettera b) del
          comma   1  dell'art.  105,  e'  riconosciuto  come  credito
          limitato   ed   e'  escluso  dall'applicazione  dell'ultimo
          periodo  del  comma 3.  Il  credito  limitato  si considera
          utilizzato  prima  degli  altri  crediti  di  imposta ed e'
          portato  in  detrazione  fino  a  concorrenza  della  quota
          dell'imposta  netta  relativa  agli  utili  per  i quali e'
          attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare
          di   detti   utili   comprensivo  del  credito  limitato  e
          l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito
          stesso  e  al  netto delle perdite di precedenti periodi di
          imposta ammesse in diminuzione.
              3-ter.  Relativamente al credito di imposta limitato di
          cui   al  comma  3-bis,  il  contribuente  ha  facolta'  di
          avvalersi  delle  disposizioni  dei  commi  4 e 5 dell'art.
          14.".
              "Art.  13  (Altre  detrazioni). - 1. Se alla formazione
          del  reddito  complessivo  concorrono uno o piu' redditi di
          lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda,
          rapportata  al  periodo  di lavoro o di pensione nell'anno,
          anche  a  fronte  delle  spese inerenti alla produzione del
          reddito, secondo i seguenti importi:
                a) lire  2.220.000  se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;
                b) lire  2.100.000  se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.000.000
          ma non a lire 12.300.000;
                c) lire  2.000.000  se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.300.000
          ma non a lire 12.600.000;
                d) lire  1.900.000  se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.600.000
          ma non a lire 15.000.000;
                e) lire  1.750.000  se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.000.000
          ma non a lire 15.300.000;
                f) lire  1.600.000  se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.300.000
          ma non a lire 15.600.000;
                g) lire  1.450.000  se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.600.000
          ma non a lire 15.900.000;
                h) lire  1.330.000  se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.900.000
          ma non a lire 16.000.000;
                i) lire  1.260.000  se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 16.000.000
          ma non a lire 17.000.000;
                l) lire  1.190.000  se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 17.000.000
          ma non a lire 18.000.000;
                m) lire  1.120.000  se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 18.000.000
          ma non a lire 19.000.000;
                n) lire  1.050.000  se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 19.000.000
          ma non a lire 30.000.000;
                o) lire   950.000   se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 30.000.000
          ma non a lire 40.000.000;
                p) lire   850.000   se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 40.000.000
          ma non a lire 50.000.000;
                q) lire   750.000   se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 50.000.000
          ma non a lire 60.000.000;
                r) lire   650.000   se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.000.000
          ma non a lire 60.300.000;
                s) lire   550.000   se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.300.000
          ma non a lire 70.000.000;
                t) lire   450.000   se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 70.000.000
          ma non a lire 80.000.000;
                u) lire   350.000   se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 80.000.000
          ma non a lire 90.000.000;
                v) lire   250.000   se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.000.000
          ma non a lire 90.400.000;
                z) lire   150.000   se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.400.000
          ma non a lire 100.000.000;
                aa) lire   100.000  se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi   di   lavoro   dipendente   e'  superiore  a  lire
          100.000.000.
              2. Se   alla   formazione   del   reddito   complessivo
          concorrono   soltanto   redditi   di   pensione   e  quello
          dell'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale e
          delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione,
          rapportata   al   periodo   di  pensione  nell'anno,  cosi'
          determinata:
                a) lire  190.000,  per i soggetti di eta' inferiore a
          75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione
          non supera lire 9.400.000;
                b) lire  120.000,  per i soggetti di eta' inferiore a
          75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione
          supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
                c) lire 430.000, per i soggetti di eta' non inferiore
          a  75  anni,  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi di
          pensione non supera lire 9.400.000;
                d) lire 360.000, per i soggetti di eta' non inferiore
          a  75  anni,  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi di
          pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
                e) lire 180.000, per i soggetti di eta' non inferiore
          a  75  anni,  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi di
          pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
                f) lire  90.000, per i soggetti di eta' non inferiore
          a  75  anni,  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi di
          pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.
              2-bis. La  detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed
          f)  del  comma  2 compete a decorrere dal periodo d'imposta
          nel quale e' compiuto il settantacinquesimo anno di eta'.
