L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

   Nella riunione del 6 dicembre 2000, premesso che:
    con  deliberazione  3 agosto  2000,  n.  140/00, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 204 del 1o settembre 2000
(di   seguito:   deliberazione  n.  140/00),  come  modificata  dalla
deliberazione 27 settembre 2000, n. 174/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 229 del 30 settembre 2000, dalla
deliberazione  12 ottobre  2000, n. 187/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 245 del 19 ottobre 2000, e dalla
deliberazione  18 ottobre  2000, n. 192/00, l'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas (di seguito: Autorita') ha definito modalita' e
condizioni  delle  importazioni  di  energia elettrica in presenza di
capacita'  di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'art.
10,  comma  2,  del  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n. 79 (di
seguito:   decreto   legislativo  n.  79/1999)  di  attuazione  della
direttiva  96/92/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del
19 dicembre  1996,  concernente  norme  comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE);
    la  disciplina  definita  dalla deliberazione n. 140/00 e' basata
sui seguenti criteri:
      a) nel caso in cui le richieste di utilizzo risultino superiori
alla   capacita'   di  interconnessione  disponibile,  l'assegnazione
avviene  attraverso  meccanismi  di  mercato  al fine di garantire la
massima   trasparenza,   la  possibilita'  di  utilizzare  la  stessa
capacita'  da  parte  dei  soggetti che ad essa attribuiscono maggior
valore  e  l'equa  ripartizione  dei benefici derivanti dall'utilizzo
della  capacita'  di  interconnessione  tra  i consumatori di energia
elettrica del mercato libero e del mercato vincolato in Italia;
      b) promozione  di  iniziative della societa' Gestore della rete
di  trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete)
per  la conclusione di accordi con l'operatore del sistema confinante
per l'assegnazione della capacita' di interconnessione disponibile in
modo congiunto;
      c)   qualora  risulti  impossibile  l'assegnazione  secondo  le
modalita'  di  cui  al  precedente  punto  b),  previa  comunicazione
all'Autorita',  assegnazione  da parte del Gestore della rete del 50%
della   capacita'  di  interconnessione  disponibile  sulle  relative
frontiere;
      d) al  fine di promuovere la pluralita' nell'offerta di energia
elettrica  sul  mercato nazionale, fissazione di un limite alla quota
della   capacita'  di  interconnessione  assegnabile  ad  un  singolo
soggetto,  nel  caso  in  cui  le  richieste  eccedano  la  capacita'
disponibile,  in  modo  che nessun soggetto possa disporre per l'anno
2001  di  una  quota maggiore  del 20% della capacita' disponibile su
ciascuna  frontiera  e  del  10%  della capacita' di interconnessione
disponibile su tutte le frontiere;
    il  Gestore  della  rete,  successivamente  all'entrata in vigore
della   deliberazione  n.  140/00,  riscontrata  l'impossibilita'  di
definire  accordi  di  cui  alla lettera b) del precedente alinea, ha
definito con gli operatori del sistema confinante accordi strumentali
all'assegnazione,    per    l'anno    2001,    della   capacita'   di
interconnessione  disponibile  secondo  le modalita' richiamate nella
lettera c) del precedente alinea;
    il  Gestore  della  rete  ha avviato la procedura concorsuale per
l'assegnazione  di  bande,  di  cui  all'art.  5  della deliberazione
dell'Autorita'  n.  140/00  pubblicando sul proprio sito internet, in
data  16 ottobre  2000, il documento "Avviso per l'assegnazione della
capacita'  disponibile  su  base  annuale  sull'interconnessione  con
l'estero per l'anno 2001";
    il  Tribunale  amministrativo regionale per la Lombardia, sezione
II,  nella  Camera di consiglio del 26 ottobre 2000, con ordinanza n.
