IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                e con
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
              E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri";
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed, in particolare, l'art. 50, commi 8
e  9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN
deve avvalersi per lo svolgimento della propria attivita' e determina
la  disciplina delle modalita' di riscossione dei contributi a carico
delle  amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei
trasferimenti  per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e, a seconda
del  comparto,  dei  Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di
interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla conferenza
unificata Stato-regioni e Stato-citta';
  Visto  altresi', l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29
del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono
direttamente  al  bilancio  dell'ARAN,  che  provvede  a definire con
propri  regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il
funzionamento e la gestione finanziaria;
  Visto  l'art.  73, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993,
che  annovera  l'Agenzia  spaziale italiana (A.S.I.) tra le aziende e
gli enti che adeguano i propri ordinamenti ai principi generali dello
stesso decreto legislativo e che sono rappresentati dall'ARAN ai fini
della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 gennaio  1999, n. 27, avente ad
oggetto  il riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), a norma
degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997,
n.  59,  ed,  in  particolare,  l'art.  14  del predetto decreto, che
individua le fonti di finanziamento dell'ente;
  Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998
dall'organismo  di coordinamento dei comitati di settore ed approvata
nella  successiva  seduta  n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e'
stata  concordata  con  l'ARAN  la  quota fissa di contributo posta a
carico  delle  amministrazioni,  pari  a  lire  seimila  per  ciascun
dipendente,  ai  fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo
quanto  disposto  dall'art.  50,  comma  8,  lettera  a), del decreto
legislativo n. 29 del 1993;
  Preso  atto  che  i  dati  relativi al personale in servizio presso
l'amministrazione  interessata  dal  presente  decreto debbono essere
desunti  dall'ultimo  conto  annuale  del  personale  pubblicato  dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  Ravvisata  pertanto,  la necessita' di provvedere - di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e  con  il  Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e
tecnologica - alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore
dell'ARAN,  posti a carico delle aziende e degli enti di cui all'art.
73,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.  29  del  1993,  ed, in
particolare, dell'Agenzia italiana spaziale (A.S.I.);
Decreta:
                               Art. 1.
  1. A  decorrere  dal  1o gennaio 1999, la riscossione delle somme a
titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma
8,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  n. 29 del 1993, a carico
dell'Agenzia  italiana  spaziale (A.S.I.) e' attuata con le modalita'
stabilite dai seguenti articoli.