L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di consiglio del 22 novembre 2000;
  Vista  la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'"Autorita'
per   le   garanzie   nelle  comunicazioni",  di  seguito  Autorita',
pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale
n. 177 del 31 luglio 1997;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318  "Regolamento  per  l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 221 del 22 settembre 1997;
  Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997
"Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle  telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283
del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorita' n.
217/99  del 22 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
247   del   20 ottobre  1999,  e  dalla  delibera  dell'Autorita'  n.
657/00/CONS  del  4 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 249 del 24 ottobre 2000;
  Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  5 febbraio  1998  "Determinazione  dei  contributi per le
autorizzazioni   generali   e   le  licenze  individuali  concernenti
l'offerta  al  pubblico  di servizi di telecomunicazioni", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n.
381,   concernente   il   Regolamento   recante   le   norme  per  la
determinazione  dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute
umana,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 257 del 3 novembre
1998;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica
per  la  stabilizzazione  e  lo sviluppo", pubblicata nel supplemento
ordinario  n.  210,  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
1998;
  Vista   la   propria   delibera  n.  197/99  del  7 settembre  1999
"Identificazione  di  organismi  di telecomunicazioni aventi notevole
forza di mercato";
  Visto  il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio
2000,   che   approva  il  piano  di  ripartizione  delle  frequenze,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n.
65 del 18 marzo 2000;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica, del 21 marzo 2000 "Modalita' attuative del
versamento  del  contributo  istituito  dall'art.  20, comma 2, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448";
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
del  12 luglio 2000, "Misure e modalita' di versamento del contributo
dovuto  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni di cui
all'art.  2,  comma  38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n.
481", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2000;
  Vista  la  propria  delibera  n.  467/00/CONS  del  19 luglio  2000
"Disposizioni  in  materia  di  autorizzazioni  generali", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2000;
  Visto   il   regolamento   delle   radiocomunicazioni   dell'Unione
internazionale   delle   telecomunicazioni   (UIT),  che  integra  le
disposizioni  della  Costituzione  e  della  Convenzione  dell'Unione
internazionale   delle   telecomunicazioni   adottate  a  Ginevra  il
22 dicembre 1992, e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61, e in
particolare   la  parte  del  regolamento  concernente  la  procedura
relativa  al  coordinamento internazionale delle frequenze nelle zone
di confine;
  Vista  la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  10 aprile  1997, relativa ad una disciplina comune in materia di
autorizzazioni  generali  e  di  licenze  individuali nel settore dei
servizi di telecomunicazioni;
  Visto  l'accordo  generale sul mercato dei servizi (GATS) raggiunto
nell'ambito  dell'organizzazione  mondiale  del  commercio  (WTO), in
vigore dal febbraio 1998;
  Vista  la  raccomandazione  della  Conferenza europea delle poste e
delle  telecomunicazioni  (CEPT)  n.  T/R  13-02 sulla canalizzazione
dello  spettro  per  i  servizi fissi nella gamma di frequenze 22,0 -
29,5 GHz;
  Vista  la  raccomandazione  della  CEPT n. T/R 13-04 che identifica