4225/00,   depositata   in  data  30 ottobre  2000,  ha  disposto  la
sospensione della deliberazione n. 140/00;
    il  Gestore  della  rete,  in  conseguenza  della  decisione  del
tribunale  amministrativo  regionale  per la Lombardia richiamata nel
precedente  alinea, ha assunto la decisione, resa pubblica con avviso
diffuso  sul  proprio  sito  internet  in  data  9 novembre  2000, di
sospendere  la  procedura  concorsuale,  avviata  in attuazione della
deliberazione  dell'Autorita'  n. 140/00, per l'assegnazione, su base
annuale, di bande di potenza alla frontiera;
    l'Autorita', con delibera 15 novembre 2000, n. 208/00, ha assunto
la  decisione  di  proporre  ricorso in appello al Consiglio di Stato
avverso  la  citata  ordinanza del Tribunale amministrativo regionale
per la Lombardia;
    il  Consiglio di Stato, Sezione VI, nella Camera di Consiglio del
1o dicembre   2000,   con  ordinanza  10592/00,  depositata  in  data
1o dicembre 2000, ha respinto l'appello di cui al precedente alinea;
  Premesso che:
    la   sopra  richiamata  decisione  del  Tribunale  amministrativo
regionale  per la Lombardia e' stata adottata a motivo della ritenuta
sussistenza  di  una  ragionevole  probabilita'  di  accoglimento del
ricorso  presentato  avverso la deliberazione n. 140/00 con esclusivo
riferimento alla parte della medesima deliberazione nella quale viene
regolata  la procedura concorsuale per l'assegnazione della capacita'
di interconnessione disponibile;
    la  motivazione  della  decisione  di cui al precedente alinea si
basa  sulla  considerazione  del  fatto  che  le  disposizioni  della
deliberazione  n.  140/00  non sarebbero coerenti con le finalita' di
promozione  della  concorrenza  e  del  libero  mercato  nel  settore
dell'energia  elettrica  in  quanto  l'elevata domanda determinerebbe
prezzi  di  assegnazione  tali  da  allineare  i  prezzi  nazionali e
stranieri  dell'energia elettrica; e inoltre sulla considerazione del
fatto  che,  in  tal  modo, non verrebbero adeguatamente valutate, ai
fini    dell'assegnazione   della   capacita'   di   interconnessione
disponibile,  le  differenti  classi  tariffarie  cui  i partecipanti
all'asta possono accedere sul mercato vincolato;
    la  sopra  richiamata  decisione  del  Consiglio  di  Stato,  nel
confermare la decisione del Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia  di cui al precedente alinea, ne puntualizza la motivazione
ribadendo      che,      fatta      salva     la     discrezionalita'
tecnico-amministra-tiva  dell'Autorita' in sede di individuazione del
criterio  per  la  razionalizzazione  dell'accesso  alle capacita' di
trasporto   per  l'importazione  di  energia  elettrica  in  caso  di
insufficienza  delle  risorse  disponibili,  la procedura concorsuale
delineata nella deliberazione n. 140/00, essendo incardinata sul solo
parametro  del  prezzo  di  assegnazione, non garantisce pluralismo e
parita'  di condizioni nell'accesso all'interconnessione; che la sola
considerazione   del  dato  economico  non  consente  di  evidenziare
la maggiore   necessita'   della  risorsa,  o  comunque  elementi  di
valutazione  preferenziale  meritevoli  di  tutela;  che  il gioco di
mercato  deve  basarsi esclusivamente sul libero incontro tra domanda
degli    importatori   e   offerta   dei   fornitori   esteri   senza
condizionamenti  di  un  fattore  esterno  legato  all'impiego di una
risorsa  pubblica;  che  l'accesso alla capacita' di interconnessione
disponibile,  ove  non  si  volesse  mantenere fermo un meccanismo di
allocazione  pro-quota,  dovrebbe  essere garantito in base a criteri
selettivi  basati  su  parametri  diversi  dal  solo  dato economico,
incapace ex se di rivelare una maggiore necessita' della risorsa o un
elemento di valutazione preferenziale per la richiesta;
    le   sopra  richiamate  decisioni  del  Tribunale  amministrativo
regionale  per  la Lombardia e del Consiglio di Stato, in rapporto ai
motivi  del  ricorso  presentato  avverso la deliberazione n. 140/00,
evidenziano  che  il provvedimento di sospensione della deliberazione
n. 140/00 riguarda le sole norme della medesima deliberazione dirette
a  disciplinare  la  procedura  concorsuale  per l'assegnazione della
capacita' di interconnessione disponibile;
