L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di consiglio del 22 novembre 2000; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'"Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni", di seguito Autorita', pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997 "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorita' n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1999, e dalla delibera dell'Autorita' n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 5 febbraio 1998 "Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, concernente il Regolamento recante le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1998; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata nel supplemento ordinario n. 210, alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998; Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato"; Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 21 marzo 2000 "Modalita' attuative del versamento del contributo istituito dall'art. 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448"; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 12 luglio 2000, "Misure e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2000; Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000 "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2000; Visto il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992, e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61, e in particolare la parte del regolamento concernente la procedura relativa al coordinamento internazionale delle frequenze nelle zone di confine; Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni; Visto l'accordo generale sul mercato dei servizi (GATS) raggiunto nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio (WTO), in vigore dal febbraio 1998; Vista la raccomandazione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. T/R 13-02 sulla canalizzazione dello spettro per i servizi fissi nella gamma di frequenze 22,0 - 29,5 GHz; Vista la raccomandazione della CEPT n. T/R 13-04 che identifica bande di frequenza preferenziali per i sistemi del tipo WLL/FWA nella gamma di frequenze compresa fra 3 GHz e 29,5 GHz; Visto il documento CEPT n. SE19(99)131rev9 sulle linee guida per una raccomandazione ERC sull'uso della banda 24,5-26,5 GHz per il FWA; Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(00)09 sull'utilizzo della banda 27,5 - 29,5 GHz da parte del servizio fisso e del servizio via satellite; Considerato quanto segue: l'Autorita' intende promuovere al piu' presto l'introduzione nel mercato di sistemi di telecomunicazioni punto-multipunto del tipo WLL/FWA (Wireless Local Loop / Fixed Wireless Access) al fine di sviluppare soluzioni di accesso alternativo a quelle basate su cavo, fibra e sistemi xDSL (x Digital Subscriber Loop) su rame e che consentano servizi di fonia vocale, trasmissione di dati, servizi multimediali e a larga banda, inclusi quelli legati all'utilizzo delle applicazioni Internet; le caratteristiche dei servizi di una rete che utilizza sistemi punto-multipunto (WLL/FWA) permettono un accesso alternativo a larga banda implementabile in tempi brevi, a costi realizzativi e gestionali ridotti rispetto ai sistemi su supporto fisico, e con un ridotto impatto urbanistico in fase di messa in opera; il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze prevede l'introduzione dei sistemi di telecomunicazioni punto-multipunto nelle bande di frequenza 24,5 - 25,1090 GHz e 25,4450 - 26,1170 GHz (in spettro accoppiato), anche in ottemperanza alle decisioni del Comitato europeo delle radiocomunicazioni (ERC) della Conferenza europea delle poste e telecomunicazioni (CEPT); per la banda 28,0525 - 28,4445 GHz e 29,0605 - 29,4525 GHz (in spettro accoppiato) e' in corso l'iter per il recepimento della relativa decisione ERC per permettere l'utilizzazione di tale banda per gli stessi sistemi; a tale riguardo l'Autorita' ha espresso parere positivo allo schema di provvedimento di modifica del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze predisposto dal Ministero delle comunicazioni circa il recepimento della predetta decisione ERC; l'Autorita' ha indetto una consultazione pubblica per una indagine conoscitiva riguardante gli aspetti tecnici, strutturali e di diffusione dei sistemi punto-multipunto a larga banda. Nell'ambito di tale consultazione e' stato tra l'altro evidenziato un alto grado di interesse per l'utilizzo della banda di frequenza 24,5 - 26,5 GHz, nonche' delle bande di frequenza 27,5 - 29,5 GHz e 40,5 - 42,5 GHz per l'installazione di sistemi di accesso punto-multipunto del tipo WLL/FWA; ai sensi della normativa comunitaria, in particolare la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, il numero delle licenze individuali puo' essere limitato esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilita' dello spettro di frequenze. Tale limitazione deve basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionali; ai fini della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e dei servizi di telecomunicazioni, gli aggiudicatari devono essere muniti degli appositi titoli autorizzatori ovvero licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, per la fornitura di servizi di fonia vocale e autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di trasmissione dati e degli altri servizi, previsti dalla normativa vigente; l'Autorita' si avvale di procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio delle licenze individuali, in special modo nel caso di limitazione delle risorse frequenziali, verificati i requisiti di base dei soggetti richiedenti, cosi' come previsto dalla normativa vigente, ed in particolar modo evidenziato con la modifica apportata al decreto ministeriale 25 novembre 1997, dalla delibera n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, in materia di rilascio di licenze individuali; nell'ambito di una procedura aperta, dopo la verifica dei requisiti minimi che diano all'amministrazione la garanzia sulla affidabilita' dei partecipanti e sulla competenza necessaria ad intraprendere con successo i piani di investimenti previsti, il criterio di assegnazione basato sull'offerta economica, anche attraverso un meccanismo di miglioramenti competitivi, e sulla base di un valore minimo predefinito, e' quello che assicura la migliore valorizzazione della risorsa scarsa, sia ai