bande di frequenza preferenziali per i sistemi del tipo WLL/FWA nella
gamma di frequenze compresa fra 3 GHz e 29,5 GHz;
  Visto  il  documento  CEPT n. SE19(99)131rev9 sulle linee guida per
una  raccomandazione  ERC  sull'uso  della banda 24,5-26,5 GHz per il
FWA;
  Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(00)09 sull'utilizzo della
banda  27,5 - 29,5 GHz da parte del servizio fisso e del servizio via
satellite;
  Considerato quanto segue:
    l'Autorita'  intende promuovere al piu' presto l'introduzione nel
mercato  di  sistemi  di  telecomunicazioni punto-multipunto del tipo
WLL/FWA  (Wireless  Local  Loop  /  Fixed Wireless Access) al fine di
sviluppare  soluzioni di accesso alternativo a quelle basate su cavo,
fibra  e  sistemi  xDSL  (x  Digital  Subscriber  Loop) su rame e che
consentano  servizi  di  fonia  vocale, trasmissione di dati, servizi
multimediali  e  a  larga  banda,  inclusi quelli legati all'utilizzo
delle applicazioni Internet;
    le  caratteristiche  dei servizi di una rete che utilizza sistemi
punto-multipunto  (WLL/FWA) permettono un accesso alternativo a larga
banda   implementabile   in  tempi  brevi,  a  costi  realizzativi  e
gestionali  ridotti  rispetto ai sistemi su supporto fisico, e con un
ridotto impatto urbanistico in fase di messa in opera;
    il  Piano  nazionale  di  ripartizione  delle  frequenze  prevede
l'introduzione  dei  sistemi  di  telecomunicazioni  punto-multipunto
nelle  bande  di frequenza 24,5 - 25,1090 GHz e 25,4450 - 26,1170 GHz
(in  spettro  accoppiato),  anche  in ottemperanza alle decisioni del
Comitato  europeo  delle  radiocomunicazioni  (ERC)  della Conferenza
europea  delle poste e telecomunicazioni (CEPT); per la banda 28,0525
-  28,4445  GHz e 29,0605 - 29,4525 GHz (in spettro accoppiato) e' in
corso  l'iter  per  il  recepimento  della relativa decisione ERC per
permettere  l'utilizzazione  di  tale banda per gli stessi sistemi; a
tale  riguardo l'Autorita' ha espresso parere positivo allo schema di
provvedimento  di  modifica del Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze  predisposto  dal  Ministero  delle  comunicazioni circa il
recepimento della predetta decisione ERC;
    l'Autorita'   ha  indetto  una  consultazione  pubblica  per  una
indagine  conoscitiva  riguardante gli aspetti tecnici, strutturali e
di diffusione dei sistemi punto-multipunto a larga banda. Nell'ambito
di  tale consultazione e' stato tra l'altro evidenziato un alto grado
di interesse per l'utilizzo della banda di frequenza 24,5 - 26,5 GHz,
nonche'  delle  bande  di frequenza 27,5 - 29,5 GHz e 40,5 - 42,5 GHz
per  l'installazione  di sistemi di accesso punto-multipunto del tipo
WLL/FWA;
    ai sensi della normativa comunitaria, in particolare la direttiva
97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, il
numero  delle licenze individuali puo' essere limitato esclusivamente
in   relazione  ad  insufficienti  disponibilita'  dello  spettro  di
frequenze.  Tale  limitazione  deve basarsi su criteri obiettivi, non
discriminatori, trasparenti e proporzionali;
    ai  fini della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e
dei  servizi  di  telecomunicazioni,  gli aggiudicatari devono essere
muniti degli appositi titoli autorizzatori ovvero licenze individuali
per   l'installazione   e   la   fornitura   di   reti  pubbliche  di
telecomunicazioni,  per  la  fornitura  di  servizi di fonia vocale e
autorizzazioni  generali  per la fornitura di servizi di trasmissione
dati e degli altri servizi, previsti dalla normativa vigente;
    l'Autorita'  si  avvale  di  procedure  aperte, trasparenti e non
discriminatorie per il rilascio delle licenze individuali, in special
modo nel caso di limitazione delle risorse frequenziali, verificati i
requisiti di base dei soggetti richiedenti, cosi' come previsto dalla
normativa  vigente, ed in particolar modo evidenziato con la modifica
apportata al decreto ministeriale 25 novembre 1997, dalla delibera n.