              2-ter.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono   soltanto   il   reddito,  non  superiore  alla
          deduzione  prevista  dall'art. 10, comma 3-bis, dell'unita'
          immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale  e  delle
          relative  pertinenze,  il  reddito  derivante dagli assegni
          periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed
          effettiva,  di scioglimento o annullamento del matrimonio o
          di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro
          autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata
          e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro
          dipendente   di   durata  inferiore  all'anno,  spetta  una
          detrazione secondo i seguenti importi:
                a) lire   300.000,   se   l'ammontare   del   reddito
          complessivo non supera lire 9.100.000;
                b) lire   200.000,   se   l'ammontare   del   reddito
          complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;
                c) lire   100.000,   se   l'ammontare   del   reddito
          complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.
              3.   Se   alla   formazione   del  reddito  complessivo
          concorrono  uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al
          comma  1  dell'art.  49  o  di  impresa di cui all'art. 79,
          spetta  una  detrazione  dall'imposta lorda, non cumulabile
          con quella prevista dal comma 1, pari a:
                a) lire  1.110.000  se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi  di  lavoro  autonomo  e di impresa non supera lire
          9.100.000;
                b) lire  1.000.000  se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
          9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
                c) lire   900.000   se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
          9.300.000 ma non a lire 9.600.000;
                d) lire   800.000   se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
          9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
                e) lire   700.000   se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
          9.900.000 ma non a lire 15.000.000;
                f) lire   600.000   se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
          15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
                g) lire   480.000   se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
          15.300.000 ma non a lire 16.000.000;
                h) lire   410.000   se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
          16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
                i) lire   340.000   se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
          17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
                l) lire   270.000   se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
          18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
                m) lire   200.000   se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
          19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
                n) lire   100.000   se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
          30.000.000 ma non a lire 60.000.000.".
              Si  riporta  il testo degli articoli 23 (come da ultimo
          modificato  dalla  legge  21 novembre 2000, n. 342, recante
          "Misure  in  materia  fiscale",  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  276 del 25 novembre 2000, S.O. n. 194) e 29,
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600,  recante "Disposizioni comuni in materia di
          accertamento  delle  imposte sui redditi", pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 1,:
              "Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). -
          1.  Gli  enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1,
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del
          predetto  testo  unico  e le persone fisiche che esercitano
          imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo
          unico,   o   imprese   agricole,  le  persone  fisiche  che
          esercitano  arti e professioni, nonche' il condominio quale
          sostituto  di imposta, i quali corrispondono somme e valori
          di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare
          all'atto  del  pagamento  una  ritenuta a titolo di acconto
          dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche dovuta dai
          percipienti,  con  obbligo  di  rivalsa. Nel caso in cui la
          ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
          in  tutto  o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
          il  sostituito  e'  tenuto a versare al sostituto l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta.
              1-bis.   I   soggetti   che   adempiono  agli  obblighi
          contributivi  sui  redditi  di  lavoro  dipendente prestato
          all'estero  di  cui all'art. 48, concernente determinazione
          del  reddito  di  lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          devono in ogni caso operare le relative ritenute.
              2. La ritenuta da operare e' determinata:
                a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
          cui  all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  esclusi  quelli indicati alle
          successive  lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo
          di  paga,  con  le  aliquote dell'imposta sul reddito delle
          persone   fisiche,  ragguagliando  al  periodo  di  paga  i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le
          detrazioni  previste  negli  articoli  12  e 13, del citato
          testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di
          cui  agli  articoli  12  e  13, del citato testo unico sono
          effettuate  se  il  percipiente dichiara di avervi diritto,
          indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare
          tempestivamente  le  eventuali variazioni. La dichiarazione
          ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;
                b) sulle  mensilita'  aggiuntive e sui compensi della
          stessa  natura,  con  le  aliquote dell'imposta sul reddito
          delle    persone    fisiche,   ragguagliando   a   mese   i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito;
                c) sugli   emolumenti   arretrati  relativi  ad  anni
          precedenti  di  cui  all'art.  16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
          stesso  testo  unico,  intendendo  per  reddito complessivo
          netto  l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
          corrisposti   dal   sostituto  al  sostituito  nel  biennio
          precedente;
                d) sulla  parte  imponibile  del  trattamento di fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e delle altre
          indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
          del  citato  testo  unico con i criteri di cui all'art. 17,
          comma  1,  secondo  periodo,  e comma 2-bis, terzo periodo,
          dello stesso testo unico;
                d-bis)  sulla  parte  imponibile delle prestazioni di
          cui  all'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo
          unico, con i criteri di cui all'art. 17-bis, comma 1, primo
          periodo, dello stesso testo unico;
                e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
          cui  all'art.  48,  del  citato  testo  unico, non compresi
          nell'art.  16,  comma  1,  lettera  a),  dello stesso testo
          unico,  corrisposti  agli  eredi del lavoratore dipendente,
          con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
              3.  I  soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
          entro  il  28 febbraio  dell'anno  successivo e, in caso di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il  conguaglio  tra  le  ritenute  operate  sulle somme e i
          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonche' sui
          compensi  e  le  indennita'  di  cui  all'art. 47, comma 1,
          lettera  b),  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il
          12 gennaio   dell'anno   successivo,   e  l'imposta  dovuta
          sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
          conto  delle  detrazioni  di cui agli articoli 12 e 13, del
          citato  testo  unico, e di quelle eventualmente spettanti a
          norma dell'art. 13-bis dello stesso testo unico per oneri a
          fronte   dei  quali  il  datore  di  lavoro  ha  effettuato
          trattenute,  nonche',  limitatamente agli oneri di cui alle
          lettere  c)  e  f) dello stesso articolo, per erogazioni in
          conformita'   a   contratti   collettivi  o  ad  accordi  e
          regolamenti   aziendali.   In   caso  di  incapienza  delle
          retribuzioni  a  subire il prelievo delle imposte dovute in
          sede  di  conguaglio  di  fine  anno  entro  il 28 febbraio
          dell'anno  successivo,  il  sostituito  puo' dichiarare per
          iscritto   al   sostituto  di  volergli  versare  l'importo
          corrispondente  alle  ritenute  ancora  dovute,  ovvero, di
          autorizzarlo  ad  effettuare il prelievo sulle retribuzioni
          dei  periodi  di  paga  successivi  al secondo dello stesso
          periodo  di  imposta.  Sugli importi di cui e' differito il
          pagamento  si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per
          cento  mensile,  che  e' trattenuto e versato nei termini e
          con  le  modalita'  previste per le somme cui si riferisce.
          L'importo che al termine del periodo d'imposta non e' stato
          trattenuto  per  cessazione  del  rapporto  di lavoro o per
          incapienza   delle   retribuzioni  deve  essere  comunicato
          all'interessato  che deve provvedere al versamento entro il
          15 gennaio  dell'anno  successivo.  Se  alla formazione del
          reddito  di  lavoro  dipendente  concorrono  somme o valori
          prodotti   all'estero   le  imposte  ivi  pagate  a  titolo
          definitivo  sono  ammesse  in detrazione fino a concorrenza
          dell'imposta   relativa   ai   predetti   redditi  prodotti
          all'estero.  La  disposizione  del  periodo  precedente  si
          applica  anche  nell'ipotesi  in  cui  le  somme o i valori
          prodotti  all'estero  abbiano concorso a formare il reddito
          di  lavoro  dipendente  in periodi d'imposta precedenti. Se
          concorrono   redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri  la
          detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
              4.   Ai   fini   del  compimento  delle  operazioni  di
          conguaglio  di  fine  anno  il  sostituito puo' chiedere al
          sostituto  di  tenere  conto  anche  dei  redditi di lavoro
          dipendente,  o  assimilati  a  quelli di lavoro dipendente,
          percepiti  nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
          tal   fine  il  sostituito  deve  consegnare  al  sostituto
          d'imposta,  entro  il  12  del  mese di gennaio del periodo
          d'imposta  successivo a quello in cui sono stati percepiti,
          la  certificazione  unica  concernente  i redditi di lavoro
          dipendente,  o  assimilati  a  quelli di lavoro dipendente,
          erogati  da  altri  soggetti,  compresi  quelli  erogati da
          soggetti  non  obbligati  ad  effettuare  le ritenute. Alla
          consegna  della suddetta certificazione unica il sostituito
          deve  anche  comunicare  al  sostituto  quale delle opzioni
          previste  al  comma  precedente intende adottare in caso di
          incapienza  delle  retribuzioni  a subire il prelievo delle
          imposte.   La  presente  disposizione  non  si  applica  ai
          soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
              5. (Abrogato).".
