Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.

((  1.  L'articolo  13-bis  della  legge  3 agosto 1998, n. 302, come
sostituito  dall'articolo  1  del  decreto-legge 17 dicembre 1999, n.
480,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n.
25, e' sostituito dal seguente ))
((  "Art.   13-bis   (Norma   transitoria)   -   1.  Il  termine  per
l'allegazione  della  documentazione prescritta dall'articolo 567 del
codice  di  procedura  civile,  come modificato dall'articolo 1 della
presente  legge,  scade  il  30  giugno  2001  per tutte le procedure
esecutive  nelle  quali l'istanza di vendita risulta depositata entro
il 30 aprile 2001. ))
((  2.  Gli  uffici  pubblici  ed  i  notai  che  non  rilasciano  la
documentazione  di  cui  al  comma  1,  sono tenuti, trascorsi trenta
giorni   dalla   richiesta,   ad   attestare  per  iscritto  mediante
dichiarazione   rilasciata   al  richiedente  i  motivi  del  mancato
rilascio. Il giudice, su istanza di parte anteriore alla scadenza del
termine  di  cui  al  comma  1,  se  accerta  l'impossibilita' per il
creditore  di  osservare tale termine per fatto a lui non imputabile,
proroga  lo stesso termine per il tempo strettamente necessario e per
una  sola volta. Il giudice puo' impartire le necessarie disposizioni
affinche'  siano  rimosse  le  cause  impeditive  al  rilascio  della
documentazione.". ))
          Riferimenti normativi
              - La legge 3 agosto 1998, n. 302, reca:
              "Norme  in  tema  di  espropriazione  forzata e di atti
          affidabili ai notai".
              -   Il  testo  vigente  dell'art.  567  del  codice  di
          procedura civile, reca:
              "567.  Istanza  di vendita. - Decorso il termine di cui
          all'art.   501,   il  creditore  pignorante  e  ognuno  dei
          creditori  intervenuti  muniti  di titolo esecutivo possono
          chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
              Il  creditore  che richiede la vendita deve provvedere,
          entro  sessanta giorni dal deposito del ricorso ad allegare
          allo  stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie
          il  certificato di destinazione urbanistica di cui all'art.
          18  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  di data non
          anteriore  a  tre  mesi dal deposito del ricorso, nonche' i
          certificati   delle   iscrizioni  e  trascrizioni  relative
          all'immobile  pignorato;  tale  documentazione  puo' essere
          sostituita   da   un  certificato  notarile  attestante  le
          risultanze   delle   visure   catastali   e   dei  registri
          immobiliari.
              La  documentazione  di cui al secondo comma puo' essere
          allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di
          titolo esecutivo.
              Qualora  non  sia  depositata nei termini prescritti la
          documentazione   di   cui   al  secondo  comma,  ovvero  il
          certificato  notarile  sostitutivo della stessa, il giudice
          dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni
          altra  parte  interessata  o anche d'ufficio l'ordinanza di
          estinzione  della  procedura esecutiva di cui all'art. 630,
          secondo   comma,   disponendo   che   sia   cancellata   la
          trascrizione  del  pignoramento.  Si  applica  l'art.  562,
          secondo comma.".