IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista  la  legge  29 ottobre  1991,  n.  358,  recante norme per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287,  recante  il  regolamento  degli  uffici  e  del  personale  del
Ministero delle finanze;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n.
700,  ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i
quali  si e' proceduto all'indivi-duazione degli uffici delle entrate
e delle relative circoscrizioni territoriali nonche' all'enucleazione
delle funzioni degli uffici stessi;
  Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29
del  1993, cosi' come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di
uffici  dirigenziali  generali  anche  l'adozione  di  atti  relativi
all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
  Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999, con il quale, al fine
di  agevolare  lo  smaltimento  dell'arretrato  relativo al controllo
formale  delle  dichiarazioni  IVA, si e' stabilito di mantenere tale
attivita' presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una
volta  soppressi  i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle
entrate  dei  capoluoghi  provinciali,  consentendo  cosi' agli altri
uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione
dei controlli sostanziali;
  Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di
Monfalcone, Senigallia, Gallipoli, Jesi, Novi Ligure, Abbiategrasso e
Borgo San Lorenzo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Nelle   regioni   Friuli-Venezia  Giulia,  Lombardia,  Marche,
Piemonte,  Puglia  e  Toscana  sono attivati gli uffici delle entrate
specificati  nell'unita  tabella che costituisce parte integrante del
presente   decreto.   Contestualmente   all'attivazione  delle  nuove
strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.
  2.  A  decorrere  dalla data di avvio degli uffici delle entrate di
cui  al comma 1, il primo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di
Milano,  il primo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Firenze
e  gli  uffici  dell'imposta  sul valore aggiunto di Gorizia, Ancona,
Lecce  e  Alessandria,  nonche'  le  locali  sezioni  staccate  delle
direzioni  regionali  delle entrate, esercitano la propria competenza
limitatamente    all'ambito   territoriale   non   ricompreso   nelle
circoscrizioni   degli  uffici  delle  entrate  attivati.  Alla  data
medesima,   i   predetti  uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
provvedono,  per  le  annualita'  fino  al 1996, al controllo formale
delle  dichiarazioni  IVA  e  ai  conseguenti adempimenti anche per i
contribuenti  domiciliati  nelle  circoscrizioni  facenti  capo  agli
uffici delle entrate attivati ai sensi del comma 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 dicembre 2000
                                        Il direttore generale: Romano