  Premesso inoltre che:
    per  l'operativita'  del  sistema  delle  importazioni di energia
elettrica   per   l'anno  2001  si  rende  necessaria,  con  primario
riferimento  alla  assegnazione  su  base  annuale della capacita' di
interconnessione   disponibile,  la  tempestiva  adozione  di  misure
disciplinanti  modalita'  e  condizioni delle importazioni di energia
elettrica   in   presenza   di  capacita'  di  trasporto  disponibili
insufficienti,   ai   sensi   dell'art.  10,  comma  2,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    unitamente  alle  determinazioni  di cui al precedente alinea, al
fine di rendere possibile la fornitura di energia elettrica importata
a partire dal 1o gennaio 2001, debbono essere adottate misure volte a
ridurre  i  tempi  per gli adempimenti strumentali all'attivazione di
forniture  di energia elettrica transfrontaliere e, conseguentemente,
a modificare:
      a) la  disciplina dei termini per la verifica di compatibilita'
delle  richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza
di  funzionamento del sistema elettrico nazionale come definita dalla
deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, e successive
modificazioni e integrazioni;
      b) la disciplina del termine di preavviso per l'esercizio della
facolta'   di   recesso   da   contratti  bilaterali,  ad  esecuzione
continuata,  di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei, come
definita dalla deliberazione dell'Autorita' 26 maggio 1999, n. 78/99;
      c) la disciplina del termine di preavviso per l'esercizio della
facolta'  di recesso da contratti di fornitura annuale, ad esecuzione
continuata,  di  servizi elettrici stipulati con clienti finali dalle
imprese  distributrici  di  cui  all'art.  9,  comma  1,  del decreto
legislativo  16 marzo  1999, n. 79, come definita dalla deliberazione
dell'Autorita' 20 ottobre 1999, n. 158/99;
      d) la     disciplina    dei    termini    per    il    rilascio
del-l'autorizzazione  alla  stipula  di contratti di vettoriamento in
deroga  alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 12 e dall'art.
15  della  deliberazione  n.  13/99, o anche difforme dallo schema di
contratto-tipo  approvato  dall'Autorita' con deliberazione 12 luglio
2000,  n.  119/00,  come  definita dalla deliberazione dell'Autorita'
18 febbraio   1999,   n.   13/99,   e   successive   modificazioni  e
integrazioni;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la direttiva n. 96/92/CE;
    il decreto legislativo n. 79/1999;
  Viste:
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18 febbraio  1999,  n.  13/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 49 del
1o marzo 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  11  maggio  1999, n. 62/99 (di
seguito: deliberazione n. 62/99);
    la   deliberazione   dell'Autorita'  26 maggio  1999,  n.  78/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 144 del
22 giugno 1999;
    la   deliberazione   dell'Autorita'  30 giugno  1999,  n.  91/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 188 del
9 novembre 1999;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  20 ottobre  1999,  n.  158/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 263 del
22 giugno 1999;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28 ottobre  1999,  n.  162/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 264 del
10 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/99);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  10 novembre  1999,  n. 172/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 268 del
15 novembre 1999;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  3 dicembre  1999,  n.  180/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 286 del
6 dicembre 1999;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  16 dicembre  1999,  n. 182/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 297 del
20 dicembre 1999;
    la comunicazione dell'Autorita' 23 novembre 2000;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato 17  luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 178 del 1o agosto 2000, recante attribuzione al
Gestore  della rete della concessione delle attivita' di trasmissione
e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi
compresa  la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale,
nonche'  approvazione  della  convenzione  per  la  disciplina  della
concessione medesima;
  Visti:
    il  documento  "Nota  informativa sulla regolazione delle tariffe
elettriche   per   la   liberalizzazione   del   mercato",  approvato
dall'Autorita'  in  data 4 agosto 1999 (Prot. AU/99/175) (di seguito:
Nota informativa);
    il documento per la consultazione "Trattamento delle importazioni
di energia elettrica nel caso risultino insufficienti le capacita' di
trasporto disponibili, ai sensi dell'art. 10, comma 2, primo periodo,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", diffuso dall'Autorita'
in  data 28 ottobre 1999 (Prot. AU/99/247) (di seguito: Documento per
la consultazione);
  Viste  le  sentenze  del  Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia  numeri 4442/2000 e 4627/2000, rese in data 22 marzo 2000 e
depositate in data 27 giugno 2000;
  Vista  la  lettera  del  Gestore  della rete in data 21 luglio 2000
(prot. AD/P/20000070), pervenuta all'Autorita' in data 25 luglio 2000
(prot. Autorita' 011262);
  Considerato che:
    la   capacita'  di  interconnessione  disponibile  e'  pari  alla
differenza  tra  il  valore della capacita' netta trasmissibile ed il
valore  della  capacita' utilizzata per l'esecuzione dei contratti di
importazione  pluriennali  in essere alla data del 19 febbraio 1997 e
non  ancora  scaduti,  che  si  trovano  nella  disponibilita'  della
societa' Enel S.p.a.;
    con  la  citata  lettera in data 21 luglio 2000, il Gestore della
rete  ha  comunicato  la capacita' di trasporto sull'interconnessione
disponibile  per  nuovi  impegni  contrattuali  a  decorrere dal mese
di ottobre dell'anno 2000;
    il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con
lettera  in  data  31 ottobre  2000  (prot.  n. 3008/SM) ha richiesto
all'Autorita'  di  riservare  alla Repubblica di San Marino, ai sensi
dell'art.  10  del  decreto  legislativo  n. 79/1999, una quota della
capacita' disponibile sulle linee di interconnessione dell'Italia con
l'estero  al fine di consentire il rispetto di impegni internazionali
assunti in tal senso dallo Stato italiano;
    il   fabbisogno   energetico   della  Repubblica  di  San  Marino
corrisponde ad una capacita' stimata di circa 40 Mw su base annua;
  Considerato che:
    gli  accordi  richiamati  in  premessa conclusi dal Gestore della
rete  con  gli  operatori del sistema confinanti garantiscono un'equa
allocazione della capacita' di inteconnessione disponibile;
    l'assegnazione  della capacita' di interconnessione attraverso un
meccanismo di ripartizione pro-quota in proporzione all'entita' della
richiesta,  oltre  a  rappresentare di fatto la modalita' procedurale
piu'  aderente  alla  situazione  di urgenza delineata nel precedente
considerato,   da   un   lato   esclude  la  valorizzazione  autonoma
dell'assegnazione   della  capacita'  di  interconnessione  e  quindi
l'incidenza  di una variabile economica esogena sulle transazioni tra
gli importatori di energia elettrica e i fornitori esteri, dall'altro
lato    garantisce,    attraverso    l'attribuzione    proporzionale,
l'applicazione  di  un  criterio  di selezione delle richieste basato
sulla maggiore necessita' della risorsa;
    l'assegnazione  della  capacita'  di interconnessione mediante il
meccanismo  di  cui  al  precedente  alinea,  peraltro, incrementa il
numero   dei   partecipanti   alla   procedura   non  comportando  la
corresponsione  di  un  prezzo  a  fronte  della  assegnazione  della
capacita'   di   interconnessione  e  rende  pertanto  necessaria  la
riduzione  della quota massima della capacita' di interconnessione di
cui   un  singolo  soggetto  puo'  essere  assegnatario  su  ciascuna
frontiera  e su tutte le frontiere come definita con la deliberazione
n.  140/00  affinche'  la  fissazione  di tale quota possa rispondere
all'esigenza  di  garantire sia la pluralita' nell'offerta di energia
elettrica  sul  mercato  nazionale  sia  il  pluralismo  nell'accesso
all'interconnessione;
    l'assegnazione  della  capacita'  di interconnessione mediante il
meccanismo  di  cui  al  secondo  alinea del presente considerato, in
ragione   della   prevedibile  parcellizzazione  delle  assegnazioni,
