IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della prevenzione Vista la domanda in data 8 novembre 1999 con la quale la Societa' Saiagricola S.p.a., con sede in Torino, Corso Marengo n. 15 ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Rivivo" che sgorga dalla sorgente Rivivo 1 nell'ambito del permesso di ricerca "Sorgente naturale Rivivo" sito nei comuni di Monteverdi Marittimo e Pomarance (Pisa), al fine dell'imbottigliamento e della vendita; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 25 ottobre 2000; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata "Rivivo" che sgorga dalla sorgente Rivivo 1 nell'ambito del permesso di ricerca "Sorgente naturale Rivivo" sito nei comuni di Monteverde Marittimo e Pomarance (Pisa).