IL CAPO

               DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE,
               IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

   VISTA   la   legge   18  febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio   dell'attivita'   psicoterapeutica   e,  in  particolare
l'articolo  3  della  suddetta legge, che subordina l'esercizio della
predetta  attivita'  all'acquisizione, successivamente alla laurea in
psicologia  o  in  medicina  e chirurgia, di una specifica formazione
professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali,
attivati  presso  scuole  di  specializzazione universitarie o presso
istituti a tal fine riconosciuti;
   VISTA  la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
   VISTO  l'articolo  17,  comma 96, lettera b) della legge 15 maggio
1997,   n.   127,   che   prevede   che   con  decreto  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia
rideterminata  la  disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56
del 1989;
   VISTO  il  decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127
del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo  3  e  dal  Comitato  nazionale  per  la valutazione del
sistema universitario;
   VISTO il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 2, del predetto
regolamento;
   VISTA  l'ordinanza  ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato regolamento;
   VISTA  l'istanza  presentata  dall'istituto  "ARIRI - Associazione
ricerche-interventi sui rapporti interpersonali" con sede in Bari;
   VISTO il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto
espresso  dalla  Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3
del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;
   VISTO il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture  ed attrezzature ed ha altresi' formulato la
valutazione  tecnica  di  congruita' in merito all'istanza presentata
dal  predetto  istituto,  da  cui risulta che gli spazi disponibili a
destinazione  comune  sono  sottodimensionati  rispetto  ai  predetti
standard minimi;

                              DECRETA:

                               Art. 1

   1.  Per  i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con
decreto  11  dicembre  1998,  n. 509 l'istituto "ARIRI - Associazione
ricerche-interventi  sui  rapporti  interpersonali"  e'  abilitato ad
istituire   e  ad  attivare  nella  sede  di  Bari,  ai  sensi  delle
disposizioni   di   cui   al   titolo   II  del  regolamento  stesso,
successivamente   alla   data   del   presente   decreto,   corsi  di
specializzazione     in     psicoterapia     secondo    il    modello
scientifico-culturale  proposto  nell'istanza  di  riconoscimento. La
predetta autorizzazione e' subordinata alla condizione risolutiva che
entro  120  giorni  dalla data del presente decreto sia assicurato il
rispetto degli standard minimi relativi agli spazi comuni individuati
con il parere indicato nelle premesse.
   2.  Il  numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso per ciascun anno e' pari a 15 unita'.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

                                  Il capo del Dipartimento: D'ADDONA