IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni (nuovo codice
della strada);
  Visto  l'art.  238  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495;
  Visto  il  decreto 6 agosto 1998, n. 408, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  278 del 27 novembre 1998, con il quale il Ministro dei
trasporti   e   della  navigazione  ha  dettato  norme  regolamentari
concernenti  la revisione per alcune categorie di veicoli a motore in
armonia  con quanto previsto dalla direttiva 96/96/CE del 20 dicembre
1996, del Consiglio dell'Unione europea;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16 gennaio 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  48  del  28 febbraio  2000,  con il quale il
Ministro  dei  trasporti  e della navigazione ha dettato disposizioni
per la revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori;
  Considerato   che   al  momento  non  risultano  emanate  normative
specifiche  in  materia  di  prove  di inquinamento per motoveicoli e
ciclomotori;
  Ritenuto  di dover allineare le revisioni dei suddetti veicoli alla
cadenza prevista dall'art. 80, comma 3, del citato nuovo codice della
strada;
  Considerato   che   per  il  suddetto  allineamento  e'  necessario
programmare  un  piano di richiamo compatibile con l'operativita' dei
soggetti  preposti  alle revisioni e finalizzato all'effettuazione di
un numero di operazioni tecniche costante negli anni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 4, del
nuovo  codice della strada, e' disposta per l'anno 2001, la revisione
generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:
    a) ciclomotori, di cui all'art. 52 del nuovo codice della strada,
compresi  i  quadricicli  leggeri,  di  cui  al  decreto ministeriale
5 aprile  1994,  per  i quali sia stato rilasciato il certificato per
ciclomotore  entro il 31 dicembre 1982, con esclusione di quelli che,
successivamente  al 31 dicembre 1998, siano stati sottoposti a visita
e   prova   per   l'accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'  alla
circolazione  ai  sensi degli articoli 75 o 80 del nuovo codice della
strada;
    b) motocicli,    motocarrozzette,   motoveicoli   per   trasporto
promiscuo,   motocarri,   mototrattori,   motoveicoli  per  trasporti
specifici  e  motoveicoli  per  uso  speciale  di cui rispettivamente
all'art.  53, lettere a), b), c) ad esclusione di quelli destinati al
servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g), del
nuovo  codice della strada, immatricolati per la prima volta entro il
31 dicembre  1982,  con  esclusione di quelli che, successivamente al
31 dicembre  1998,  siano  stati  sottoposti  a  visita  e  prova per
l'accertamento  dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi
degli articoli 75 o 80 del medesimo nuovo codice della strada.