              "Art.   29  (Ritenuta  sui  compensi  e  altri  redditi
          corrisposti  dallo  Stato).  -  1. Le amministrazioni dello
          Stato,   comprese  quelle  con  ordinamento  autonomo,  che
          corrispondono  le  somme  e  i  valori  di cui all'art. 23,
          devono  effettuare  all'atto  del  pagamento  una  ritenuta
          diretta  in  acconto dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche  dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con
          le seguenti modalita':
                a) sulla  parte  imponibile delle somme e dei valori,
          di  cui  all'art.  48,  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,  n.  917,  esclusi  quelli
          indicati  alle successive lettere b) e c), aventi carattere
          fisso  e  continuativo, con i criteri e le modalita' di cui
          al comma 2 dell'art. 23;
                b) sulle  mensilita'  aggiuntive e sui compensi della
          stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
          da  quelli  di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile
          delle indennita' di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del
          citato  testo  unico,  con  la  aliquota  applicabile  allo
          scaglione  di reddito piu' elevato della categoria o classe
          di  stipendio  del percipiente all'atto del pagamento o, in
          mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
                c) sugli   emolumenti   arretrati  relativi  ad  anni
          precedenti  di  cui  all'art.  16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
          stesso  testo  unico,  intendendo  per  reddito complessivo
          netto  l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
          corrisposti   dal   sostituto  al  sostituito  nel  biennio
          precedente;
                d) sulla  parte  imponibile  del  trattamento di fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e delle altre
          indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
          del  citato  testo  unico  con i criteri di cui all'art. 17
          dello stesso testo unico;
                e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui
          all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art.
          16,   comma  1,  lettera  a),  dello  stesso  testo  unico,
          corrisposti  agli  eredi,  con  l'aliquota stabilita per il
          primo scaglione di reddito.
              2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti
          aventi  carattere  fisso  e  continuativo devono effettuare
          entro  il  28 febbraio  o  entro  due  mesi  dalla  data di
          cessazione  del  rapporto, se questa e' anteriore all'anno,
          il  conguaglio  di  cui  al  comma  3  dell'art. 23, con le
          modalita'  in  esso  stabilite.  A tal fine, all'inizio del
          rapporto,   il  sostituito  deve  specificare  quale  delle
          opzioni  previste  al comma 2 dell'art. 23 intende adottare
          in  caso  di  incapienza  delle  retribuzioni  a  subire il
          prelievo   delle  imposte.  Ai  fini  delle  operazioni  di
          conguaglio  i soggetti e gli altri organi che corrispondono
          compensi  e  retribuzioni  non  aventi  carattere  fisso  e
          continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la
          fine   dell'anno  e,  comunque,  non  oltre  il  12 gennaio
          dell'anno  successivo, l'ammontare delle somme corrisposte,
          l'importo   degli   eventuali  contributi  previdenziali  e
          assistenziali,  compresi  quelli  a  carico  del  datore di
          lavoro  e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a
          carattere   ricorrente   la   comunicazione   deve   essere
          effettuata   su   supporto   magnetico  secondo  specifiche
          tecniche  approvate  con  apposito decreto del Ministro dei
          tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora,
          alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare
          degli   emolumenti   dovuti   non   consenta  la  integrale
          applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e'
          recuperata  mediante  ritenuta  sulle  competenze  di altra
          natura  che  siano  liquidate  anche  da  altro soggetto in
          dipendenza  del  cessato  rapporto  di lavoro. Si applicano
          anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.
              3.  Le  amministrazioni  della Camera dei deputati, del
          Senato   e   della   Corte  costituzionale,  nonche'  della
          Presidenza  della  Repubblica  e  degli  organi legislativi
          delle  regioni  a  statuto  speciale,  che corrispondono le
          somme  e  i  valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto
          del  pagamento,  una  ritenuta  d'acconto  dell'imposta sul
          reddito  delle persone fisiche con i criteri indicati nello
          stesso  comma.  Le  medesime  amministrazioni, all'atto del
          pagamento  delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui
          all'art.  47,  comma  1,  lettera g), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, applicano una
          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
          indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
          criteri  indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni
          di cui al comma 2.
              4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di
          cui  ai  commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in
          parte,  sui  contestuali pagamenti in denaro, il sostituito
          e'  tenuto  a versare al sostituto l'importo corrispondente
          all'ammontare della ritenuta.
              5.  Le  amministrazioni  di cui al comma 1, e quelle di
          cui  al  comma 3,  che  corrispondono i compensi e le altre
          somme  di  cui  agli  articoli  24,  25,  25-bis,  26  e 28
          effettuano  all'atto  del  pagamento  le ritenute stabilite
          dalle disposizioni stesse.".
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 8, della legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  recante: "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2000)",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale   n.   302   del  27 dicembre  1999,  supplemento
          ordinario:
              "Art.  6.  (Disposizioni  in  materia  di  imposte  sui
          redditi). 1. - 7. (Omissis).
              8.   Per  il  periodo  d'imposta  2000,  ai  soli  fini
          dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche, la misura
          dell'acconto e' ridotta dal 98 al 92 per cento.
              9. - 22. (Omissis).".