L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di consiglio del 9 novembre 2000;
  Vista  la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'"Autorita'
per   le   garanzie   nelle  comunicazioni",  di  seguito  Autorita',
pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale
n. 177 del 31 luglio 1997;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318  "Regolamento  per  l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 221 del 22 settembre 1997;
  Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997
"Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle  telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283
del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorita' n.
217/99  del 22 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
247   del   20 ottobre  1999,  e  dalla  delibera  dell'Autorita'  n.
657/00/CONS  del  4 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 249 del 24 ottobre 2000;
  Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  5 febbraio  1998  "Determinazione  dei  contributi per le
autorizzazioni   generali   e   le  licenze  individuali  concernenti
l'offerta  al  pubblico  di servizi di telecomunicazioni", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n.
381,   concernente   il   regolamento   recante   le   norme  per  la
determinazione  dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute
umana;
  Visto  il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio
2000,   che   approva  il  piano  di  ripartizione  delle  frequenze,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n.
65 del 18 marzo 2000;
  Visto   il   regolamento   delle   radiocomunicazioni   dell'Unione
internazionale   delle   telecomunicazioni   (UIT),  che  integra  le
disposizioni  della  Costituzione  e  della  Convenzione  dell'Unione
internazionale   delle   telecomunicazioni   adottate  a  Ginevra  il
22 dicembre 1992, e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61;
  Vista  la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  10 aprile  1997, relativa ad una disciplina comune in materia di
autorizzazioni  generali  e  di  licenze  individuali nel settore dei
servizi di telecomunicazioni;
  Vista  la  decisione  CEPT  n.  ERC/DEC/(99)15 sul-l'utilizzo della
banda  40,5 - 43,5 GHz da parte dei sistemi numerici punto-multipunto
per la fornitura di servizi multimediali;
  Considerato quanto segue:
    e'   intenzione   dell'Autorita'  promuovere  l'introduzione  sul
mercato  di  sistemi e reti di telecomunicazioni punto-multipunto del
tipo WLL/FWA (Wireless Local Loop / Fixed Wireless Access) al fine di
sviluppare  una  soluzione  di accesso alternativo a quelle basate su
cavo,  fibra e sistemi xDSL (x Digital Subscriber Loop) su rame e che
consentano  servizi  di  fonia  vocale,  trasmissione  dati,  servizi
multimediali  e  a  larga  banda,  inclusi quelli legati all'utilizzo
delle applicazioni Internet;
    le caratteristiche dei servizi di un sistema di telecomunicazioni
punto-multipunto  (WLL/FWA) permettono un accesso alternativo a larga
banda   implementabile   in  tempi  brevi,  a  costi  realizzativi  e
gestionali  ridotti  rispetto ai sistemi su supporto fisico, e con un
ridotto impatto urbanistico in fase di messa in opera;
    l'Autorita'   ha  indetto  una  consultazione  pubblica  per  una
indagine  conoscitiva  riguardante gli aspetti tecnici, strutturali e
di  diffusione  dei  sistemi  di telecomunicazioni punto-multipunto a
larga  banda  con riferimento alla banda 24,5 - 26,5 GHz. Nell'ambito
di  tale consultazione e' tra l'altro stato evidenziato un alto grado
di  interesse  per  l'utilizzo oltre che della summenzionata banda di
frequenza anche della banda 40,5-42,5 GHz;
    il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze prevede che la
banda di frequenze 40,5-42,5 GHz sia designata per i sistemi numerici
punto-multipunto  per  la  fornitura  di  servizi  multimediali (MWS,
Multimedia Wireless System);
    l'Autorita'  intende  estendere  al maggior  numero  possibile di
operatori  l'utilizzo  delle  tecnologie  di accesso e dei sistemi di
telecomunicazioni punto-multipunto ed ha a tal fine in corso di esame
un apposito regolamento per il rilascio di licenze nelle bande 24,5 -
26,5  GHz  e  27,5  -  29,5  GHz. Al momento non risulta possibile il
rilascio  di  licenze  individuali per sistemi punto-multipunto nella
banda 40,5-42,5 GHz in quanto:
      a) la CEPT non si e' ancora espressa circa la canalizzazione di
tale  banda,  designata  dalla  decisione n. CEPT/ERC/DEC(99)15 per i
sistemi numerici punto-multipunto del tipo MWS;
      b) si  e'  in  attesa che l'ETSI definisca gli standard tecnici
per  le  apparecchiature  operanti  in  detta  banda  per il servizio
punto-multipunto di tipo MWS;
    l'Autorita' intende comunque favorire sperimentazioni nella banda
40,5-42,5  GHz  volte  a  valutare  le  possibilita' tecnologiche, ad
esplorare differenti scenari di fornitura dei servizi ed a valutare e
risolvere  i  problemi  relativi  al  dimensionamento  delle  aree di
servizio  in  differenti  ambienti  urbani e suburbani. L'Autorita' a
seguito  dell'attivita'  di  sperimentazione  e dell'evoluzione della
normativa  internazionale  provvedera'  a  stabilire  le modalita' di
rilascio delle licenze e delle autorizzazioni relative alla fornitura
dei relativi servizi di comunicazione;
    l'attivita'  di  sperimentazione,  da svolgersi secondo i criteri
stabiliti  dall'art.  6  del  decreto  ministeriale 25 novembre 1997,
conferisce  ai  soggetti autorizzati la possibilita' di installare in
via   temporanea   apparecchiature   che  utilizzano  radiofrequenze.
Nell'utilizzo di tali risorse scarse, a titolo di garanzia rispetto a
eventuali  danni  che  il  soggetto  autorizzato  potrebbe  causare a
seguito  di  un  comportamento  non conforme al titolo autorizzatorio
rilasciato,   l'Autorita'   richiede  che  i  soggetti  ammessi  alla
sperimentazione forniscano adeguata copertura finanziaria.
  Tenuto   conto  dei  risultati  della  consultazione  pubblica  per
l'introduzione  in  Italia  dei  sistemi  punto-multipunto  (WLL/FWA)
indetta dall'Autorita';
  Udita  la  relazione  del  commissario ing. Mario Lari, relatore ai
sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
    a) "FWA (Fixed Wireless Access)": accesso fisso a radiofrequenza;
    b) "MWS  (Multimedia Wireless Systems)": sistemi di comunicazione
multimediali con accesso a radiofrequenza;
    c) "WLL (Wireless Local Loop)": linea d'utente a radiofrequenza;
    d) "sistemi punto-multipunto": sistemi che permettono l'accesso a
una  rete  di  telecomunicazioni  ovvero la realizzazione di segmenti
intermedi di una rete di telecomunicazioni ovvero la realizzazione di
prolungamenti   radio   degli   accessi   fissi   ad   una   rete  di
telecomunicazioni, tramite collegamenti fra una singola stazione base
localizzata  in  una  posizione  fissa  e  determinata  ed  un numero
multiplo  di  stazioni  posizionate  in  altrettanti  punti  fissi  e
determinati, collegati a detta stazione base.
  2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318.