657/00/CONS  del  4 ottobre  2000,  in materia di rilascio di licenze
individuali;
    nell'ambito  di  una  procedura  aperta,  dopo  la  verifica  dei
requisiti  minimi  che  diano  all'amministrazione  la garanzia sulla
affidabilita'  dei  partecipanti  e  sulla  competenza  necessaria ad
intraprendere  con  successo  i  piani  di  investimenti previsti, il
criterio   di   assegnazione  basato  sull'offerta  economica,  anche
attraverso  un  meccanismo di miglioramenti competitivi, e sulla base
di  un  valore minimo predefinito, e' quello che assicura la migliore
valorizzazione  della  risorsa  scarsa, sia ai fini del trasferimento
dei  vantaggi  a  tutti  i cittadini, sia ai fini dell'uso efficiente
della   risorsa  stessa,  nonche'  assicura  la maggiore  trasparenza
nell'assegnazione,  promuovendo quindi lo sviluppo della concorrenza,
anche  in  ambito  locale  ove  previsto,  e  la diffusione dei nuovi
servizi.   Tale   soluzione  e'  in  special  modo  necessaria  nella
fattispecie  in  argomento  dell'accesso  all'ultimo  miglio,  ove  i
sistemi  alternativi  a  quelli tradizionali dell'operatore dominante
nella rete fissa non sono ancora sufficientemente sviluppati;
    anche   alla   luce  dei  risultati  della  citata  consultazione
pubblica,   e   tenuto   conto  della  struttura  del  mercato  delle
telecomunicazioni  in Italia e del suo grado di sviluppo, l'Autorita'
ritiene  che,  per consentire la presenza anche di operatori locali e
favorire  lo  sviluppo  della  concorrenza,  le licenze debbano avere
carattere regionale e che deve essere prevista la disponibilita', per
ciascun  operatore, di almeno 2 x 56 MHz (cioe' 56 MHz per ogni verso
del  collegamento  nello spettro accoppiato), da utilizzare a blocchi
di  2  x  28  MHz.  Inoltre  nella pianificazione dello spettro viene
ritenuto  necessario  prevedere  l'utilizzo  di una banda di guardia,
ovvero  un blocco di frequenze di separazione fra porzioni di spettro
adiacenti assegnati ad operatori diversi, per minimizzare gli effetti
dell'interferenza  da  canale adiacente. Dalle valutazioni effettuate
anche   sulla   base   delle   indicazioni  emerse  nel  corso  della
consultazione pubblica e dall'esame delle scelte in merito adottate a
livello  europeo,  e'  stato  assunto  come  valore  di tale banda di
guardia  quello  di  2 x 28 MHz  (cioe'  28  MHz  per  ogni verso del
collegamento  nello  spettro  accoppiato),  esternamente  alle  bande
assegnate;
    per  ottimizzare  l'uso  dello  spettro,  specialmente per quanto
riguarda  la  minimizzazione delle bande di guardia, sulla base anche
dei  risultati  della citata consultazione pubblica e conformemente a
quanto  previsto  in  altri paesi europei al fine di offrire maggiore
capacita'  ai licenziatari, possono essere previste anche licenze con
disponibilita'  di  banda  pari  a  4  blocchi  da  2  x  28  MHz. La
possibilita'  per  le  imprese  di accedere a licenze con ampiezza di
banda  differente permette di soddisfare il maggior numero di domande
di  assegnazione  frequenze  e nel contempo di sfruttare al meglio le
risorse  disponibili.  Allo  scopo  di  favorire  lo  sviluppo  della
concorrenza,  e  tenendo conto del carattere regionale delle licenze,
deve  comunque  essere previsto un tetto massimo alla quantita' delle
risorse  frequenziali  assegnabili  ad  un  unico licenziatario nella
medesima area di servizio;
    al   fine   di   garantire  l'effettivo  utilizzo  delle  risorse
assegnate,  e'  imposto agli aggiudicatari un obbligo minimo di avvio
del  servizio, in termini sia temporali che di diffusione geografica,
all'interno delle rispettive aree di servizio;
    l'Autorita'  intende  estendere  al maggior  numero  possibile di
operatori  l'utilizzo  delle  tecnologie di accesso punto-multipunto.