fini del trasferimento dei vantaggi a tutti i cittadini, sia ai fini dell'uso efficiente della risorsa stessa, nonche' assicura la maggiore trasparenza nell'assegnazione, promuovendo quindi lo sviluppo della concorrenza, anche in ambito locale ove previsto, e la diffusione dei nuovi servizi. Tale soluzione e' in special modo necessaria nella fattispecie in argomento dell'accesso all'ultimo miglio, ove i sistemi alternativi a quelli tradizionali dell'operatore dominante nella rete fissa non sono ancora sufficientemente sviluppati; anche alla luce dei risultati della citata consultazione pubblica, e tenuto conto della struttura del mercato delle telecomunicazioni in Italia e del suo grado di sviluppo, l'Autorita' ritiene che, per consentire la presenza anche di operatori locali e favorire lo sviluppo della concorrenza, le licenze debbano avere carattere regionale e che deve essere prevista la disponibilita', per ciascun operatore, di almeno 2 x 56 MHz (cioe' 56 MHz per ogni verso del collegamento nello spettro accoppiato), da utilizzare a blocchi di 2 x 28 MHz. Inoltre nella pianificazione dello spettro viene ritenuto necessario prevedere l'utilizzo di una banda di guardia, ovvero un blocco di frequenze di separazione fra porzioni di spettro adiacenti assegnati ad operatori diversi, per minimizzare gli effetti dell'interferenza da canale adiacente. Dalle valutazioni effettuate anche sulla base delle indicazioni emerse nel corso della consultazione pubblica e dall'esame delle scelte in merito adottate a livello europeo, e' stato assunto come valore di tale banda di guardia quello di 2 x 28 MHz (cioe' 28 MHz per ogni verso del collegamento nello spettro accoppiato), esternamente alle bande assegnate; per ottimizzare l'uso dello spettro, specialmente per quanto riguarda la minimizzazione delle bande di guardia, sulla base anche dei risultati della citata consultazione pubblica e conformemente a quanto previsto in altri paesi europei al fine di offrire maggiore capacita' ai licenziatari, possono essere previste anche licenze con disponibilita' di banda pari a 4 blocchi da 2 x 28 MHz. La possibilita' per le imprese di accedere a licenze con ampiezza di banda differente permette di soddisfare il maggior numero di domande di assegnazione frequenze e nel contempo di sfruttare al meglio le risorse disponibili. Allo scopo di favorire lo sviluppo della concorrenza, e tenendo conto del carattere regionale delle licenze, deve comunque essere previsto un tetto massimo alla quantita' delle risorse frequenziali assegnabili ad un unico licenziatario nella medesima area di servizio; al fine di garantire l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, e' imposto agli aggiudicatari un obbligo minimo di avvio del servizio, in termini sia temporali che di diffusione geografica, all'interno delle rispettive aree di servizio; l'Autorita' intende estendere al maggior numero possibile di operatori l'utilizzo delle tecnologie di accesso punto-multipunto. Pertanto al fine di promuovere in tempi rapidi il massimo grado di concorrenza nel segmento di accesso e nelle more della conclusione dell'iter per la variazione al piano nazionale di ripartizione delle frequenze conseguente al recepimento della decisione dell'ERC sull'utilizzo delle bande 27,5 - 29,5 GHz, l'Autorita' ritiene di includere nella presente procedura per il rilascio delle licenze individuali per l'utilizzo delle frequenze FWA/WLL anche detta banda; l'Autorita' ritiene di dover segnalare ai Ministeri competenti la necessita' di provvedere ad una rapida liberazione della banda 3,4 - 3,6 GHz, diffusamente utilizzata a tale scopo da molti altri paesi europei, attribuita attualmente dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze al Ministero della difesa. L'attribuzione di tale banda ai sistemi punto-multipunto consentirebbe l'assegnazione di altre licenze che, date le caratteristiche tecniche dei sistemi operanti in tale banda, potrebbero essere maggiormente indirizzate verso una copertura piu' vasta del territorio nazionale risultando cosi' complementari ai sistemi in banda 24,5 - 26,5 e 27,5 - 29,5 GHz; l'ulteriore banda candidata per l'utilizzo per i sistemi punto-multipunto, quella a 40,5 - 42,5 GHz, idonea in particolare per l'utilizzo per sistemi multimediali, non e' ancora stata canalizzata a livello CEPT ed il mercato dei prodotti non e' sufficientemente maturo per consentirne una diffusione adeguata a livello commerciale, e pertanto l'Autorita' con separato provvedimento ha promosso una attivita' di sperimentazione in tale banda. Tenuto conto dei risultati della consultazione pubblica per l'introduzione in Italia dei sistemi punto-multipunto (WLL/FWA) indetta dall'Autorita'; Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazione; Delibera: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: a) "FDD (Frequency Division Duplex)": sistema duplex a divisione di frequenza; un sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione e quella in ricezione operano simultaneamente in bande di frequenza differenti; b) "spettro accoppiato": due porzioni di spettro radioelettrico, della stessa ampiezza, utilizzabili per sistemi di comunicazione FDD; c) "PFD (Power Flux Density)": flusso di densita' di potenza per unita' di spettro, espresso in dBW/(MHz * m2); d) "rete di telecomunicazioni via radio a larga banda di tipo punto-multipunto": una rete di telecomunicazioni che impiega sistemi punto-multipunto, cioe' sistemi che permettono l'accesso a una rete di telecomunicazioni ovvero la realizzazione di segmenti intermedi di una rete di telecomunicazioni ovvero la realizzazione di prolungamenti radio degli accessi fissi ad una rete di telecomunicazioni, tramite collegamenti via radio fra una singola stazione base localizzata in una posizione fissa e determinata ed un numero multiplo di stazioni posizionate in altrettanti punti fissi e determinati, collegati a detta stazione base; e) "aggiudicatario": un soggetto che risulta assegnatario di frequenze in seguito alle procedure stabilite dal presente provvedimento; f) "area di estensione geografica": l'area geografica di validita' delle licenze oggetto del presente provvedimento; una area corrisponde di norma al territorio di una singola regione italiana, secondo quanto specificato nel successivo bando di gara. 2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.