IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  9,  comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce  al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere   o   differire,  con  proprio  decreto,  il  termine  per
l'adempimento  degli  obblighi  tributari  a  favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
  Visto  l'art. 1 del decreto del 16 novembre 2000 del Ministro delle
finanze,  con  il  quale,  nell'esercizio  del  potere attribuito dal
citato  art.  9,  comma  2,  della  legge n. 212 del 2000, sono stati
sospesi  fino al 16 dicembre 2000 i termini relativi agli adempimenti
ed ai versamenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi
alluvionali  verificatisi nei mesi di settembre ed ottobre 2000 nelle
regioni di cui all'art. 1 delle ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000
e n. 3092 del 27 ottobre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per
il coordinamento della protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  n.  3095  del  23  novembre  2000  del Ministro
dell'interno,  delegato per il coordinamento della protezione civile,
con  la  quale  l'applicazione  delle  disposizioni  contenute  nelle
precedenti  ordinanze  n.  3090  del  18 ottobre 2000, n. 3092 del 18
ottobre 2000  e  n.  3093  dell'8  novembre  2000  e' stata estesa ai
territori  delle  regioni  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria, Toscana,
Emilia-Romagna,   Piemonte,   Lombardia,  Veneto  e  Puglia  e  della
provincia  autonoma  di Trento danneggiati dagli eventi alluvionali e
dai dissesti idrogeologici del mese di novembre 2000;
  Ritenute  sussistenti  le  condizioni  per estendere l'applicazione
delle  disposizioni  contenute  nel  decreto del 16 novembre 2000 del
Ministro   delle   finanze  ai  territori  individuati  nella  citata
ordinanza n. 3095 del 23 novembre 2000;
  Sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le  disposizioni  contenute  nell'art.  1  del  decreto  del  16
novembre  2000  del  Ministro  delle  finanze  si  applicano anche ai
territori  delle  regioni  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria, Toscana,
Emilia-Romagna,   Piemonte,   Lombardia,  Veneto  e  Puglia  e  della
provincia  autonoma  di Trento danneggiati dagli eventi alluvionali e
dai dissesti idrogeologici del mese di novembre 2000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 novembre 2000
Il Ministro: Del Turco