Pertanto  al  fine  di promuovere in tempi rapidi il massimo grado di
concorrenza  nel  segmento  di accesso e nelle more della conclusione
dell'iter  per la variazione al piano nazionale di ripartizione delle
frequenze   conseguente   al  recepimento  della  decisione  dell'ERC
sull'utilizzo  delle  bande  27,5  - 29,5 GHz, l'Autorita' ritiene di
includere  nella  presente  procedura  per  il rilascio delle licenze
individuali per l'utilizzo delle frequenze FWA/WLL anche detta banda;
    l'Autorita' ritiene di dover segnalare ai Ministeri competenti la
necessita'  di provvedere ad una rapida liberazione della banda 3,4 -
3,6  GHz,  diffusamente  utilizzata a tale scopo da molti altri paesi
europei,  attribuita  attualmente dal Piano nazionale di ripartizione
delle  frequenze  al  Ministero  della difesa. L'attribuzione di tale
banda  ai  sistemi  punto-multipunto  consentirebbe l'assegnazione di
altre  licenze  che,  date  le  caratteristiche  tecniche dei sistemi
operanti  in  tale  banda, potrebbero essere maggiormente indirizzate
verso  una  copertura  piu' vasta del territorio nazionale risultando
cosi'  complementari  ai  sistemi  in banda 24,5 - 26,5 e 27,5 - 29,5
GHz;
    l'ulteriore   banda   candidata  per  l'utilizzo  per  i  sistemi
punto-multipunto, quella a 40,5 - 42,5 GHz, idonea in particolare per
l'utilizzo  per sistemi multimediali, non e' ancora stata canalizzata
a  livello  CEPT  ed  il mercato dei prodotti non e' sufficientemente
maturo per consentirne una diffusione adeguata a livello commerciale,
e  pertanto  l'Autorita'  con  separato provvedimento ha promosso una
attivita' di sperimentazione in tale banda.
  Tenuto   conto  dei  risultati  della  consultazione  pubblica  per
l'introduzione  in  Italia  dei  sistemi  punto-multipunto  (WLL/FWA)
indetta dall'Autorita';
  Udita  la  relazione  del  commissario ing. Mario Lari, relatore ai
sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazione;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
    a) "FDD  (Frequency Division Duplex)": sistema duplex a divisione
di  frequenza;  un  sistema  di  comunicazione  in  cui  la  parte in
trasmissione  e  quella in ricezione operano simultaneamente in bande
di frequenza differenti;
    b) "spettro  accoppiato": due porzioni di spettro radioelettrico,
della stessa ampiezza, utilizzabili per sistemi di comunicazione FDD;
    c) "PFD  (Power Flux Density)": flusso di densita' di potenza per
unita' di spettro, espresso in dBW/(MHz * m2);
    d) "rete  di  telecomunicazioni  via  radio a larga banda di tipo
punto-multipunto":  una rete di telecomunicazioni che impiega sistemi
punto-multipunto,  cioe'  sistemi che permettono l'accesso a una rete
di telecomunicazioni ovvero la realizzazione di segmenti intermedi di
una   rete   di   telecomunicazioni   ovvero   la   realizzazione  di
prolungamenti   radio   degli   accessi   fissi   ad   una   rete  di
telecomunicazioni,  tramite  collegamenti  via  radio fra una singola
stazione  base localizzata in una posizione fissa e determinata ed un
numero  multiplo di stazioni posizionate in altrettanti punti fissi e
determinati, collegati a detta stazione base;
    e) "aggiudicatario":  un  soggetto  che  risulta  assegnatario di
frequenze   in   seguito   alle   procedure  stabilite  dal  presente
provvedimento;
    f) "area   di   estensione   geografica":  l'area  geografica  di
validita'  delle licenze oggetto del presente provvedimento; una area
corrisponde  di  norma al territorio di una singola regione italiana,
secondo quanto specificato nel successivo bando di gara.
  2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318.