.numprov=A26;
                              Ai dirigenti coordinatori
                              Ai centri prova autoveicoli
                              Agli uffici provinciali M.C.T.C.
                              All'assessorato    trasporti    turismo
                              comunicazioni  della  regione Sicilia -
                              Direzione trasporti
                              Ai   commissari   del   Governo   nelle
                              province di Trento e Bolzano
                              Alla  provincia  autonoma  di  Trento -
                              Servizio   comunicazioni   e  trasporti
                              motorizzazione civile
                              Alla  provincia  autonoma  di Bolzano -
                              Ripartizione traffico e trasporti
                              All'ISPESL
                              Alla Confindustria
                              Alla CONFAPI
                              Alle associazioni autotrasportatori
                              Alla Assocarri
                              Al SUNFER
                              Alla Confcommercio
                              Alla      Confederazione      nazionale
                              artigianato
                              Alla Federchimica
                              Alla Unione petrolifera
                              Alla  Associazione  italiana  commercio
                              chimico
                              All'Assogasliquidi
                              All'ASSOGPL
                              All'UNASCA
                              Alla FEDERTAAI
                              All'ASIAC

  Come e' noto, con il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, e'
stata  introdotta  nel diritto interno la direttiva 96/35/CE relativa
alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti
per  la  sicurezza  dei  trasporti  su strada, per ferrovia e per via
navigabile di merci pericolose.
  Con  circolare  n.  A09  del  6  marzo  2000  sono  state  date  le
disposizioni operative circa le modalita' di rilascio del certificato
provvisorio, della dichiarazione del consulente, nonche' gli obblighi
derivanti dall'attivita' ordinaria e straordinaria del consulente.
  Con  decreto  ministeriale 6 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  144  del  22 giugno  2000,  sono  state  emanate norme
attuative   del  decreto  legislativo  n.  40/2000,  contenenti,  tra
l'altro, le procedure e modalita' di esame.
  Con  decreto  dirigenziale  23 giugno  2000,  n. 1355/4915/10, sono
state individuate e nominate le commissioni di esame.
  Con  decreto  ministeriale 4 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  170  del  27 luglio  2000,  e'  stata  individuata  la
tipologia  delle  imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla
sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia,
ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n.
40/2000.
  Con  circolare  n.  A21  del  7 luglio  2000  sono state fornite le
disposizioni  esecutive in merito alle procedure d'esame, al campo di
applicazione, alle esenzioni ed agli incidenti.
  Con  decreto  interministeriale 27 settembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000, sono stati stabiliti i
diritti  a  carico  dei  candidati  agli  esami  per  consulente,  in
attuazione dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 40/2000.
  In relazione ai contenuti degli atti normativi su elencati si rende
necessario  fornire  istruzioni  per  la  definitiva attuazione delle
norme, integrando e sostituendo la circolare n. A21 del 7 luglio 2000
che  viene  riportata  di  seguito  con le variazioni alla precedente
formulazione evidenziate in corsivo.
  Trattandosi  di  norme collegate, si rinvia per il significato alla
terminologia utilizzata alle definizioni ADR/RID.
1. Domanda d'esame.
  Le commissioni d'esame sono quelle individuate dal decreto del capo
del Dipartimento trasporti terrestri 23 giugno 2000, n. 1355/4915/10,
ed hanno sede presso gli uffici provinciali indicati nell'allegato II
alla presente circolare.
  I   candidati   presenteranno   domanda  presso  uno  degli  uffici
provinciali  sede  di  commissione,  utilizzando il fac-simile di cui
all'appendice "A" dell'allegato I del suindicato decreto ministeriale
n.  82T,  allegando le attestazioni dei versamenti dei diritti, i cui
importi,  fissati  con  decreto  del  Ministero dei trasporti e della
navigazione,  di  concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica  del  27 settembre  2000,  vengono
riepilogati nella tabella seguente:

          Diritti che i candidati agli esami di consulente
          per trasporto di merci pericolose debbono versare

=====================================================================
Tariffa|       Importo        |          Tipo di operazione
=====================================================================
       |                      |Diritto di ammissione ad una sessione
       |                      |di esame per candidati che non siano
A1     |L. 240.000 EURO 123,95|già titolari di un certificato
---------------------------------------------------------------------
       |                      |Diritto di ammissione ad una sessione
       |                      |di esame, per candidati già in
       |                      |possesso di un certificato (o che
       |                      |abbiano già conseguito una idoneità),
       |                      |per l'integrazione con la seconda
       |                      |modalità, od una o più
       |                      |specializzazioni aggiunte, od entrambi
A2     |L. 200.000 EURO 103,29|i casi
---------------------------------------------------------------------
       |                      |Diritto di ammissione ad una sessione
A3     |L. 200.000 EURO 103,29|di esame per rinnovo quinquennale
---------------------------------------------------------------------
       |                      |Diritto per il rilascio del
A4     |L. 10.000 EURO 5,16   |certificato

  I versamenti, sono effettuati presso la Banca d'Italia sul capitolo
n.  3563,  art.  6,  intestato  al  Ministero  dei  trasporti e della
navigazione  -  Dipartimento  trasporti  terrestri  con  la  seguente
causale:  "Partecipazione agli esami per il conseguimento (o rinnovo)
del  certificato  di  formazione  professionale  di consulente per la
sicurezza   dei  trasporti  delle  merci  pericolose".  La  quietanza
dell'avvenuto  pagamento  e'  allegata  in  originale alla domanda di
esame.