generera'  un  consistente  volume  di  scambi dei diritti di accesso
all'interconnessione   acquisiti   in   esito   alla   procedura   di
assegnazione  definita  dall'Autorita' a norma dell'art. 10, comma 2,
del  decreto  legislativo  n.  79/1999; e inoltre che, a fronte della
situazione  di  cui  al  presente  alinea,  si  rende  necessaria  la
previsione   di  specifici  limiti  alla  quota  della  capacita'  di
interconnessione  assegnabile  ad  un  singolo  soggetto  su tutte le
frontiere  in  relazione  alla  titolarita'  dei  diritti  di accesso
all'interconnessione  come risultante dalla eventuale negoziazione di
tali  diritti  successiva  all'esito  della procedura di assegnazione
della   capacita'   di   interconnessione   disponibile  disciplinata
dall'Autorita';
  Ritenuto che sia opportuno:
    prevedere,  al  fine  di  dare  attuazione  alla  soprarichiamata
richiesta    del    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,   l'assegnazione   di   40   Mw   di  capacita'  di
interconnessione  alla  Repubblica di San Marino e che tale capacita'
sia   da  reperire  a  valere  sulla  capacita'  di  interconnessione
assegnabile a favore del mercato libero sulla frontiera svizzera;
    definire   tempestivamente  modalita'  di  assegnazione  su  base
annuale  della  capacita'  di  interconnessione  per l'anno 2001, con
l'obiettivo di creare condizioni di certezza e operativita' in ordine
all'importazione  di  energia  elettrica  per  il medesimo anno, cio'
costituendo  condizione essenziale per il consolidamento del processo
di liberalizzazione avviato con l'adozione del decreto legislativo n.
79/1999;
    considerare, nella definizione delle modalita' e condizioni delle
importazioni,  anche le esportazioni di energia elettrica, essendo la
capacita' di trasporto sull'interconnessione riferita ai flussi netti
di potenza;
    che  l'assegnazione  della  capacita' di interconnessione su base
annuale  per  l'anno  2001,  qualora le richieste risultino superiori
alla  capacita'  di  interconnessione assegnabile, avvenga attraverso
una ripartizione proquota di detta capacita';
    in relazione alla avvenuta conclusione da parte del Gestore della
rete  degli accordi richiamati nel terzo alinea della prima premessa,
confermare  in  capo  a  detto Gestore il vincolo ed assegnare il 50%
della  capacita'  di interconnessione disponibile riconoscendo per il
restante  50%  l'assegnazione  operata  dagli  operatori  di  sistemi
confinanti;
    consentire    la    negoziazione    dei    diritti   di   accesso
all'interconnessione  successivamente  all'esito  della  procedura di
assegnazione  su  base  annuale  della  capacita' di interconnessione
disponibile,  al  fine  di  promuovere  l'efficiente utilizzazione di
detta capacita';
    al  fine di evitare un'eccessiva parcellizzazione della capacita'
di  interconnessione  l'assegnazione debba avvenire per almeno 1 Mw o
suoi multipli;
    al  fine  di  promuovere  la  pluralita'  nell'offerta di energia
elettrica  sul  mercato  nazionale,  stabilire  che  la  quota  della
capacita'  di interconnessione assegnabile ad un singolo soggetto sia
limitata,  nel  caso  in  cui  le  richieste  eccedano  la  capacita'
disponibile,  in  modo  che  nessun soggetto possa disporre, in esito
alla  procedura  di  assegnazione  su base annuale della capacita' di
interconnessione  disponibile,  di  una  quota maggiore del 10% della
capacita'  assegnabile su ciascuna frontiera e del 5% della capacita'
di interconnessione assegnabile su tutte le frontiere;
    in relazione alla medesima finalita' di cui al precedente alinea,
definire   altresi'   un   limite   alla  quota  della  capacita'  di
interconnessione  assegnabile  ad  un  singolo  soggetto  su tutte le
frontiere  in  relazione  alla  titolarita'  dei  diritti  di accesso
all'interconnessione  come risultante dalla eventuale negoziazione di
tali  diritti successiva all'esito della procedura di assegnazione su
base annuale della capacita' di interconnessione disponibile;
    revocare  la deliberazione n. 140/00 e successive modificazioni e
integrazioni  con  decorrenza  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente provvedimento;
    che   una   parte   della  quota  della  capacita'  di  trasporto
