IL CAPO

               DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE,
               IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

   VISTA   la   legge   18  febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio   dell'attivita'   psicoterapeutica   e,  in  particolare
l'articolo  3  della  suddetta legge, che subordina l'esercizio della
predetta  attivita'  all'acquisizione  successivamente alla laurea in
psicologia  o  in  medicina  e chirurgia, di una specifica formazione
professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali,
attivati  presso  scuole  di  specializzazione universitarie o presso
istituti a tal fine riconosciuti;
   VISTA  la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
   VISTO  l'articolo  17,  comma 96, lettera b) della legge 15 maggio
1997,   n.   127,   che   prevede   che   con  decreto  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia
rideterminata  la  disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56
del 1989;
   VISTO  il  decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127
del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo  3  e  dal  Comitato  nazionale  per  la valutazione del
sistema universitario;
   VISTO   il   decreto   in   data  17  maggio  1999.  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  con  il  quale e' stata costituitala
commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
predetto regolamento;
   VISTA  l'ordinanza  ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato regolamento;
   VISTA  l'istanza presentata dall'istituto "Associazione fiorentina
di psicoterapia psicoanalitica" con sede in Firenze;
   VISTO il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto
espresso  dalla  Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3
del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;
   VISTO il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture  ed attrezzature ed ha altresi' formulato la
valutazione  tecnica  di congruita', in merito all'istanza presentata
dal  predetto  istituto,  da  cui  risulta  che manca l'ufficio per i
docenti e che gli spazi disponibili a destinazione specifica e comune
sono sottodimensionati rispetto ai predetti standard minimi;

                              DECRETA:

                               Art. 1

   1.  Per  i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con
decreto  11 dicembre 1998, n. 509 l'istituto "Associazione fiorentina
di  psicoterapia  psicoanalitica  e'  abilitato  ad  istituire  e  ad
attivare nella sede di Firenze, ai sensi delle disposizioni di cui al
titolo  II  del  regolamento  stesso,  successivamente  alla data del
presente  decreto,  corsi di specializzazione in psicoterapia secondo
il    modello    scientifico-culturale   proposto   nell'istanza   di
riconoscimento.   La  predetta  autorizzazione  e'  subordinata  alla
condizione  risolutiva  che  entro 120 giorni dalla data del presente
decreto  sia disponibile l'ufficio per i docenti e che sia assicurato
il   rispetto   degli  standard  minimi  relativi  alle  destinazioni
specifiche comuni individuate con il parere indicato nelle premesse.
   2.  Il  numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso per ciascun anno e' pari a 12 unita'.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

                                  Il capo del Dipartimento: D'ADDONA