  In  alternativa,  i  versamenti  possono  essere eseguiti sul conto
corrente  postale  intestato  alla locale Tesoreria provinciale dello
Stato, con la causale: "Ministero dei trasporti e della navigazione -
Dipartimento  trasporti  terrestri,  cap. n. 3563, art. 6, titolo il,
categoria  11.  Partecipazione  agli  esami  per  il conseguimento (o
rinnovo)  del  certificato  di formazione professionale di consulente
per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose", utilizzando i
bollettini  che  prevedono  oltre alla ricevuta anche l'attestazione,
che  deve  essere  allegata,  in originale, alla domanda di esame per
comprovare l'avvenuto pagamento.
  La  domanda  di  esame  deve  essere  in  regola con l'assolvimento
dell'imposta  di bollo di L. 20.000. La richiesta per il rilascio del
certificato   deve   essere   presentata  in  bollo  unitamente  alla
attestazione  della  quietanza di pagamento della tariffa A4 (diritto
per  il  rilascio  del  certificato).  Al  fine  di  semplificare  le
procedure  e'  possibile  presentare  un'unica istanza nella quale si
chiede   sia   la  partecipazione  all'esame,  sia  il  rilascio  del
certificato;  in  tal  caso  a  tale  istanza  deve  essere  allegata
l'attestazione  del  versamento  di  L. 40.000 (L. 20.000 per domanda
d'esame  e L. 20.000 per il rilascio del certificato) sul c/c postale
n.  4028 (i bollettini prestampati sono disponibili presso gli uffici
provinciali) e la quietanza della tariffa A4.
  Si  precisa  che  in  caso  di assenza all'esame, il candidato puo'
ripresentarsi  alle  successive  prove  facendone  richiesta in carta
semplice senza pagare alcun diritto.
  Nei   caso   in  cui  non  superasse  l'esame,  il  candidato  puo'
presentarsi  alle successive prove solo rinnovando la domanda d'esame
(in  bollo) e ripagando la tariffa in base al tipo di operazione. Non
deve  pagare  la  tariffa A4, relativa al rilascio del certificato se
tale diritto e' stato versato all'atto della prima richiesta.
  Si  raccomanda  di  controllare  che  la domanda contenga il codice
fiscale  del  candidato, indispensabile per il successivo trattamento
informatico.
  Le  province  autonome  di  Trento e Bolzano e la regione a statuto
speciale  Sicilia,  in base ai provvedimenti di attuazione dei propri
statuti  speciali (decreto legislativo n. 429/1995 per le province di
Trento  e  Bolzano e decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto
1981,  n.  485,  per  la  regione Sicilia), nominano autonomamente le
proprie  commissioni  di esame e rilasciano i relativi certificati di
formazione.
2. Convocazione per la seduta di esame.
  Fissata  la  data  di  una  seduta  di esame (sia per le due sedute
fisse,   che   per   quelle   straordinarie),   il  presidente  della
commissione,  almeno  quindici  giorni  prima  della  data stabilita,
convoca  i candidati che hanno presentato richiesta, mediante lettera
raccomandata  a.r., o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di
fornire ricevuta certa di ricezione, precisando il luogo, il giorno e
l'ora dell'esame.
3. Svolgimento dell'esame.
  Le  modalita'  di  svolgimento  dell'esame sono indicate al punto 2
dell'allegato I al decreto ministeriale n. 82T.
  Si  ritiene  soltanto utile soggiungere, per assicurare la maggiore
uniformita'  di  comportamento,  che  eventuali candidati ritardatari
potranno  essere  ammessi a sostenere l'esame, purche' siano arrivati
in  aula  prima  dell'apertura  dei  pieghi contenenti le schede e le
tracce dello studio del caso.
  I  candidati  possono  svolgere  gli  elaborati relativi al proprio
esame  nell'ordine che ritengono piu' opportuno, e devono consegnarli
tutti  insieme  alla  fine  del  periodo  di  tempo loro assegnato in
relazione al tipo di prova
  I  questionari per gli esami di consulente sono reperibili sul sito
www.trasportinavigazione.it
4. Rilascio dei certificati.
  I  certificati  vengono  rilasciati dall'ufficio provinciale presso
cui  si  e'  svolto  l'esame: il medesimo ufficio provvede ad evadere
eventuali  richieste  di  duplicato (per smarrimento, deterioramento,
ecc.).