sull'interconnessione  non  sia  assegnata su base annuale al fine di
garantire  l'accesso  degli operatori esteri al sistema delle offerte
di  cui  all'art.  5 del decreto legislativo n. 79/1999 una volta che
sia reso operativo;
    che  sia  demandata  al  Gestore della rete, quale concessionario
delle  attivita'  di  trasmissione  e dispacciamento, ivi compresa la
gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, l'attuazione
delle  procedure  di assegnazione della capacita' di interconnessione
per   l'anno   2001,   nonche'   l'organizzazione,  anche  attraverso
l'utilizzo  di  apparati  informatici, di un sistema di supporto agli
scambi  aventi  ad  oggetto i diritti di accesso all'interconnessione
assegnati in esito a dette pro-cedure;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai  fini  del presente provvedimento si applicano le definizioni di
cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,
integrate come segue:
    a) assegnatario  e'  il soggetto che acquisisce la disponibilita'
di una quota parte della capacita' di interconnessione disponibile;
    b) Autorita'  e'  l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
    c) banda  e'  una quota parte della capacita' di interconnessione
assegnabile, di ampiezza costante in tutte le ore rispettivamente del
periodo invernale, del periodo estivo e del mese di agosto;
    d) capacita'   di  interconnessione  disponibile  e'  la  massima
capacita' di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero
per  l'importazione  di  energia  elettrica in Italia, al netto della
capacita'  impegnata  dai  contratti  pluriennali  di importazione di
energia  elettrica  in  essere  alla  data del 19 febbraio 1997 e non
ancora scaduti;
    e) capacita'  di interconnessione assegnabile su una frontiera e'
il  50%  della  capacita'  di  interconnessione  disponibile  su tale
frontiera;
    f) decreto  legislativo  n.  79/1999  e'  il  decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79;
    g) deliberazione  n.  70/97  e'  la  deliberazione dell'Autorita'
26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata
ed integrata;
    h) deliberazione  n.  13/99  e'  la  deliberazione dell'Autorita'
18 febbraio  1999,  n.  13/99,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  49  del  1o marzo  1999, come successivamente
modificata ed integrata;
    i) deliberazione  n.  91/99  e'  la  deliberazione dell'Autorita'
30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 188 del 12 agosto 1999;
    j) deliberazione  n.  162/99  e'  la deliberazione dell'Autorita'
28 ottobre  1999,  n.  162/99,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999;
    k)  deliberazione  n.  172/99  e' la deliberazione dell'Autorita'
10 novembre  1999,  n.  172/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 268 del 15 novembre 1999;
    l)  deliberazione  n.  180/99  e' la deliberazione dell'Autorita'
3 dicembre  1999,  n.  180/99,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999;
    m) deliberazione  n.  182/99  e'  la deliberazione dell'Autorita'
16 dicembre  1999,  n.  182/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 20 dicembre 1999;
    n) deliberazione  n.  119/00  e'  la deliberazione dell'Autorita'
12 luglio  2000,  n.  119/00,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2000;
    o) dimensione  della  banda e' l'ampiezza della banda in ciascuna
ora del periodo invernale;
    p) frontiera  e'  l'insieme  delle  linee di interconnessione con
ciascuno dei seguenti stati: Austria, Francia, Slovenia e Svizzera;
    q) Gestore  della  rete  e'  la  societa'  Gestore  della rete di
trasmissione   nazionale  S.p.a.,  di  cui  all'art.  3  del  decreto
legislativo n. 79/1999;
    r) operatore di sistema confinante e' ciascun gestore di una rete
di   trasmissione   interconnessa  alla  frontiera  con  la  rete  di
trasmissione nazionale;
    s) periodo   estivo  sono  i  mesi  di maggio, giugno,  luglio  e
settembre;
    t) periodo          invernale         sono         i         mesi
di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre;
    u) punto  di  riconsegna  e'  il punto in cui l'energia elettrica
vettoriata  viene  prelevata dalla rete con obbligo di connessione di
terzi.