LA GIUNTA REGIONALE

   VISTO  il Decreto Legislativo 29 ottobre n. 490 "Testo Unico delle
disposizioni  legislative in materia di beni culturali e ambientali a
norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352";
   VISTO  l'art.  82  del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono
state   delegate   alle  Regioni  a  statuto  ordinario  le  funzioni
amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;
   VISTO l'art. 1 ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
   VISTO  l'art.  3  della  l.r.  27  maggio  1985, n. 57, cosi' come
modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
   VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n. IV/3859 del 10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
   CONSIDERATO  che,  attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859
del  10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le
aree  assoggettate  a  vincolo  paesaggistico,  in base a specifico e
motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497
ovvero  "ope  legis"  in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo
comma,   legge  8  agosto  1985,  n.  431,  nelle  quali  aree  trova
applicazione  il  vincolo  di  inedificabilita'  ed immodificabilita'
dello  stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985,
n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;
   VISTA  la  deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26
aprile  1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione  ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la
realizzazione  di  opere  insistenti su aree di particolare interesse
ambientale  individuate  dalla  Regione  a norma della legge 8 agosto
1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";
   VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale n. 22971 del 27
maggio  1992,  con  la  quale  si  ravvisa  l'esigenza di estendere i
criteri  e  le  procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497, fissati con la sopracitata
deliberazione  della  Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
   RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del
18  luglio  1999,  ha  approvato definitivamente il progetto di piano
territoriale  paesistico  regionale  ai sensi dell'art. 3 della legge
regionale  27  maggio  1985 n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18
della  legge  regionale  27 maggio 1985 n. 57, cosi' come modificato,
dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
   RILEVATO  che,  in  base  alla  citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo
temporaneo  di  immodificabilita'  di  cui all'art. 1 ter della legge
431/85  opera  sino  all'entrata  in  vigore  del  Piano Territoriale
Paesistico  Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo
stesso opera ancora;
   CONSIDERATO,  comunque,  che  l'approvazione da parte della Giunta
Regionale  del  P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui
all'art.  1  ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare
la compatibilita' dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo
stralcio,  come  indicato  nella  D.G.R.L.  31898/88, costituisce una
sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;
   ATTESO,   dunque,   che   la  Giunta  regionale,  in  presenza  di
un'improrogabile   necessita'  di  realizzare  opere  di  particolare
rilevanza  pubblica,  ovvero economico-sociale, in aree per le quali,
seppur  sottoposte  alle  succitate  misure  di  salvagaguardia,  non
sussiste  un'esigenza assoluta di immodificabilita', puo' predisporre
un  provvedimento  di  stralcio  delle aree interessate dal perimetro
individuato  dalla  delibera  n. 3859/85, nel quale siano considerati
tutti  quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed
economico-sociale,  tali da assicurare una valutazione del patrimonio
paesistico-ambientale   conforme   all'adottato   piano  territoriale
paesistico;
   PRESO  ATTO  che il dirigente dell'Unita' Organizzativa proponente
riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 07.07.2000 e' pervenuta l'istanza del Comune di Corteno
  Golgi  (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art.
  1  ter  legge  431/85  da  parte  del Sig. Chiodi Pietro per lavori
  relativi  alla  sanatoria e completamento parziale di strada ad uso
  agricolo in loc. Costa;
- che   dalle  risultanze  dell'istruttoria  svolta  dal  funzionario
  competente,   cosi'   come   risulta   dalla  relazione  agli  atti
  dell'Unita'  Organizzativa,  si  evince che non sussistono esigenze
  assolute  di  immodificabilita'  tali da giustificare la permanenza
  del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;
   PRESO  ATTO  inoltre  che  il  dirigente dell'Unita' Organizzativa
proponente  ritiene che vada riconosciuta la necessita' di realizzare
l'opera   di   cui   trattasi,  in  considerazione  dell'esigenza  di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale
non  puo'  esimersi  dal  prenderli in esame, in ragione dei problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assogettata;
   DATO ATTO che la presente deliberazione non e soggetta a controllo
ai  sensi  dell'art.  17,  comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio
1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

                              DELIBERA:

1) di  stralciare,  per  le  motivazioni  di  cui in premessa, l'area
   ubicata   in  Comune  di  Corteno  Golgi  (BS)  fg.  72  mapp.  n.
   54-56-57-102  per  la  sola  parte  interessata alla realizzazione
   delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato
   con  deliberazione  di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre
   1985,  per lavori relativi alla sanatoria e completamento parziale
   di strada ad uso agricolo in loc. Costa;
2) di   ridefinire,   in   conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
   precedente  punto  n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato
   con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di  pubblicare  la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale
   della  Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3
   giugno  1940,  n.  1357  e  sul Bollettino Ufficiale della Regione
   Lombardia,  come  previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27
   maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12
   settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 settembre 2000

                                  Il segretario: SALA