5. Campo di applicazione.
  Il  comma  1  dell'art. 2 del decreto legislativo n. 40/2000 impone
l'obbligo  di nominare il consulente alle imprese che "... effettuano
operazioni di trasporto di merci pericolose ..., oppure operazioni di
carico e scarico connesse a tali trasporti".
  Si  ritiene, tuttavia, di poter escludere dal campo di applicazione
della direttiva n. 96/35 le imprese "che scaricano le merci alla loro
destinazione  finale" aderendo all'interpretazione del Consiglio C.E.
e  della  Commissione  C.E.  del  7 marzo  2000,  nella  quale  viene
precisato   che   la  direttiva  96/35/CE  "...coinvolge  le  imprese
impegnate nel carico e/o scarico di merci pericolose solo quando tali
operazioni  interessano  la sicurezza del trasporto; la direttiva non
coinvolge  le  imprese  che scaricano le merci alla loro destinazione
finale".
6. Esenzioni.
  L'art.  3,  comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 40/2000
individua  alcuni  casi  di  esenzione  dalla  nomina del consulente,
mentre,  alla  lettera  b),  demanda  ad  un decreto del Ministro dei
trasporti  e della navigazione l'individuazione di altri casi, di cui
pero' fornisce le linee guida.
  Tali casi sono contenuti alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.
1  del  decreto  ministeriale  4 luglio  2000, n. 90T, in cui vengono
distinte  le esenzioni relative alle operazioni di trasporto (lettera
a) da quelle relative ad operazioni di carico (lettera b).
  E' appena il caso di precisare che i trasporti effettuati in regime
di  esenzione,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  6,  lettera  a), non
concorrono  alla  formazione  del  numero massimo di viaggi annuali e
mensili  ed  alla  quantita' massima annuale consentita per rientrare
nei  limiti  di  esenzione previsti dal decreto ministeriale 4 luglio
2000.
  Per   potersi  avvalere  delle  esenzioni,  le  imprese,  ai  sensi
dell'art.  2,  comma  2 e seguenti, del medesimo decreto ministeriale
devono  darne  comunicazione all'ufficio provinciale del Dipartimento
dei  trasporti terrestri, prima di iniziare le operazioni di carico e
di  trasporto  per ciascun anno solare, seguendo la procedura fissata
in  tali  commi;  l'ufficio  ne  terra' conto nel programma di visite
ispettive che intendera' effettuare nel corso dell'anno.
  Le  imprese  rientranti  nei  criteri di esenzione dalla nomina del
consulente  sono, ovviamente, comunque obbligate al rispetto di tutte
le  incombenze  che  l'ADR  ed  il RID prevedono espressamente a loro
carico.
  A  seguito di specifiche richieste, si precisa che le materie della
categoria  di  trasporto  4  della tabella, di cui al marginale 10011
dell'allegato  B  al  decreto  del  Ministero  dei  trasporti e della
navigazione  4 settembre  1996  e  successivi aggiornamenti viaggiano
sempre  in  regime  di esenzione ai sensi del marginale 10011 stesso,
dal   momento   che   non  sono  previsti  per  tali  materie  limiti
quantitativi   per  ogni  unita'  di  trasporto:  di  conseguenza  il
trasporto,  carico  e  scarico  di  tali materie rientra sempre anche
nell'esenzione dalla nomina del consulente.
7. Incidenti.
  Nell'allegato  I  sono indicati i criteri secondo i quali un evento
incidentale debba essere considerato "incidente" ai sensi del comma 4
dell'art.  4  del  decreto legislativo n. 40/2000. Nella redazione di
tale  allegato  si  e'  tenuto  conto  sia  di  documenti simili gia'
adottati  da  altri  paesi comunitari (quali la Francia e la Spagna),
sia  di quanto emerso durante la riunione del gruppo di lavoro comune
RID/ADR  del  16 marzo  2000  tenutasi  presso  il Segretariato delle
Nazioni Unite.
  L'obbligo  di  redigere  la  "relazione  di incidente" attiene alla
persona  del consulente e non all'impresa presso la quale egli presta
servizio;  e'  ovvio  che  tale  relazione, nel caso in cui l'impresa
rientri  nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente, ovvero
sia  estranea  al  campo  di  applicazione del decreto legislativo n.
40/2000, non puo' essere redatta.
8. Abrogazioni.
  La circolare n. 21 del 7 luglio 2000 e' abrogata.
  Si  fa  riserva  di  fornire ulteriori istruzioni, al termine della
fase  di prima attuazione, sentito anche l'apposito gruppo di lavoro,
che  vede  la  partecipazione  delle  parti interessate in materia di
merci  pericolose,  che  ha  gia' fornito un apprezzato apporto nella
fase   di   definizione   delle   presenti   disposizioni   e   nella
predisposizione dei questionari d'esame.
    Roma, 14 novembre 2000
                             Il capo del Dipartimento: Fabretti Longo