IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento per le politiche
                      di sviluppo e di coesione

  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S.;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963,
n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;
  Visto    il   decreto   legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Visto   il   decreto   legislativo  31 marzo  1998,  n.  80,  nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporto di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,  semplificazione  ed  accelerazione  delle  procedure  di  spesa
contabili;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n.  38,  regolamento  sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
  Vista  la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni
sulle  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in materia di
bilancio;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1999,  n.  489,  di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;
  Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto  l'art.  20,  comma  1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
autorizza  le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano al
finanziamento  di  interventi in materia di ristrutturazione edilizia
sanitaria  e  di  ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico,  mediante  operazioni di mutuo da effettuare nel limite del
95%  della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con
la  Cassa  depositi  e  prestiti  e  con gli istituti e le aziende di
credito allo scopo abilitate;
  Visto  l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n.  500,  il  quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti dai mutui
contratti  per  l'edilizia  sanitaria, ai sensi del predetto art. 20,
sono  a  carico  del  Fondo  sanitario nazionale di conto capitale, a
decorrere dal 1994;
  Visto  il  decreto  16 luglio  1993,  del  Ministro  del tesoro, di
concerto  col  Ministro  della  sanita',  con  il  quale  sono  state
stabilite  le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei
relativi oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  2 dell'art. 8, del sopracitato
decreto  16 luglio  1993,  il  quale  dispone che la Cassa depositi e
prestiti   comunichera'   al   Ministero   del   bilancio   e   della
programmazione   economica,   l'ammontare   complessivo   delle  rate
semestrali,  con  valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli
istituti mutuanti interessati;
  Visto  il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 009, con il quale, tra
l'altro,  si  e' dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a
favore  della  Cassa  depositi  e  prestiti  per  mutui concessi alle
regioni  Marche,  Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia; all'Universita'
degli   studi   di   "Tor  Vergata"  (Roma)  e  all'I.F.O.  (Istituti
fisioterapici ospitalieri di Roma);
  Considerato  che  la  Cassa  depositi  e  prestiti ha deliberato la
riduzione  del  mutuo  originario  concesso  alla  regione Marche con
delibera  CIPE  30  novembre 1993, da complessive L. 28.500.000.000 a
L. 26.600.000.000,  per effetto della revoca del finanziamento di cui
alla delibera CIPE 23 giugno 1995;
  Considerato  che  la  Cassa  depositi  e prestiti ha deliberato una
ulteriore  riduzione  del  mutuo  originario  concesso  alla  regione
Lombardia  con  delibera  CIPE  16  marzo  1994,  da  complessive  L.
72.268.000.000  a  L. 69.893.000.000,  per  effetto  dalla revoca del
finanziamento di cui alla delibera CIPE 16 ottobre 1997;
  Vista  la  nota  n.  825  del 28 marzo 2000, della Cassa depositi e
prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme
quali dodicesima rata semestrale in scadenza al 31 dicembre 2000, per
mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a:
    Marche per complessive L. 1.456.938.555;
    Emilia-Romagna per complessive L. 7.739.876.999;
    Liguria per L. 103.251.979;
    Lombardia per complessive L. 7.456.470.109;
    Universita' di "Tor Vergata" (Roma) per lire 1.987.600.587;
    Istituti    fisioterapici    ospitalieri   di   Roma   per   lire
2.374.795.507.
  Ritenuto,   quindi,   di   dover   impegnare  ed  erogare  la somma
complessiva  di  L. 21.118.933.736, valuta 31 dicembre 2000, a favore
della  Cassa  depositi  e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la
quota   delle   rate  di  ammortamento  pari  a  L.  5.892.499.639  e
sul capitolo  4970  per  la  quota interessi pari a L. 15.226.434.097
dello  stato  di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000;
                             Autorizza:
  L'impegno   ed   il   versamento   della   somma   complessiva   di
L. 21.118.933.736  a  favore  della  Cassa  depositi  e prestiti, per
l'esercizio  2000, a carico dello stato di previsione della spesa del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
nella misura e sui capitoli di seguito riportati:
    capitolo 9700 per L. 5.892.499.639;
    capitolo 4970 per L. 15.226.434.097.
  Per   il   versamento   saranno  emessi  appositi  mandati,  valuta
31 dicembre  2000, mediante accreditamento delle somme a favore della
Cassa  depositi  e  prestiti  sul  conto  di  tesoreria  n. 350-29811
intestato alla Cassa stessa.
    Roma, 24 ottobre 2000
                                       Il direttore generale: Bitetti