IL DIRIGENTE GENERALE
                 del Dipartimento della prevenzione

  Vista  la  domanda in data 8 novembre 1999 con la quale la Societa'
Saiagricola  S.p.a.,  con  sede  in  Torino,  Corso  Marengo n. 15 ha
chiesto  il  riconoscimento  dell'acqua  minerale naturale denominata
"Rivivo"  che sgorga dalla sorgente Rivivo 1 nell'ambito del permesso
di  ricerca  "Sorgente naturale Rivivo" sito nei comuni di Monteverdi
Marittimo  e  Pomarance (Pisa), al fine dell'imbottigliamento e della
vendita;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto   il  decreto  ministeriale  13 gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto  il  parere  della  III  sezione  del  Consiglio superiore di
sanita' espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1
del  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n. 105, come modificato
dall'art.  17  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua
denominata  "Rivivo"  che  sgorga dalla sorgente Rivivo 1 nell'ambito
del permesso di ricerca "Sorgente naturale Rivivo" sito nei comuni di
Monteverde Marittimo e Pomarance (Pisa).