Con  provvedimento  n.  01750  del  6 dicembre 2000 l'istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  175,  il nuovo testo dello statuto sociale della
Alistate  Diretto  -  Assicurazioni  Danni  S.p.a. (in breve Alistate
Diretto Assicurazioni), con le modifiche deliberate in data 27 aprile
2000 e 23 novembre 2000 dalle assemblee straordinarie degli azionisti
relative ai seguenti articoli:
      art.  16  (riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in
materia di:
        a)  soggetti preposti ad attivare le riunioni consiliari: "Il
consiglio  di  amministrazione  si  riunisce  ... su convocazione del
presidente,  quando  questi  lo  ritenga  opportuno,  o  su richiesta
scritta  di  un  amministratore o di un sindaco effettivo" - in luogo
della    precedente   previsione   statutaria:   "Il   consiglio   di
amministrazione  si  riunisce  ...  quando  il  presidente lo ritenga
necessario  o  su  richiesta  scritta  di  un  amministratore o di un
sindaco";
        b)  modalita' di convocazione del consiglio: "La convocazione
del  consiglio avviene con lettera raccomandata, trasmissione telefax
o  posta  elettronica,  spediti  almeno  tre  giorni prima del giorno
fissato  per  la  riunione  al  domicilio di ciascun amministratore e
sindaco  effettivo  in  carica;  ..."  -  in  luogo  della precedente
previsione   statutaria:   "Il  consiglio  di  amministrazione  viene
convocato  con comunicazione scritta inviata a ciascun amministratore
ed  a  ciascun  componente  del  collegio sindacale almeno tre giorni
prima del giorno fissato per la riunione. ...".
    Nuova disciplina in materia di:
        a)   convocazione  del  consiglio  in  caso  di  assenza  del
presidente:  "...  il consiglio e' convocato dall'amministratore piu'
anziano di eta' in carica";
        b)  formalita'  di  convocazione:  indicazione  del contenuto
dell'avviso  di  convocazione  e  possibilita',  per il consiglio, di
deliberare  validamente,  anche  in mancanza di formale convocazione,
qualora  "siano  presenti  tutti  i  suoi  membri  e  tutti i sindaci
effettivi in carica";
        c)   modalita'   temporali   di  raduno  del  consiglio:  "Il
presidente  riunisce il consiglio di amministrazione con periodicita'
almeno trimestrale ...", anche in relazione all'introdotto obbligo di
informativa,  al  collegio  sindacale,  sull'attivita'  svolta  dalla
societa'  e  dalle  sue  controllate  e  sulle  operazioni di maggior
rilievo   economico,   finanziario   e   patrimoniale.  Modalita'  di
comunicazione.  Trasposizione dell'ex art. 17 - comma 2, nell'attuale
art.  16  -  ultimo  comma,  in  materia di adunanze del consiglio di
amministrazione tenute per videoconferenza, con alcune integrazioni e
sostituzioni;
      art.   17   (in   tema   di   deliberazioni  del  consiglio  di
amministrazione   adottate   a maggioranza   assoluta  dei  presenti,
sostituzione  delle  parole:  "di  chi presiede la seduta" - in luogo
delle  precedenti "del presidente" - in relazione al voto che prevale
in  situazione  di  parita'.  Soppressione dell'ex comma 2, trasposto
nell'attuale art. 16, ultimo comma, in tema di adunanze del consiglio
tenute per videoconferenza);
      art.  20  (riformulazione  dell'articolo  in  materia di delega
delle  attribuzioni  del  consiglio  ad  un  comitato  esecutivo: "Il
consiglio di amministrazione puo' istituire ... un comitato esecutivo
al  quale  delegare  proprie  attribuzioni,  escluse quelle riservate
dalla  legge alla propria competenza, ... - in luogo della precedente
previsione statutaria: "Il consiglio di amministrazione puo' delegare
le  attribuzioni  consentite  dalla  legge ad un comitato esecutivo".
Nuova disciplina in materia di:
        a)  possibilita',  per  il  consiglio  di amministrazione, di
istituire,  all'interno  dei  suoi  membri,  un  comitato  esecutivo,
determinandone  la  composizione,  i  poteri  e  le relative norme di
funzionamento;
        b)   convocazione  delle  riunioni  del  comitato  esecutivo:
medesima  procedura  prevista  dall'art.  16  per la convocazione del
consiglio di amministrazione;
        c)  partecipazione  dei  sindaci  effettivi, di diritto, alle
riunioni del comitato esecutivo;
        d)  possibilita',  per  il  consiglio  di amministrazione, di
istituire   comitati   consultivi,   determinandone   composizione  e
compiti);
      art.   21   (soppressione  delle  parole  "...  o  il  comitato
esecutivo ...."  in  relazione  alla possibilita', venuta meno per il
medesimo   organo   -  ma  rimasta  invariata  per  il  consiglio  di
amministrazione  e  per l'amministratore unico - di nominare altresi'
direttori  generali e procuratori anche speciali per il compimento di
singoli  atti  o  categorie di atti. Nuova disciplina: assistenza dei
direttori generali alle sedute del comitato esecutivo. Riformulazione
dell'articolo  in  materia  di  partecipazione dei direttori generali
alle  riunioni  del  consiglio:  "I  direttori  generali  ... possono
partecipare  alle riunioni del consiglio di amministrazione su invito
del  medesimo,  con facolta' di esprimere pareri non vincolanti sugli
argomenti  in  discussione"  -  in  luogo della precedente previsione
statutaria:  "Alle  riunioni del consiglio di amministrazione possono
partecipare anche direttori della societa' ... invitati dal consiglio
di  amministrazione".  Soppressione  delle  parole  "... e consulenti
nominati  e  ..."  in  relazione alla possibilita', venuta meno per i
medesimi,   di   partecipare   alle   riunioni   del   consiglio   di
amministrazione su nomina e invito del predetto organo);
      art.  22  (riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in
materia  di  composizione,  nomina e funzioni del collegio sindacale:
"Il  collegio  sindacale  e'  composto da tre sindaci effettivi e due
sindaci  supplenti,  nominati e funzionanti ai sensi di legge ...." -
in   luogo  della  precedente  previsione  statutaria:  "Il  collegio
sindacale  e'  composto  da  tre  sindaci  effettivi e da due sindaci
supplenti  che  svolgono  il loro ufficio secondo le previsioni dello
statuto e della legge .... ". Nuova disciplina in materia di:
        a) nomina dei membri del collegio sindacale e del presidente:
modalita';
        b) possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita',
di cui alla vigente normativa "speciale", con particolare riferimento
agli  articoli 1 e 2 del decreto n. 162 del 30 marzo 2000, in capo ai
sindaci;
        c) individuazione delle materie e dei settori di attivita' in
relazione  alle  fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e
c) del citato decreto n. 162/2000;
        d)   designazione  del  presidente  del  collegio  sindacale:
criteri;
        e) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio
sindacale: effetti;
        f) poteri, doveri e durata in carica dei sindaci: rinvio alle
norme  di  legge.  Soppressione  dell'ex  periodo finale in relazione
all'emolumento dei sindaci ed al rimborso delle spese sostenute dagli
stessi nell'esercizio delle loro funzioni.