IL SEGRETARIO
                       della giunta regionale

  Visto  il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, "Testo unico
delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni  culturali  e
ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352";
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto  l'art.  3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi'
come  modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n.
18;
  Vista  la  deliberazione  di  giunta  regionale  n.  IV/3859 del 10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Considerato  che,  attraverso  la suddetta deliberazione n. IV/3859
del  10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art.  1-bis  della  legge  8 agosto  1985,  n. 431, entro i quali
ricadono  le  aree,  assoggettate  a vincolo paesaggistico, in base a
specifico  e motivato provvedimento amministrativo, ex lege 29 giugno
1939,  n.  1497,  ovvero  ope  legis  in  forza  degli elenchi di cui
all'art.  1,  primo  comma,  legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali
aree   trova   applicazione   il   vincolo   di  inedificabilita'  ed
immodificabilita'  dello  stato  dei  luoghi previsto dall'art. 1-ter
della  legge  8  agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani
paesistici;
  Vista  la  deliberazione  della giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile  1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione  ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la
realizzazione  di  opere  insistenti su aree di particolare interesse
ambientale  individuate  dalla  regione  a norma della legge 8 agosto
1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";
  Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 22971 del 27
maggio  1992,  con  la  quale  si  ravvisa  l'esigenza di estendere i
criteri  e  le  procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497, fissati con la sopracitata
deliberazione  della  giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
  Rilevato  che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del
18  luglio  1999,  ha  approvato definitivamente il progetto di piano
territoriale  paesistico  regionale  ai sensi dell'art. 3 della legge
regionale  27  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18
della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
  Rilevato  che,  in base alla citata delibera della giunta regionale
della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilita'
di  cui all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata
in   vigore  del  piano  territoriale  paesistico  regionale  e  che,
pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;
  Considerato,  comunque,  che  l'approvazione  da parte della giunta
regionale  del  piano  territoriale  paesistico  regionale,  pur  non
facendo  venir  meno  il  regime  di  cui  all'art.  1-ter,  legge n.
431/1985,  rende  pur  sempre necessario verificare la compatibilita'
dello  stralcio  con  il piano approvato, in quanto lo stralcio, come
indicato  nella  delibera  della  giunta regionale della Lombardia n.
31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico
stesso;
  Atteso,   dunque,   che   la   giunta  regionale,  in  presenza  di
un'improrogabile   necessita'  di  realizzare  opere  di  particolare
rilevanza  pubblica,  ovvero economico-sociale, in aree per le quali,
seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste
un'esigenza   assoluta  di  immodificabilita',  puo'  predisporre  un
provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro
individuato  dalla  delibera  n. 3859/85, nel quale siano considerati
tutti  quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed
economico-sociale,  tali da assicurare una valutazione del patrimonio
paesistico-ambientale   conforme   all'adottato   piano  territoriale
paesistico;
  Preso  atto  che  il dirigente dell'unita' organizzativa proponente
riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:
    che in data 5 settembre 2000 e' pervenuta l'istanza del comune di
Sondalo di richiesta di stralcio delle aree, ai sensi dell'art. 1-ter
della  legge n. 431/1985, da parte dell'Enel, per la realizzazione di
linea elettrica a 23 Kv in cavo aereo e interrato;
    che  dalle  risultanze  dell'istruttoria  svolta  dal funzionario
competente,  cosi' come risulta dalla relazione agli atti dell'unita'
organizzativa,  si  evince  che  non  sussistono esigenze assolute di
immodificabilita'  tali  da giustificare la permanenza del vincolo di
cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Preso  atto  inoltre  che  il  dirigente  dell'unita' organizzativa
proponente  ritiene che vada riconosciuta la necessita' di realizzare
l'opera   di   cui   trattasi,  in  considerazione  dell'esigenza  di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non  puo'  esimersi  dal  prenderli in esame, in ragione dei problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assogettata;
  Dato   atto  che  la  presente  deliberazione  non  e'  soggetta  a
controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15
maggio 1997;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
  1)  di  stralciare,  per  le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata  in  comune  di  Sondalo  (Sondrio)  foglio  n.  40,  mappali
numeri 168,  150,  34,  128,  35,  39, 153, 31, 24, per la sola parte
interessata  alla  realizzazione  delle  opere in oggetto dall'ambito
territoriale  n.  2 individuato con deliberazione di giunta regionale
n.  IV/3859  del  10 dicembre  1985,  per  la  realizzazione di linea
elettrica a 23 Kv in cavo aereo ed interrato da parte dell'Enel;
  2)  di  ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con la
predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3
giugno  1940,  n.  1357,  e  nel  bollettino  ufficiale della regione
Lombardia,  come  previsto  dall'art. 1, primo comma, legge regionale
27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12
settembre 1986, n. 54.
    Milano, 6 novembre 2000
                                                  Il segretario: Sala