L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  n.  92/96/CEE  in  materia di assicurazione diretta
sulla  vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
in  particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto   il   decreto   ministeriale   in   data  8 giugno  1993  di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa   e
riassicurativa   in   alcuni   rami   danni,  nonche'  dell'attivita'
assicurativa  in tutti i rami vita, rilasciata alla BNC Assicurazioni
S.p.a.,  con  sede  in  Roma,  via  Abruzzi  n.  10,  ed i successivi
provvedimenti autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 27 luglio 2000 dall'assemblea
straordinaria  degli  azionisti della BNC Assicurazioni s.p.a. che ha
approvato  le  modifiche  apportate  agli  articoli  7, 22 e 24 dello
statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo  testo  dello  statuto  sociale  della BNC
Assicurazioni  S.p.a.,  con  sede in Roma, con le modifiche apportate
agli articoli:
                              "Art. 7.
    a) nuovo  ammontare  del capitale sociale: L. 166.695.000.000 (in
luogo del precedente importo pari a L. 157.360.000.000), diviso in n.
166.695  azioni  del  valore  nominale  di  L.  1.000.000 ciascuna [a
seguito  di  aumento  del  capitale sociale per L. 9.335.000.000 - da
destinarsi  all'esercizio  delle  assicurazioni  danni e da liberarsi
mediante conferimento di beni, con esclusione del diritto di opzione,
nonche' da sottoscriversi entro il 31 dicembre 2000 - con le seguenti
modalita',   come   deliberate   dall'assemblea  straordinaria  degli
azionisti  in data 27 aprile 2000: emissione di n. 9.335 nuove azioni
ordinarie   del   valore   nominale  di  L.  1.000.000  cadauna,  con
sovrapprezzo  azionario  di L. 714.026 per ciascuna azione - pertanto
sovrapprezzo  complessivo  pari  a  L. 6.665.432.710 - per un importo
globale  di  aumento  pari a L. 16.000.432.710; assegnazione delle n.
9.335  nuove  azioni  alla  Mannheimer  AG  Holding  - con esclusione
pertanto  del  diritto  di  opzione a favore degli altri soci - quale
corrispettivo  del  valore netto dell'apporto delle n. 160.000 azioni
ordinarie  del valore nominale di L. 100.000 ciascuna, detenute dalla
Mannheimer  AG Holding ne La Mannheim assicurazioni e riassicurazioni
S.p.a. - costituenti l'intero capitale della predetta ultima impresa.
  L'atto  di conferimento, contestuale alla delibera di cui sopra, e'
stato  perfezionato  il 27 luglio 2000, con decorrenza dalla medesima
data.   L'efficacia  dell'atto  e'  stata  peraltro  sottoposta  alla
condizione   sospensiva  dell'avvenuta  omologazione,  da  parte  del
tribunale di Roma, del predetto verbale assembleare, poi omologato in
successiva  data 25 settembre 2000. Pertanto, essendosi verificata la
citata  condizione  sospensiva  correlata all'efficacia dell'atto, le
parti   hanno   successivamente,  con  atto  notorio,  dichiarato  il
definitivo  perfezionamento  del  conferimento  in  argomento  i  cui
effetti traslativi decorrono, come in precedenza pattuito, dal giorno
27 luglio 2000];
    b) conseguente  nuova  determinazione  della  parte  di  capitale
destinata  all'esercizio delle assicurazioni danni: L. 87.455.000.000
(in luogo del precedente importo pari a L. 78.120.000.000).
                               Art. 22.
  Nuova disciplina in materia di:
    a) nomina  del  presidente  del  collegio  sindacale: modalita' e
criteri;
    b) limiti  al  cumulo  degli  incarichi per i membri del collegio
sindacale: effetti;
    c) obbligo  di  informativa  al  collegio sindacale, da parte del
consiglio   di   amministrazione,   sull'attivita'   svolta  e  sulle
operazioni  di maggior  rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate  dalla  societa'  ed,  in particolare, sulle operazioni in
potenziale  conflitto  di  interessi:  modalita' della comunicazione,
anche in presenza di particolari circostanze.
  Riformulazione  dell'articolo  in  materia  di compenso dei sindaci
effettivi  e  di  rimborso  spese  dagli stessi sostenute: "I sindaci
effettivi  hanno  diritto  ad  un  compenso e al rimborso delle spese
sostenute  per  l'esercizio  del loro ufficio, nelle misure stabilite
dall'assemblea  (in  luogo della precedente previsione statutaria: "I
Sindaci  effettivi hanno diritto ad un compenso che viene determinato
dall'assemblea,  e  al rimborso delle spese sostenute per ragioni del
loro ufficio ).
                              Art. 24.
  In  relazione  alla  destinazione  degli  utili netti di esercizio,
deliberati    dall'assemblea    su    proposta   del   consiglio   di
amministrazione,  soppressione del precedente "criterio di cui all'ex
lettera  b)  "non  meno  del  20% ai fondi di riserva ed invariato il
resto dell'articolo, talche' il criterio di cui all'ex lettera c) "il
residuo  a  disposizione  dell'assemblea  ...  risulta  ora trasposto
nell'attuale lettera b), stesso testo".
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 6 dicembre 2000
                                             Il presidente: Manghetti