CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
           TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
                       La conferenza unificata

Visto  l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.  281, il quale dispone che la Conferenza Stato-cittA' ed autonomie
locali  O'  unificata, per le materie e i compiti di interesse comune
delle  regioni, delle province, dei comuni e delle comunitA' montane,
con la Conferenza Stato-regioni.
Visto  l'articolo  6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  114,  recante  Riforma  della  disciplina  del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , il quale
prevede che le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del
medesimo    decreto,   definiscono   gli   indirizzi   generali   per
l'insediamento  delle  attivitA'  commerciali  perseguendo,  tra  gli
altri,  l'obiettivo  di  assicurare,  avvalendosi  dei comuni e delle
camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura,  un
sistema   coordinato   di   monitoraggio   riferito   all'entitA'   e
all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di
appositi  osservatori,  ai  quali  partecipano anche i rappresentanti
degli  enti  locali,  delle  organizzazioni  dei  consumatori,  delle
imprese  di  commercio  e  dei lavoratori dipendenti coordinati da un
Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato (lettera g);
Visto  l'articolo  10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 114
del  1998,  il  quale  dispone  che,  ai fini della realizzazione del
sistema di monitoraggio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g)
,  questa  Conferenza,  su proposta del Ministero dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato,   definisce   i  contenuti  di  una
modulistica   univoca   da  utilizzare  per  le  comunicazioni  e  le
autorizzazioni di cui al presente decreto ;
Vista la deliberazione di questa Conferenza 13 aprile 1999 (rep. atti
n.  96/C.U.)  con  la  quale  sono  stati  definiti i contenuti della
modulistica  da  utilizzare  per le comunicazioni e le autorizzazioni
relativi all'esercizio al dettaglio in sede fissa, come risultano nei
moduli COM 1, COM 2 e COM 3 allegati alla deliberazione stessa;
Ritenuto di poter recepirre i contenuti della modulistica, cosi' come
formulati  nella proposta del Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato;  Acquisito il consenso unanime dei componenti di
questa  Conferenza, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del richiamato
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
                              Delibera:
Ai  sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, i contenuti della modulistica univoca da utilizzare per
le  comunicazioni  e  le  autorizzazioni  di  cui al medesimo decreto
legislativo,  cosi'  come risultano negli allegati modelli COM 1, COM
2,  COM  3,  COM  4,  COM  5,  COM  6,  COM  7,  COM  8  e COM 9, che
costituiscono parte integrante del presente atto.
Al  contenuto  dei  modelli si attengono gli esercenti l'attivitA' di
commercio  al  dettaglio  che  presentano  al  comune  competente per
territorio  le comunicazioni e le domande di autorizzazione di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Alla  stesura e alla diramazione delle istruzioni per la compilazione
della  modulistica  univoca  provvede,  con  apposita  circolare,  il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La  presente  deliberazione  sostituisce  la precedente del 13 aprile
1999  e  sarA'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 12 ottobre 2000
                        Il Presidente: Loiero



      	Il segretario	                     Il segretario
  della conferenza Stato-regioni	        della conferenza Stato-città
	   e province autonome	                  ed autonomie locali
	         Carpani	                              Granelli